Forum sulla Questione Maschile

In rilievo => Leggi, sentenze e doppi standard antimaschili => Topic aperto da: Cassiodoro - Aprile 02, 2013, 09:26:46 am

Titolo: Convenzione di Istanbul - "Prevenzione e lotta alla violenza sulle donne"
Inserito da: Cassiodoro - Aprile 02, 2013, 09:26:46 am
Articolo 4 – Diritti fondamentali, uguaglianza e non discriminazione
....................
 4      Le  misure  specifiche  necessarie  per  prevenire  la  violenza  e  proteggere  le  donne  contro  la
violenza   di   genere   non   saranno   considerate   discriminatorie   ai   sensi   della   presente
Convenzione.
...............



 

Titolo: Re:Convenzione di Istanbul - "Prevenzione e lotta alla violenza sulle donne"
Inserito da: mmann - Aprile 02, 2013, 09:57:38 am
...riuscire a contraddirsi in 2 righe è difficile! Ci sono riuscite!
Titolo: Re:Convenzione di Istanbul - "Prevenzione e lotta alla violenza sulle donne"
Inserito da: Alberto86 - Maggio 12, 2013, 21:27:04 pm
Aggiungo questo link  http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/FFC77BA1-49A5-4355-960D-F93213D1653D/0/Convenzione_Istanbul_violenza_donne.pdf
Titolo: Re:Convenzione di Istanbul - "Prevenzione e lotta alla violenza sulle donne"
Inserito da: Cato - Maggio 12, 2013, 21:35:02 pm
L'articolo 4 è di fatto una ammissione che si tratta di una convenzione sessista, per non dire nazi-femminista.
 
Mi chiedo se è possibile impedirne la ratifica in quanto contraria all'art. 3 della nostra costituzione, che proibisce le discruminazioni basate sul genere.
Titolo: Re:Convenzione di Istanbul - "Prevenzione e lotta alla violenza sulle donne"
Inserito da: Alberto86 - Maggio 12, 2013, 22:20:37 pm
Come al solito i politicanti di sesso maschile risultano essere conniventi della mafia femminista per i propri tornaconti elettorali.

L'unica speranza in caso di ratificazione credo sia il ricorso alla Cassazione o al Tar del Lazio per discriminazione, ricorso che in questo allarmante clima sociale anti-maschile dei falsi dati, non credo sia una garanzia di buona riuscita.

Personalmente la vedo brutta.
Titolo: Re:Convenzione di Istanbul - "Prevenzione e lotta alla violenza sulle donne"
Inserito da: KasparHauser - Maggio 12, 2013, 23:13:58 pm
In questa pagina è possibile seguire a che punto stanno le ratifiche dei vari stati in Europa e le condizioni perché la convenzione entri in vigore (10 ratifiche di cui 8 da parte di stati mebri dell'Unione Europea)

http://www.conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=210&CM=&DF=&CL=ITA (http://www.conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=210&CM=&DF=&CL=ITA)
Titolo: Re:Convenzione di Istanbul - "Prevenzione e lotta alla violenza sulle donne"
Inserito da: Alberto86 - Maggio 12, 2013, 23:38:41 pm
Ottimo link Kaspar!
Titolo: Re:Convenzione di Istanbul - "Prevenzione e lotta alla violenza sulle donne"
Inserito da: Stendardo - Maggio 28, 2013, 16:49:47 pm
fonte : http://www.adiantum.it/public/3355-convenzione-di-istanbul--solo-un-mezzo-per-varare-leggi-anticostituzionali--.asp

Convenzione di Istanbul: solo un mezzo per varare leggi anticostituzionali ?

Cronache dai tribunali
Laura Boldrini
24/05/2013 - 12.01
Sempre più insistentemente, da alcune settimane, alcuni ambienti culturali rilanciano la c.d. Convenzione di Istanbul, già rifiutata da molti paesi occidentali (Danimarca, Irlanda, Romania, Repubblica Ceca, Ungheria, Cirpo, Estonia, Lettonia, Lituania) e in Italia firmata dall'ex ministro Fornero. Nei giorni scorsi, peraltro, è stato calendarizzato il ddl 3488 di ratica della Convenzione.
 
Alcuni partiti, ma sopratutto i loro giornali, le loro TV e i loro organismi direzionali, usando come copertura gli episodi di violenza sulle donne (quello che chiamano "femminicidio", termine inviso anche a molte donne di cultura), vorrebbero favorire una convenzione secondo la quale la parità dei diritti tra uomo e donna verrebbe meno. Secondo alcuni sostenitori di parte avversa, inoltre, questa convenzione consentirebbe l'acquisizione di ingenti fondi pubblici da parte dei discussi centri anti-violenza, alcuni dei quali si sono distinti, in passato, perchè avrebbero fabbricato artificiosamente false accuse nei confronti di ex mariti e padri.
 
Appoggiata da José Manuel Barroso e da Viviane Reding, qualora ratificata da 10 stati, la Convenzione di Istanbul (vedi allegato a margine dell'articolo) è stata ratificata solo Albania, Montenegro, Portogallo e Turchia, ma tanti altri paesi l'hanno rifiutata con sdegno. In Italia è appoggiata dal presidente della camera Boldrini, secondo la quale "la ratifica della Convenzione di Istanbul per prevenire e contrastare la violenza domestica e sulle donne sarebbe solo un primo, fondamentale passo, cui dovremo poi dare seguito con ulteriori provvedimenti ed adeguati stanziamenti di fondi....".  Per queste affermazioni il presidente della Camera ha subito, recentemente, numerose critiche sul suo ruolo smaccatamente a favore delle donne (e non di tutti gli italiani, senza distinzione di genere).
 
La convenzione di Istanbul, a ben vedere, si fonda su alcuni assunti che, probabilmente, andavano bene fino a cinquant'anni fa: “Riconoscere che la violenza sulle donne è una manifestazione di relazioni di potere, che hanno portato al dominio ed alla discriminazione degli uomini sulle donne”, ma anche su colossali falsità, come quella di “Riconoscere la natura strutturale della violenza sulle donne come basata sul genere”.
 
Effettivamente, alcuni degli articoli della convenzione sembrano finalizzati ad incentivare il sistema delle false accuse, che già oggi colpisce un numero enorme di papà separati (e anche di diverse mamme, a parti invertite, vittime di alienazione parentale). Secondo l'articolo 31, per esempio, "gli stati dovranno imporre leggi che assicurino che, nella determinazione dell'affido e dei diritti di visita dei bambini, siano tenute in conto gli episodi di violenza e per assicurare che l'esercizio dei diritti di visita o di custodia non metta a rischio le donne vittime o i bambini".
 
Già questo articolo fa sorgere un primo dubbio: devono essere tenute in conto le sole condanne accertate e documentate di violenza, o anche le semplici accuse ? Nel secondo caso, infatti, si avallerebbe un colossale errore di correttezza e rispondenza giuridica, perchè un sistema che incide sulla vita di più persone (padri e figli minori) sulla base di semplici accuse è chiaramente anti-costituzionale. Senza tenere in conto gli errori giudiziari o i provvedimenti temporanei (come l'ammonizione del questore in caso di presunto stalking).
 
Secondo, poi, l'articolo 55, si prevede che ".....il procedimento possa continuare anche se la vittima dovesse ritrattare l’accusa o ritirare la denuncia......" e che venga garantita "la possibilità per le organizzazioni governative e non governative e per i consulenti specializzati nella lotta alla violenza domestica di assistere e/o di sostenere le vittime, su loro richiesta, nel corso delle indagini e dei procedimenti giudiziari relativi ai reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione".
 
Si tratta di un chiaro richiamo alle reti e ai centri anti-violenza per sole donne, che nel nostro Paese si sono distinti anche per l'enorme massa di denaro pubblico a loro destinati negli anni e con risultati decisamente inferiori alle attese.
 
In Italia i dati ci dicono che gli omicidi di donne sono pari a 5 per milione all'anno (dati ONU, uno dei tassi più bassi al mondo), mentre gli omicidi di uomini raggiungono la cifra di 16 per milione all'anno. Preoccupante il dato sui suicidi di uomini separati: 248 per milione all'anno (il tasso si quadruplica con la separazione), accompagnato al fenomeno della false accuse (l'80% delle accuse di violenza ed il 92.4% delle accuse di abusi quando fatte in sede di separazione).
 
Calunniare l'ex coniuge è spesso visto come il metodo per impadronirsi di casa, mantenimenti e figli, ma la violenza domestica, pur essendo grave e da condannare sempre, è causata da una piccola percentuale di persone, uomini e donne in egual misura. Non si sono ancora spenti l'eco della enorme "bufala" con cui le fazioni lesbiche e femministe asserivano che “la violenza maschile è la prima causa di morte per le donne” (dato assolutamente falso), e l'enorme sdegno causato dai dati ISTAT sulla percentuale di donne vittime di violenza in Italia (6.723.00.....), scaturiti da modalità di intervista "taroccate" (a cura dei centri anti-violenza), che oggi gli italiani si trovano a fronteggiare l'ennesimo caso di disinformazione collettiva, secondo la quale gli atti di violenza contro le donne sarebbero compiuti "in quanto donne". Si tratta di un'affermazione gravissima, perchè assimila gli atti di violenza - certamente condannabili e da perseguire duramente - a quelli compiuti dagli antisemiti contro una o più categorie sociali.

Nella Germania nazista, per esempio, gli ebrei venivano perseguitati "in quanto ebrei". Per un nazista era normale scendere per strada e uccidere un ebreo. Qualunque ebreo, anche sconosciuto. Gli atti di violenza contro le donne, invece, hanno tristemente un preciso destinatario, e cioè una moglie, compagna, fidanzata, amica, che nella mente malata di un omicida va colpita a morte. Non una donna qualunque, "una donna in quanto donna" scelta a caso per strada, bensì "quella donna", ben individuata e certamente a lui legata.
 
In sintesi, quella di Istanbul è una convenzione da rivedere, perchè nell'attuale stesura ha precisi connotati antidemocratice e anticostituzionali, affermando il diritto alla tutela (dalla violenza) per una sola categoria di cittadini, quella femminile (con il corollario dei bambini).
 
Degli uomini vittime di violenza, anche da parte delle donne, si continua a non volerne parlare. Neanche del grande assente: la Violenza "in quanto tale".

Fonte: Redazione

Titolo: Re:Convenzione di Istanbul - "Prevenzione e lotta alla violenza sulle donne"
Inserito da: Stendardo - Maggio 28, 2013, 16:58:52 pm
fonte : http://www.partitodemocratico.it/doc/254708/violenza-sulle-donne-mogherini-ha-ragione-boldrini-ratificare-la-convenzione-di-istanbul-solo-un-primo-passo-ma-intanto-facciamo.htm

Ufficio stampa
Comunicato stampa
Violenza sulle donne, Mogherini: "Ha ragione Boldrini, ratificare la Convenzione di Istanbul è solo un primo passo. Ma intanto facciamolo"
di Federica Mogherini,  pubblicato il 22 maggio 2013 , 189 letture

"Ha ragione la Presidente della Camera, Laura Boldrini, quando ci ricorda che la ratifica della Convenzione di Istanbul per prevenire e contrastare la violenza domestica e sulle donne è solo un primo, fondamentale passo, cui dovremo poi dare seguito con ulteriori provvedimenti ed adeguati stanziamenti di fondi, per implementare le indicazioni che contiene e non farne una "scatola vuota". Intanto, però, facciamolo questo passo fondamentale.
Non è un passaggio né burocratico, né scontato, tant'è che la ratifica viene oggi calendarizzata in Aula alla Camera dopo un lungo e tenace lavoro che abbiamo fatto fin dalla scorsa legislatura.

L'impegno che tutti i gruppi parlamentari hanno messo nel lavoro della Commissione Esteri, e delle tante altre Commissioni coinvolte per i pareri, per far sì che questo sia il primo provvedimento di iniziativa parlamentare che la Camera adotterà, con tempi rapidissimi ed un dibattito comunque molto approfondito, è un segnale molto importante, e sarebbe un errore sminuirlo.

C'è una consapevolezza condivisa ed una volontà forte di dare risposte concrete al dramma della violenza domestica e sulle donne, e tutti sappiamo che questo richiederà interventi attuativi che seguiranno la ratifica e poi l'entrata in vigore della Convenzione. Ma oggi è fondamentale concentrare i nostri sforzi intanto ad arrivare al traguardo della ratifica, che richiede ancora il voto in Aula alla Camera e poi l'approvazione dello stesso provvedimento al Senato, spero con un iter altrettanto veloce ed una condivisione altrettanto unanime. Il lavoro da fare é ancora tanto, dobbiamo farlo presto e bene".

È quanto dichiara Federica Mogherini, deputata Pd e prima firmataria del disegno di legge di ratifica della Convenzione di Istanbul.
Titolo: Re:Convenzione di Istanbul - "Prevenzione e lotta alla violenza sulle donne"
Inserito da: kautostar - Maggio 28, 2013, 17:02:43 pm
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Titolo: Re:Convenzione di Istanbul - "Prevenzione e lotta alla violenza sulle donne"
Inserito da: Alberto86 - Maggio 28, 2013, 17:04:48 pm
Io me la risparmio grazie.

Non ho ancora finito di digerire.
Titolo: Re:Convenzione di Istanbul - "Prevenzione e lotta alla violenza sulle donne"
Inserito da: kautostar - Maggio 28, 2013, 17:06:48 pm
Io me lo sto guardando a pezzi(cercando di saltare quelli più disgustosi) sono curioso di vedere come andrà a finire(anche se purtroppo l'esito pare scontato)                                                                               
Titolo: Re:Convenzione di Istanbul - "Prevenzione e lotta alla violenza sulle donne"
Inserito da: kautostar - Maggio 28, 2013, 17:10:05 pm
L'onorevole Milena Santerini chiede la censura di siti misogini! :sick:
Titolo: Re:Convenzione di Istanbul - "Prevenzione e lotta alla violenza sulle donne"
Inserito da: Mercimonio - Maggio 28, 2013, 17:14:08 pm
L'onorevole Milena Santerini chiede la censura di siti misogini! :sick:

sarebbe un pessimo precedente, dai siti misogini passerebbero a tutti gli altri.
contando che e' nella lista MONTI stiamo freschi, chiunque non la pensa come loro e' un fascista e un razzista e un misogino.
Titolo: Re:Convenzione di Istanbul - "Prevenzione e lotta alla violenza sulle donne"
Inserito da: kautostar - Maggio 28, 2013, 17:16:50 pm
Anche il PDL voterà a  favore...e stanno parlando solo donne, gli uomini finora(da quando ho iniziato a   vederla io) non hanno mai aperto bocca. Muti come pesci! :(
Titolo: Re:Convenzione di Istanbul - "Prevenzione e lotta alla violenza sulle donne"
Inserito da: kautostar - Maggio 28, 2013, 17:20:17 pm
Io me la risparmio grazie.

Non ho ancora finito di digerire.
Ti capisco!
Adesso sta parlando l' Onorevole Bergamini, e mi verrebbe voglia di prenderla a schiaffi...praticamente sta dicendo che tutti i ragazzi e gli uomini devono sentirsi in colpa quando viene uccisa o violentata una donna.....maffan... va! :dry:
Titolo: Re:Convenzione di Istanbul - "Prevenzione e lotta alla violenza sulle donne"
Inserito da: Mercimonio - Maggio 28, 2013, 17:22:02 pm
e infatti io lo ripeto, guardate che questa e' solo la punta dell'iceberg, il peggio ha ancora da venire, si finira' peggio dei talebani ma in chiave opposta e matriarcale !!
Titolo: Re:Convenzione di Istanbul - "Prevenzione e lotta alla violenza sulle donne"
Inserito da: kautostar - Maggio 28, 2013, 17:23:29 pm
Pure la rappresentante del M5S , tale Giulia Di Vita è a favore, e dice che tutto il movimento 5  stelle voterà a favore! :cry: :cry: :cry:

LASCIATE OGNI SPERANZA! :(

PARLANO SOLO DONNE!!!ABBIAMO UN PARLAMENTO DI MASCHI-PENTITI SENZA PALLE!! :sick:
Titolo: Re:Convenzione di Istanbul - "Prevenzione e lotta alla violenza sulle donne"
Inserito da: Stendardo - Maggio 28, 2013, 17:26:03 pm
Anche io sto seguendo la diretta .

Ragazzi

Stiamo assistendo alla più colossale truffa mai escogitata nella storia dal femminismo ai danni degli uomini .

Tutte le marionette stanno recitando il copione datogli dalle femministe intriso di menzogne e di falsità .

E' ovvio che se questo volgare marchigegno volto al dominio suglio uomini venisse ratificato , per noi saranno "volatili per diabetici" .

Titolo: Re:Convenzione di Istanbul - "Prevenzione e lotta alla violenza sulle donne"
Inserito da: Alberto86 - Maggio 28, 2013, 17:29:54 pm
Signori leggetevi con calma la convenzione http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/FFC77BA1-49A5-4355-960D-F93213D1653D/0/Convenzione_Istanbul_violenza_donne.pdf

Praticamente potranno fare di tutto con la sua approvazione. E ripeto QUALSIASI COSA compreso chiudere e censurare qualsiasi cosa che non piace a loro.


Ora con i brividi freddi, la sto guardando pure io la diretta.

Il più grosso schifo al quale abbia mai assistito.
Titolo: Re:Convenzione di Istanbul - "Prevenzione e lotta alla violenza sulle donne"
Inserito da: Mercimonio - Maggio 28, 2013, 17:30:03 pm
nessuno fiata perche' ogni voto maschile o meno e' stato lautamente ricompensato !

Titolo: Re:Convenzione di Istanbul - "Prevenzione e lotta alla violenza sulle donne"
Inserito da: kautostar - Maggio 28, 2013, 17:34:49 pm
Comunque tutti i partiti sono ufficialmente favorevoli, quindi a meno che non ci sia una clamorosa dissidenza interna, la ratifica passa di sicuro! :(

L'unica speranza è che altri paesi europei siano più coraggiosi dell'Italia, e la rifiutino( mi pare se non viene accettata da un certo numero minimo di paesi, non diventerà mai effettiva)

Titolo: Re:Convenzione di Istanbul - "Prevenzione e lotta alla violenza sulle donne"
Inserito da: dimitri - Maggio 28, 2013, 17:36:37 pm
Il prossimo passo sarà la riesumazione dell'istituto della schiavitù. In tal modo si potrà ridurre il fenomeno della violenza sulle donne...
Titolo: Re:Convenzione di Istanbul - "Prevenzione e lotta alla violenza sulle donne"
Inserito da: kautostar - Maggio 28, 2013, 17:39:01 pm
Il più grosso schifo al quale abbia mai assistito.
Queste donnette che sparano stronzate(gli uomini si devono sentire in colpa, gli uomini sono inferiori, ogni donna che guadagna meno di un uomo subisce violenza e bla, bla, bla )senza contraddittorio, fanno venire l'ulcera! :mad:
Titolo: Re:Convenzione di Istanbul - "Prevenzione e lotta alla violenza sulle donne"
Inserito da: Stealth - Maggio 28, 2013, 17:40:27 pm
Ma cosa dice questa benedetta convenzione? Qualcuno saprebbe farmi un riassuntino quanto più obiettivo e serio possibile?
Titolo: Re:Convenzione di Istanbul - "Prevenzione e lotta alla violenza sulle donne"
Inserito da: Alberto86 - Maggio 28, 2013, 17:42:00 pm
Ma cosa dice questa benedetta convenzione? Qualcuno saprebbe farmi un riassuntino quanto più obiettivo e serio possibile?


https://www.questionemaschile.org/forum/index.php?topic=7342.0
Titolo: Re:Convenzione di Istanbul - "Prevenzione e lotta alla violenza sulle donne"
Inserito da: Alberto86 - Maggio 28, 2013, 17:43:53 pm
Assurdo veramente....

Io non ho parole...

Sopratutto nel vedere quanto sterco zerbinico applaude dopo i discorsoni nazi-femministi ed anti-maschili NELLA SEDE DEL PARLAMENTO!!!!!
Titolo: Re:Convenzione di Istanbul - "Prevenzione e lotta alla violenza sulle donne"
Inserito da: Stendardo - Maggio 28, 2013, 17:44:16 pm
La Camera ha approvato la ratifica della Convenzione di istambul .
Titolo: Re:Convenzione di Istanbul - "Prevenzione e lotta alla violenza sulle donne"
Inserito da: kautostar - Maggio 28, 2013, 17:45:45 pm
E FINITA, HANNO VOTATO TUTTI A FAVORE :sick:
Titolo: Re:Convenzione di Istanbul - "Prevenzione e lotta alla violenza sulle donne"
Inserito da: Stealth - Maggio 28, 2013, 17:46:07 pm
Mercì beaucoup.
Titolo: Re:Convenzione di Istanbul - "Prevenzione e lotta alla violenza sulle donne"
Inserito da: Mercimonio - Maggio 28, 2013, 17:47:26 pm
il grave e' che la stessa Boldrini si vanta che questo sia il PRIMO passo.

quanti altri passi ci saranno ? io ripeto il goal e' eutanasia/pedofilia/poligamia e molto altro ... stiamo a vedere.

dicevo 10-20 anni .. forse sono ottimista ... magari ce ne vorranno solo 4-5 .. ?

giusto ieri in olanda hanno sposato la prima coppia legalmente poligama, un uomo e due donne, tutti olandesi, non musulmani o altro.



Titolo: Re:Convenzione di Istanbul - "Prevenzione e lotta alla violenza sulle donne"
Inserito da: Mercimonio - Maggio 28, 2013, 17:49:50 pm
ANSA :

http://ansa.it/web/notizie/rubriche/topnews/2013/05/28/Oggi-ok-Camera-Convenzione-Istanbul_8780758.html



non danno neppure la notizia ! e' a destra nel box "ultima ora" !
Titolo: Re:Convenzione di Istanbul - "Prevenzione e lotta alla violenza sulle donne"
Inserito da: kautostar - Maggio 28, 2013, 17:50:21 pm
Sopratutto nel vedere quanto sterco zerbinico applaude dopo i discorsoni nazi-femministi ed anti-maschili NELLA SEDE DEL PARLAMENTO!!!!!

Si la cosa più rivoltante è che hanno parlato solo donne!
Ma cazzo, possibile che non ci sia nemmeno un uomo che abbia qualcosa da dire in merito? anche chi non la pensasse come noi, possibile che non abbia elaborato mezzo discorso per dire se lui è favorevole o contrario? ma cosa cazzo ci stanno a fare, a scaldare le sedie? un branco di "onorevoli" senza palle e senza cervello, che probabilmente hanno seguito come minorati mentali le direttive di partito, senza nemmeno leggere il testo! :mad: :sick:
UN   ROBA INDECENTE, IL PARLAMENTO PIU' SCHIFOSO DELLA STORIA DELLA REPUBBLICA!
Titolo: Re:Convenzione di Istanbul - "Prevenzione e lotta alla violenza sulle donne"
Inserito da: Mercimonio - Maggio 28, 2013, 17:51:28 pm
Ma cosa dice questa benedetta convenzione? Qualcuno saprebbe farmi un riassuntino quanto più obiettivo e serio possibile?

e' proprio cosa NON dice il problema !
e' troppo vaga e nebulosa, i giudici specie se donne potranno sbizzarsi e interpretarla nel peggior modo possibile.
Titolo: Re:Convenzione di Istanbul - "Prevenzione e lotta alla violenza sulle donne"
Inserito da: dimitri - Maggio 28, 2013, 17:55:23 pm
Ma cosa dice questa benedetta convenzione? Qualcuno saprebbe farmi un riassuntino quanto più obiettivo e serio possibile?

Questa è la parte rosea....

https://www.questionemaschile.org/forum/index.php?topic=7660.30

Significa che potrà essere trasmesso un spot pubblicitario dove lui è a casa a lavare i piatti, a fare il bucato ed accudire i figli mentre lei è in giro con le amiche a divertirsi e fare baldoria magari con uno slogan del tipo “il futuro è il nostro tempo”, perché perfettamente in linea con la promozione della soggettività femminile, mentre dovrà essere evitato diffondere reclame pubblicitarie dove lei è a casa ad accudire figli e marito perché in contrasto con la promozione della soggettività femminile. Anzi tutti i media saranno “obbligati” ex lege a questo.
Significa che potranno  essere trasmesse trasmissioni televisive dove la donna ridicolizza e si prende gioco dell’ uomo perché in linea con la promozione della soggettività femminile mentre l’uomo dovrà subire in silenzio altrimenti una sua reazione sarebbe in contrasto con la promozione della soggettività femminile.
Significa istituzionalizzazione del potere di controllo di massa. Significa il conferimento di un potere immenso.
Significa che saranno donne con “il dente avvelenato con gli uomini” a decidere quali film potranno essere trasmessi in tv e quali non, cosa potrà essere pubblicato sui giornali e cosa non, cosa potrà dirsi in radio e cosa non, quali messaggi potranno essere divulgati e quali non. Un potere assoluto, sia di controllo che decisionale.

Probabilmente dopo un po’ verrà dichiarato illegale esprimere opinioni “antifemministe” anche in rete in quanto in contrasto con la promozione della soggettività femminile.

A quante donne politiche abbiamo sentito dire frasi del tipo: “i nuovi maschi dovranno essere formati dall’età infantile”; concetto attuato poi nel DDL. Eppure il concetto non mi è nuovo, ricordo di averlo già sentito: “La scuola deve diventare funzionale al nuovo modello di Stato e di uomo”! lo disse Adolf Hitler.
Titolo: Re:Convenzione di Istanbul - "Prevenzione e lotta alla violenza sulle donne"
Inserito da: Stealth - Maggio 28, 2013, 17:55:33 pm
Ho adesso letto il testo della convenzione. A me sembra che non dica niente di nuovo rispetto a ciò che già c'è.
Titolo: Re:Convenzione di Istanbul - "Prevenzione e lotta alla violenza sulle donne"
Inserito da: Stealth - Maggio 28, 2013, 17:57:04 pm
Ma comunque, ripeto, non credo che dica niente di nuovo. Tutto ciò che c'è scritto in questa convenzione mi sembra già sia realtà da anni a questa parte.
Titolo: Re:Convenzione di Istanbul - "Prevenzione e lotta alla violenza sulle donne"
Inserito da: Alberto86 - Maggio 28, 2013, 17:57:34 pm
Ora hanno praticamente un potere illimitato.

Basterà aggiungere prossimamente due paroline alla legge Mancino e potranno chiudere/censurare qualsiasi cosa ritenuta "misogina/maschilista" o che incentiva la violenza sulle donne.

Compresi quindi siti internet, film, giornali, e qualsiasi altra cosa.

A voi l'onere di tirare le somme.

Ringraziate tutti i maschiettini del parlamento.
Titolo: Re:Convenzione di Istanbul - "Prevenzione e lotta alla violenza sulle donne"
Inserito da: Alberto86 - Maggio 28, 2013, 17:58:53 pm
Ho adesso letto il testo della convenzione. A me sembra che non dica niente di nuovo rispetto a ciò che già c'è.


Giubizza ma cosa hai letto scusa?
Leggitela tutta e con calma http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/FFC77BA1-49A5-4355-960D-F93213D1653D/0/Convenzione_Istanbul_violenza_donne.pdf
Titolo: Re:Convenzione di Istanbul - "Prevenzione e lotta alla violenza sulle donne"
Inserito da: kautostar - Maggio 28, 2013, 18:00:14 pm
http://www.adnkronos.com/IGN/News/Politica/Violenza-su-donne-Camera-approva-allunanimita-Convenzione-Istanbul_32238543394.html

Citazione
Roma, 28 mag. (Adnkronos) - L'Aula della Camera approva all'unanimita', con 545 voti favorevoli, la Convenzione di Istanbul contro la violenza sulle donne. Il via libera dell'Aula viene accompagnato da un lungo applauso dei presenti. Il testo adesso dovra' essere esaminato dal Senato.

Adesso si spera in un rifiuto del Senato, o in una bocciatura della Corte Costituzionale!
Titolo: Re:Convenzione di Istanbul - "Prevenzione e lotta alla violenza sulle donne"
Inserito da: Mercimonio - Maggio 28, 2013, 18:02:04 pm
Si la cosa più rivoltante è che hanno parlato solo donne!
Ma cazzo, possibile che non ci sia nemmeno un uomo che abbia qualcosa da dire in merito? anche chi non la pensasse come noi, possibile che non abbia elaborato mezzo discorso per dire se lui è favorevole o contrario? ma cosa cazzo ci stanno a fare, a scaldare le sedie? un branco di "onorevoli" senza palle e senza cervello, che probabilmente hanno seguito come minorati mentali le direttive di partito, senza nemmeno leggere il testo! :mad: :sick:
UN   ROBA INDECENTE, IL PARLAMENTO PIU' SCHIFOSO DELLA STORIA DELLA REPUBBLICA!

embe' .... avete voluto gli americani ? la democrazia ? la NATO ? il '68 ? la societa' "laica" ? il modernismo ? la sub-cultura atlantista ? la destra e la sinistra ? i diritti civili ?

se lo avete voluto, ora e' tempo di raccogliere il seminato.




Titolo: Re:Convenzione di Istanbul - "Prevenzione e lotta alla violenza sulle donne"
Inserito da: Alberto86 - Maggio 28, 2013, 18:03:22 pm
http://www.adnkronos.com/IGN/News/Politica/Violenza-su-donne-Camera-approva-allunanimita-Convenzione-Istanbul_32238543394.html

Adesso si spera in un rifiuto del Senato, o in una bocciatura della Corte Costituzionale!


Fai prima a pianificare su come andartene nei prossimi anni da questo ridicolo paese.
Bisogna che trascorra tempo sufficiente affinché queste politiche nazi-femministe facciano effetto sul popolo prima che l'insofferenza sia tale da esplodere.
Titolo: Re:Convenzione di Istanbul - "Prevenzione e lotta alla violenza sulle donne"
Inserito da: Alberto86 - Maggio 28, 2013, 18:06:01 pm
Ma comunque, ripeto, non credo che dica niente di nuovo. Tutto ciò che c'è scritto in questa convenzione mi sembra già sia realtà da anni a questa parte.


Se ti fa dormire meglio, ok.
Quando vedrai questo forum chiuso per ordine della procura forse cambierai idea.
Titolo: Re:Convenzione di Istanbul - "Prevenzione e lotta alla violenza sulle donne"
Inserito da: kautostar - Maggio 28, 2013, 18:12:01 pm
embe' .... avete voluto gli americani ? la democrazia ? la NATO ? il '68 ? la societa' "laica" ? il modernismo ? la sub-cultura atlantista ? la destra e la sinistra ? i diritti civili ?

se lo avete voluto, ora e' tempo di raccogliere il seminato.
Che c'entra? i diritti civili hanno il potere di ammutolire e spegnere il cervello dei maschi del parlamento? la verità è che sono un branco di maiali, che pensano solo a incassare soldi, pippare coca, e fare festini con le mignotte, e non sanno nemmeno cosa cazzo votano. 
E non dico che dovevano pensarla come  noi, sono liberi di pensarla anche come la Boldrini se credono che sia giusto, ma almeno si sforzassero di pensare qualcosa!
 Da un onorevole mi aspetto  almeno un minimo di lavoro cerebrale, almeno lo sforzo di studiare le leggi messe ai voti, mentre questi sono braccia rubate all'agricoltura!

E aggiungo anche che con la presunta onestà dei 5 stelle, mi ci pulisco il culo! meglio un "mafioso" in grado di  leggere,studiare, capire e sottoporre a spirito critico quello che vota, piuttosto che un "onesto" imbecille!                                 
Titolo: Re:Convenzione di Istanbul - "Prevenzione e lotta alla violenza sulle donne"
Inserito da: Mercimonio - Maggio 28, 2013, 18:12:42 pm
Ora hanno praticamente un potere illimitato.

Basterà aggiungere prossimamente due paroline alla legge Mancino e potranno chiudere/censurare qualsiasi cosa ritenuta "misogina/maschilista" o che incentiva la violenza sulle donne.

Compresi quindi siti internet, film, giornali, e qualsiasi altra cosa.

A voi l'onere di tirare le somme.

Ringraziate tutti i maschiettini del parlamento.

tra l'altro il focus e' sulla "violenza domestica" ma poi specificano che per violenza domestica includono pure i partner non sposati, non fidanzati e con cui neppure si convive insieme quindi anche qualunque moroso occasionario fosse pure uno che han conosciuto la sera prima !

visto tutto l'elenco di divieti di fatto uno non puo' neppure toccare un capello a una donna, e ovviamente non puo' manco aprire bocca, ci sara' pure gente condannata per aver guardato male una tipa alla fermata del bus perche' cio' lei lo percepisce come "violenza" o causa di malessere o chissa' quale altra stronzata.

in concreto per la gente normale non cambiera' un cazzo ma chi la paghera' sara' chi osa fare una sgarro a una donna e li' le avvocatesse metteranno subito in pratica le nuove leggi ... la gente comune se ne rendera' conto solo con gli anni a forza di leggere articoli sui giornali o in TV e per passaparola.

queste sono niente meno che leggi razziali in pieno 2013, rendiamocene conto !

sono talmente vaghe che potrebbero far si' di espellere e denunciare tutti i professori maschi dalle scuole o i medici dagli ospedali ... e chissa' poi negli uffici e nei negozi.

io non ricordo nulla del genere neppure in passato onestamente, neppure contro gli ebrei in epoca nazista, ne' contro i comunisti in epoca fascista e tanto meno in ambito islamico contro gli apostati.

se questo e' solo il primo passo .. stiamo freschi.
Titolo: Re:Convenzione di Istanbul - "Prevenzione e lotta alla violenza sulle donne"
Inserito da: Alberto86 - Maggio 28, 2013, 18:12:44 pm
Convenzione di Istanbul approvata dalla Camera:


La Camera ha approvato all'unanimità la ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta nei confronti delle donne e la violenza domestica siglata a Istanbul nel maggio del 2011.Si tratta del primo strumento internazionale per la lotta alla violenza contro le donne. Il provvedimento va ora al Senato.
http://www.ansa.it/web/notizie/rubriche/politica/2013/05/28/Oggi-ratifica-Convenzione-Istanbul_8780456.html




A pochi passi dall'inzio vero e proprio della dittatura femminista.
Titolo: Re:Convenzione di Istanbul - "Prevenzione e lotta alla violenza sulle donne"
Inserito da: Cad. - Maggio 28, 2013, 18:15:22 pm
Articolo 56 – Misure di protezione
1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo destinate a proteggere i diritti e gli
interessi delle vittime, compresi i loro particolari bisogni in quanto testimoni in tutte le fasi
delle indagini e dei procedimenti giudiziari, in particolare:
a .......................................
.......................................
i consentendo alle vittime di testimoniare in aula, secondo le norme previste dal diritto
interno, senza essere fisicamente presenti, o almeno senza la presenza del presunto
autore del reato, grazie in particolare al ricorso a tecnologie di comunicazione
adeguate, se sono disponibili.

-----
Ovvero limitazione del contradittorio, principio cardine nella formazione della prova nel processo.
Cosa dire, meglio che l'accusato non sia presente in aula, che non si sa mai possa replicare e confutare in modo convincente alle accuse mosse contro di lui oppure possa fare domande scomode che possono mettere in difficoltà la testimonianza dell'accusatrice.
Un primo passo forse è questo: comprimere il diritto di difesa modificando il codice di procedura penale in base al genere; l'accusa deve corrispondere a una condanna, a tal fine ogni mezzo è ben accetto.
Titolo: Re:Convenzione di Istanbul - "Prevenzione e lotta alla violenza sulle donne"
Inserito da: Stendardo - Maggio 28, 2013, 18:15:39 pm
Io sono per principio contro il disfattismo e per lottare fino alla fine e fare tutto quanto è in nostro potere affinchè questa porcheria dittatoriale femminista non passi , torno a ripetere se si lotta si può perdere , se , invece , si decide di non lottare si è già sconfitti in partenza !
Questa Convenzione è stata già rifiutata da : Danimarca , Cipro , Estonia , Irlanda , Lettonia , Lituania , Repubblica Ceca e Romania . Hanno invece votato a favore i paesi più arretrati culturalmente ed economicamente : Albania , Montenegro , Portogallo e Turchia .
Affinchè la Convenzione di Istambul entri in vigore è necessaria che essa venga ratificata da 10 stati : 4  l'hanno ratificata ma ben 8 stati l'hanno già rifiutata sdegnosamente .
Adesso la votazione passa al Senato della Repubblica poi c'è anche la Corte Costituzionale...
Non so voi ma per me una partita finisce quando l'arbitro fischia , non stiamo qui solo a lagnarci come delle femminucce e ricordatevi sempre che quando il gioco si fa duro i duri cominciano a giocare !
Nulla è ancora deciso . Io non confido negli uomini , io confido solo nel Signore , lui può tutto !
Dunque , confidate anche voi nel Signore e rimbocchiamoci tutti insieme le maniche ! 
Titolo: Re:Convenzione di Istanbul - "Prevenzione e lotta alla violenza sulle donne"
Inserito da: mmann - Maggio 28, 2013, 18:21:41 pm
http://www.repubblica.it/politica/2013/05/28/news/femminicidio_istanbul_approvata-59849639/?ref=HREA-1
Titolo: Re:Convenzione di Istanbul - "Prevenzione e lotta alla violenza sulle donne"
Inserito da: Mercimonio - Maggio 28, 2013, 18:21:54 pm
Non so voi ma per me una partita finisce quando l'arbitro fischia , non stiamo qui solo a lagnarci come delle femminucce e ricordatevi sempre che quando il gioco si fa duro i duri cominciano a giocare !

ma de che ? guarda che gli europei stufi del femminismo sono gia' emigrati in altri lidi da tempo.
e i giovani ancora in europa hanno ottimi motivi per farlo.

vuoi salvare una nave che affonda ? lottare coi mulini a vento ? buona fortuna.

siamo soli contro tutti ... ma non vedi che quasi l'unanimita' ha votato a favore ? non vedi che il gioco e' truccato ?

sono battaglie gia' perse in partenza e che comunque non puoi vincere : aspetti invano che arrivino i carroarmati russi a salvarci o emigri tu in russia ? maometto va alla montagna o viceversa ?

sono scelte di vita.
Titolo: Re:Convenzione di Istanbul - "Prevenzione e lotta alla violenza sulle donne"
Inserito da: Alberto86 - Maggio 28, 2013, 18:28:47 pm
ma de che ? guarda che gli europei stufi del femminismo sono gia' emigrati in altri lidi da tempo.
e i giovani ancora in europa hanno ottimi motivi per farlo.
......



Se ce la faccio io sarò uno di quelli. Mi ci vorranno degli anni ma spero di farcela.

Inutile sperare e lottare in un paese da sempre ridicolo che non ha mai funzionato, pieno di mafie, interessi di pochi ed ora anche di evirati mentali disposti a tutto.

Che affondi, io sinceramente mi sono stancato.
Titolo: Re:Convenzione di Istanbul - "Prevenzione e lotta alla violenza sulle donne"
Inserito da: Mercimonio - Maggio 28, 2013, 18:30:15 pm
Che c'entra? i diritti civili hanno il potere di ammutolire e spegnere il cervello dei maschi del parlamento? la verità è che sono un branco di maiali, che pensano solo a incassare soldi, pippare coca, e fare festini con le mignotte, e non sanno nemmeno cosa cazzo votano. 
E non dico che dovevano pensarla come  noi, sono liberi di pensarla anche come la Boldrini se credono che sia giusto, ma almeno si sforzassero di pensare qualcosa!
 Da un onorevole mi aspetto  almeno un minimo di lavoro cerebrale, almeno lo sforzo di studiare le leggi messe ai voti, mentre questi sono braccia rubate all'agricoltura!

E aggiungo anche che con la presunta onestà dei 5 stelle, mi ci pulisco il culo! meglio un "mafioso" in grado di  leggere,studiare, capire e sottoporre a spirito critico quello che vota, piuttosto che un "onesto" imbecille!                               

c'entra eccome, e' TUTTO li' il succo del discorso, la causa del problema, l'albero del male, chiamalo come vuoi.

gia' il fatto che la smeni coi partiti con la democrazia ... che li chiami "onorevoli" ... credi di aver capito tutto tu ? o forse c'e' ben altro in ballo ... ma non riesci ad accettarlo, perche' per il tuo perimetro di azione sarebbe inaccettabile o impensabile ?

semplicemente hanno comprato i voti il che e' la prassi e ognuno si e' portato a casa la sua fetta della torta, chi piu' grossa e chi meno.
questa e' la morale di 70 anni di democrazia, non c'e' assolutamente nulla di nuovo.

ieri obbedivano a Washington, ora anche a Bruxelles e domani chissa'.
di sicuro non obbediscono a Mosca o Beijing, o froci e femministe sarebbero gia' fuorilegge.

siamo nel 2013, con chi vuoi stare ? di qua' o di la' ? ormai e' un mondo polarizzato, c'e' poca scelta.





Titolo: Re:Convenzione di Istanbul - "Prevenzione e lotta alla violenza sulle donne"
Inserito da: Mercimonio - Maggio 28, 2013, 18:37:33 pm
La Camera ha approvato all'unanimità

appunto .. tutti .. nessuno escluso .. manco i partitini insignificanti.
Titolo: Re:Convenzione di Istanbul - "Prevenzione e lotta alla violenza sulle donne"
Inserito da: Cad. - Maggio 28, 2013, 18:55:30 pm
Ma almeno i deputati l'avranno letta prima questa convenzione?
Avranno cercato di capire cosa stavano approvando?

Anche se il risulatato non cambiava comunque, potevano scrivere anche di più in quella convenzione che tanto l'approvazione era scontata.
Inutile, il gregge va da una parte e tutti dietro... altrimenti sono bastonate.

Veramente, hanno ben preparato il terreno e creato l'allarme sociale che a questo punto possono proprio approvare qualsiasi legge.
Titolo: Re:Convenzione di Istanbul - "Prevenzione e lotta alla violenza sulle donne"
Inserito da: dimitri - Maggio 28, 2013, 19:16:33 pm
Ma almeno i deputati l'avranno letta prima questa convenzione?
Avranno cercato di capire cosa stavano approvando?

Ma figurati se hanno capito un "H" di cosa hanno votato. Lo studio della legge è stato delegato dai partiti alle proprie sezioni interne che si occupano dei diritti della donna. Sezioni dove chiaramente ci sono solo donne (o al massimo uomini femministi). E solo queste donne hanno piena cognizione degli effetti giuridici di quella ratifica.
Titolo: Re:Convenzione di Istanbul - "Prevenzione e lotta alla violenza sulle donne"
Inserito da: Stealth - Maggio 28, 2013, 19:30:32 pm
A me sembra che si tratti dell'ennesima carta repetita iuvant come tante altre.
Niente è cambiato e niente cambierà.
Titolo: Re:Convenzione di Istanbul - "Prevenzione e lotta alla violenza sulle donne"
Inserito da: Stealth - Maggio 28, 2013, 19:33:44 pm

Se ti fa dormire meglio, ok.
Quando vedrai questo forum chiuso per ordine della procura forse cambierai idea.

C'è qualche passo riguardante la chiusura di siti, a parte le parole di qualche "onorevole" rincitrullita in Aula? :unsure:
Titolo: Re:Convenzione di Istanbul - "Prevenzione e lotta alla violenza sulle donne"
Inserito da: Alberto86 - Maggio 28, 2013, 19:37:49 pm
Tenendo a mente questa bella dicitura:

"Le misure specifiche necessarie per prevenire la
violenza e proteggere le donne contro la violenza di genere non saranno considerate discriminatorie ai sensi della presente
Convenzione.
"




Vediamo un attimo queste:


 Articolo 45 – Sanzioni e misure repressive
1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che i reati
stabiliti conformemente alla presente Convenzione siano punibili con sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, che tengano conto della
loro gravità. Tali sanzioni includono, se del caso, pene privative della libertà e che possono comportare l'estradizione.


 Articolo 12 – Obblighi generali
1 Le Parti adottano le misure necessarie per promuovere i cambiamenti nei comportamenti socio-culturali delle donne e degli uomini, al fine
di eliminare pregiudizi, costumi,tradizioni e
qualsiasi altra pratica basata sull'idea dell'inferiorità della donna o su modelli
stereotipati dei ruoli delle donne e degli uomini.
[/b]
2 Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per impedire ogni forma di violenza rientrante nel campo di applicazione della
presente Convenzione commessa da qualsiasi persona fisica o giuridica.
3 Tutte le misure adottate ai sensi del presente capitolo devono prendere in considerazione e soddisfare i bisogni specifici delle persone in circostanze di particolare vulnerabilità, e concentrarsi sui diritti umani di tutte le vittime.
4 Le Parti adottano le misure necessarie per incoraggiare tutti i membri della società, e in particolar modo gli uomini e i ragazzi, a contribuire attivamente alla prevenzione di ogni forma di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione.
5 Le Parti vigilano affinché la cultura, gli usi e i costumi, la religione, la tradizione o ilcosiddetto "onore" non possano essere in alcun modo utilizzati per giustificare nessuno degli atti di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione.
6 Le Parti adottano le misure necessarie per promuovere programmi e attività destinati adaumentare il livello di autonomia e di emancipazione delle donne.

 Articolo 40 – Molestie sessuali
Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che qualsiasi forma di comportamento indesiderato, verbale, non verbale o fisico, di natura sessuale, con lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona, segnatamente quando tale comportamento crea un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo, sia sottoposto a sanzioni penali o ad altre sanzioni legali
Titolo: Re:Convenzione di Istanbul - "Prevenzione e lotta alla violenza sulle donne"
Inserito da: Alberto86 - Maggio 28, 2013, 19:41:48 pm
Ma almeno i deputati l'avranno letta prima questa convenzione?
Avranno cercato di capire cosa stavano approvando?



Ma figurati se quella massa di pecore (con tutto il rispetto per le vere pecore) hanno letto l'ennesima porcheria che hanno approvato.

Titolo: Re:Convenzione di Istanbul - "Prevenzione e lotta alla violenza sulle donne"
Inserito da: Mercimonio - Maggio 28, 2013, 19:42:02 pm
A me sembra che si tratti dell'ennesima carta repetita iuvant come tante altre.
Niente è cambiato e niente cambierà.

no, cambia eccome invece.
la convenzione e' la teoria, poi si passera' alla pratica con leggi ad hoc !

e perche' mai il senato dovrebbe bocciarle, e' tutta una mafia, e' tutto gia' deciso a tavolino, la torta gia' spartita.
Titolo: Re:Convenzione di Istanbul - "Prevenzione e lotta alla violenza sulle donne"
Inserito da: dimitri - Maggio 28, 2013, 19:46:28 pm
A me sembra che si tratti dell'ennesima carta repetita iuvant come tante altre.
Niente è cambiato e niente cambierà.

Vero. Tranne il piccolo, trascurabile, insignificate dettaglio che tutto quello che prima era "illegale", ora non solo sarà legale ma anche obbligatorio. A parte questo non è cambiato nulla.

C'è qualche passo riguardante la chiusura di siti, a parte le parole di qualche "onorevole" rincitrullita in Aula? :unsure:

In italiano no. In giuridichese si, sostanzialmente tutto. A parte questo non è cambiato nulla.

Evito di parlare delle conseguenze processuali.
Titolo: Re:Convenzione di Istanbul - "Prevenzione e lotta alla violenza sulle donne"
Inserito da: Alberto86 - Maggio 28, 2013, 19:54:14 pm
Vero. Tranne il piccolo, trascurabile, insignificate dettaglio che tutto quello che prima era "illegale", ora non solo sarà legale ma anche obbligatorio. A parte questo non è cambiato nulla.

Citazione
In italiano no. In giuridichese si, sostanzialmente tutto. A parte questo non è cambiato nulla.

Evito di parlare delle conseguenze processuali.



Esattamente.
Per di più detto da una avvocato mette una definitiva pietra sulla questione.
Già "illegalmente" le femministe sono riuscite a fare di tutto e di più in questi anni, figuriamoci con tale carta bianca. 
Titolo: Re:Convenzione di Istanbul - "Prevenzione e lotta alla violenza sulle donne"
Inserito da: Stealth - Maggio 28, 2013, 19:54:21 pm
no, cambia eccome invece.
la convenzione e' la teoria, poi si passera' alla pratica con leggi ad hoc !

Ah, perché non ci sono già? :unsure:
Titolo: Re:Convenzione di Istanbul - "Prevenzione e lotta alla violenza sulle donne"
Inserito da: Stealth - Maggio 28, 2013, 19:56:55 pm
Vero. Tranne il piccolo, trascurabile, insignificate dettaglio che tutto quello che prima era "illegale", ora non solo sarà legale ma anche obbligatorio. A parte questo non è cambiato nulla.

In italiano no. In giuridichese si, sostanzialmente tutto. A parte questo non è cambiato nulla.

Evito di parlare delle conseguenze processuali.

Cosa era illegale? L'inversione dell'onere della prova c'era già. L'uso delle tecnologie da videoconferenza? Prima o poi lo introdurranno anche in altri ambiti, come è già stato introdotto in altri da anni.
Questa Convenzione è condannabile come tutte le carte fondate sullo stesso principio, ma non è niente di più di ciò che l'ha preceduta.
Titolo: Re:Convenzione di Istanbul - "Prevenzione e lotta alla violenza sulle donne"
Inserito da: Alberto86 - Maggio 28, 2013, 19:58:56 pm
Ah, perché non ci sono già? :unsure:


Giubizza ma che senso hanno i tuoi interventi?
Se per te non cambia nulla non capisco il senso dei tuoi interventi sinceramente.
Dormi tranquillo. La mafia femminista non esiste. E' solo frutto della nostra nostra immaginazione. 
Titolo: Re:Convenzione di Istanbul - "Prevenzione e lotta alla violenza sulle donne"
Inserito da: vnd - Maggio 28, 2013, 20:04:06 pm


L'unico che vuole portarci fuori dall'Europa è Grillo.

La comodità di andare in Germania o in Francia senza fare il cambio la si paga con queste limitazioni alla libertà.
Leggi fascistissime.
Titolo: Re:Convenzione di Istanbul - "Prevenzione e lotta alla violenza sulle donne"
Inserito da: Alberto86 - Maggio 28, 2013, 20:06:26 pm
L'unico che vuole portarci fuori dall'Europa è Grillo.


Si ma stanno combinando un casino pure loro.
Questo ridicolo paese è spacciato.

Titolo: Re:Convenzione di Istanbul - "Prevenzione e lotta alla violenza sulle donne"
Inserito da: dimitri - Maggio 28, 2013, 20:08:54 pm
Cosa era illegale? L'inversione dell'onere della prova c'era già. L'uso delle tecnologie da videoconferenza? Prima o poi lo introdurranno anche in altri ambiti, come è già stato introdotto in altri da anni.
Questa Convenzione è condannabile come tutte le carte fondate sullo stesso principio, ma non è niente di più di ciò che l'ha preceduta.

Ma non bestemmiamo su. Come ho già detto altrove, le norme di riferimento sono quelle contenute negli art. 197 e 497 c.p.p..
Sulla problematica inerente il rischio di vedere provata la colpevolezza di un imputato meramente sulla base della testimonianza resa della persona offesa dal reato, sono già state sollevate molteplici questioni di legittimità costituzionale, ad oggi tutte respinte.
In buona sostanza, la Corte ritiene che non vi sia alcuna necessità di introdurre nell’ordinamento una preclusione alla testimonianza della parte civile dal momento che il giudice del giudizio, come indicato dalla giurisprudenza di merito, in primis ha l’onere di sottoporre ad un riscontro di credibilità la deposizione testimoniale resa dalla persona offesa costituita parte civile, ed in secondo luogo che il suo convincimento, espresso in sentenza, su tale prova deve essere sorretto da adeguata e coerente motivazione.
L’assunto della Corte non può che suscitare forti perplessità in capo agli operatori del diritto (come peraltro rilevato a più riprese dalla dottrina).
A riguardo riporto di seguito estratto di autorevole commento dell’avv. Andrea Conz di Roma pubblicato su ALTALEX (http://www.altalex.com/index.php?idnot=7197)
Le questioni sulla legittimità costituzionale degli artt. 197 e 497 c.p.p., più volte proposte all’organo costituzionale e, pertanto, giustificanti l’odierna formula del “manifestatamente infondata”, saranno in futuro certo terreno di nuovo scontro o motivo per un ulteriore chiarimento da parte di coloro che operano nel diritto. Il Supremo Giudice costituzionale, con la sua pronuncia, ha inteso, più o meno indirettamente, sottolineare e celebrare il ruolo terzo del magistrato giudicante, con l’indicazione che il giudice del giudizio ha l’onere di sottoporre a riscontro di credibilità, soggettiva ed oggettiva, la deposizione testimoniale resa dalla persona offesa costituita parte civile, e che il suo convincimento, espresso in sentenza, su tale prova deve essere sorretto da adeguata e coerente motivazione, come indicato dall’attuale orientamento giurisprudenziale.
Tali indicazioni interpretative non possono che lasciare perplessi coloro che, operando nel diritto ed in particolare gli avvocati, lamentano un ruolo non proprio terzo del giudicante, in particolar modo se monocratico.
Infatti, l’attuale bagarre tra l’avvocatura da un lato e la magistratura dall’altro, sulla proposta di divisione delle carriere tra magistratura giudicante ed inquirente, ha uno dei suoi motivi fondanti proprio in quello che sia poco garantita l’imparzialità del giudice monocefalo. Non sono poche le dichiarazioni espresse, anche in convegni organizzate dalle Camere Penali, nelle quali si è indicata la preoccupazione di una disattenzione, dettata per taluni dalla vicinanza del giudicante con l’inquirente, del giudice unico nelle proprie pronunce sul giudizio. Ed ancora maggiore perplessità muove l’indicazione della Corte costituzionale che richiede al giudice una ulteriore attenzione nella motivazione sulla credibilità, oggettiva e soggettiva, della sola prova testimoniale assunta dalla costituita parte civile.
A tal questioni si affiancano quelle direttamente fondanti il ricorso, anch’esse in parte disattese, inerenti l’attuale diverso e non equo ruolo delle parti processuali che, nell’esercizio di pretese civilistiche in ambito penale, dovrebbero, in richiamo ai meccanismi pocessual-civilistici, essere invece esattamente speculari.
Par logico che la Corte costituzionale, in coerenza con il proprio ruolo istituzionale, non possa far proprie le preoccupazioni dell’avvocatura che, peraltro, rimangono inascoltate e che, sicuramente, saranno espresse in altre richieste di pronunce sulla legittimità costituzionale degli articoli in esame.
Pertanto, l’ordinanza n.82 del 2004 non può, oggi, che suggerire a coloro che operano nella difesa processuale, alcune strategie utili, ma spesso poco efficaci, per controbattere l’azione accusatoria supportata dalle pretese risarcitorie della parte civile
”.

Titolo: Re:Convenzione di Istanbul - "Prevenzione e lotta alla violenza sulle donne"
Inserito da: vnd - Maggio 28, 2013, 20:09:57 pm

Si ma stanno combinando un casino pure loro.
Questo ridicolo paese è spacciato.

Non è del tutto vero...
Sono soltanto vittima di una stampa che li teme come la morte.
Visto che vogliono togliere i finanziamenti ai giornali.
Pensate... Moltissime testate inutili chiuderanno. Anche tra quelle online.
Un sacco di giornaliste andrà finalmente a casa. A godersi la pensione.
Titolo: Re:Convenzione di Istanbul - "Prevenzione e lotta alla violenza sulle donne"
Inserito da: vnd - Maggio 28, 2013, 20:14:45 pm
Ma non bestemmiamo su. Come ho già detto altrove, le norme di riferimento sono quelle contenute negli art. 197 e 497 c.p.p..
Sulla problematica inerente il rischio di vedere provata la colpevolezza di un imputato meramente sulla base della testimonianza resa della persona offesa dal reato, sono già state sollevate molteplici questioni di legittimità costituzionale, ad oggi tutte respinte.


A Dimì.... Ti voglio bene perché a voi avvocati vi si può solo voler bene...
Ma se parli così non ti capisce nessuno.

Secondo me se l'accusa fa anche da testimone è un bel casino per l'imputato.
Basarsi sulla percezione del giudice?
Io ne ho orrore.

Il riscontro di credibilità che cosa sarebbe?
La perizia psicofisica?
L'opinione personale di un professionista del nulla?

Io preferisco che 2 + 2 faccia 4.

Io ad esempio, non ho mica capito perché Parolisi è in galera.
E lì... non c'era nemmeno la vittima ad accusarlo...
E' sempre sembrato colpevole anche a me...
Ma... in tutta onestà... mi sembra proprio che in Italia, oggi, si possa finire in galera sulla base delle sensazioni....
Titolo: Re:Convenzione di Istanbul - "Prevenzione e lotta alla violenza sulle donne"
Inserito da: Mercimonio - Maggio 28, 2013, 20:27:52 pm

L'unico che vuole portarci fuori dall'Europa è Grillo.

La comodità di andare in Germania o in Francia senza fare il cambio la si paga con queste limitazioni alla libertà.
Leggi fascistissime.

possono fare tutte le leggi che vogliono, la gente si adattera' o andra' tutto "underground".

ma il punto non e' quello, quanto che la famiglia intesa in ottica tradizionale sara' finalmente distrutta anche a livello concettuale, che il ruolo del marito e del padre saranno distrutti a loro volta e rimpiazzati col nulla.

mentre in europa ci si scannera' tra uomo e donna e tra europei e immigrati il resto del mondo continuera' a far figli e noi saremo sempre piu' una insignificante minoranza etnica di vecchi e malati.

l'europa e' gia oggi un morto che cammina, quanto ancora puo' durare in questo scenario di auto-distruzione ?

chi avra' mai voglia di far figli con queste leggi anti-uomo ?
chi investira' mai nel matrimonio o in una convivenza coi rischi che si corrono ?
chi tra i giovani avra' interesse in relazioni a lungo termine ?

queste sono domande cruciali, senza piu' i presupposti per una unione stabile e duratura gli unici figli li faranno le ragazze madri.
tutti gli altri saranno condannati a una vita da single, all'onanismo, alla lotta di classe tra uomo e donna, o perfino alla sodomia per disperazione.

la societa' "laica" e "scientifica" che e' stata imposta in europa dopo il 1945 da' ora i suoi frutti : una societa' auto distruttiva che crollera' su stessa come tutte le altre societa' socialiste e comuniste e ibride viste finora, tutte frutto dello stesso albero del male, e una volta crollate sara' ancora caos per decenni a venire.

a me sembra molti di voi non comprendano in pieno la gravita' della situazione e del periodo storico in cui stiamo vivendo !





Titolo: Re:Convenzione di Istanbul - "Prevenzione e lotta alla violenza sulle donne"
Inserito da: Jason - Maggio 28, 2013, 20:28:14 pm
Scusate, ma non c'era bisogno di almeno 10 stati che la ratificano affinchè diventi del tutto applicabile ed operativa ?
Titolo: Re:Convenzione di Istanbul - "Prevenzione e lotta alla violenza sulle donne"
Inserito da: Alberto86 - Maggio 28, 2013, 20:29:03 pm
Non è del tutto vero...
Sono soltanto vittima di una stampa che li teme come la morte.
Visto che vogliono togliere i finanziamenti ai giornali.
Pensate... Moltissime testate inutili chiuderanno. Anche tra quelle online.
Un sacco di giornaliste andrà finalmente a casa. A godersi la pensione.


Guarda sinceramente di Grillo e dei "grillini" non mi frega più nulla.
A me al momento interessa principalmente che in questo ridicolo paesiello non esiste una minima cultura e preoccupazione sulla questione maschile, almeno a livello generale.
Hanno aperto (compreso Grillo) completamente le porte ad una vaginocrazia femminista senza limiti: a breve potranno senza troppi problemi censurare qualsiasi cosa ritenuta lesiva per le donne(libri, riviste, siti internet, videogiochi, ecc. ecc. ), disinformare più che mai su tv, radio e giornali (probabilmente insegneranno anche una materia di storia modificata nelle scuole) ed intervenire in ogni ambito ed aspetto della vita di ognuno (tutto scritto nero su bianco nella convenzione).
Ci si dovrà attenere scrupolosamente alle regole del femminismo, pena forti sanzioni o peggio misure detentive/restrittive.
Io su queste cose riflettevo con preoccupazione già 6 anni fa, ma non pensavo ci saremmo arrivati davvero. Ma vedo che anche tra noi QMemmisti spunta qualcuno che non se ne preoccupa più di tanto. Vedi un pò come siamo messi.
Altro che Svezia, saremo presto la corea del nord del femminismo.
Titolo: Re:Convenzione di Istanbul - "Prevenzione e lotta alla violenza sulle donne"
Inserito da: Stendardo - Maggio 28, 2013, 20:35:13 pm
Certo , adesso ci troviamo da soli a fronteggiare una coalizione che farà di tutto per annientarci . L'obiettivo delle femministe non è solo di far ratificare la convenzione di Istambul  ma è quello di schiacciarci , di distruggerci nel corpo e nello spirito e di schiavizzarci sotto ogni punto di vista morale , economico , giuridico , sociale , nella vita pubblica ed in quella privata , in particolar modo , emerge la loro volontà di punire tutti quegli uomini che sono rimasti fedeli alla virilità .
Possiamo solo ringraziare le femministe che hanno manifestato pubblicamente al mondo intero , con la convenzione di Istambul , quali siano i loro piani ed il loro vero modo di essere .
La convenzione di Istambul , per chiunque la legga , dimostra tutto l'odio che spinge queste cagne assetate di potere e di dominio sugli uomini .
Prendiamo atto che , almeno per questa volta , l'odio delle femministe è stato più forte della loro consueta ipocrisia .
La situazione è senz'altro grave . Per noi uomini sembra disperata a tal punto da non accorgerci dei punti deboli di questa coalizione il cui unico collante pare essere la misandria .
Io penso che l'unica possibilità che ci resta è quella di confidare nel Signore e su noi stessi soltanto , opponendo a quest'odio la nostra determinazione a non mollare .
Ed allora io agli scettici chiedo : Siete sicuri al 100% che questa convenzione verrà ratificata ?
Perchè nel caso in cui  non venisse ratificata , io sarò io primo che sbatterò questo fatto in faccia a tutti coloro che fanno del disfattismo , ricordandogli le loro parole !
La vita mi ha insegnato che mai nulla è scontato , niente è regalato e che non bisogna mollare mai .
Qualsiasi cosa accada io resterò nella mia terra , non sono disposto a fuggire solo per essere braccato dal femminismo in un'altra parte del mondo , dato che ormai il femminismo ha mosso i suoi tentacoli in ogni parte del globo .
La volontà di dominio che muove queste streghe malefiche non ci permette di optare per più soluzioni , nè per ipotetici dialoghi  la strada che abbiamo è una sola : far valere i principi elementari dei diritti fondamentali dell'uomo con ogni mezzo a nostra disposizione e con tutte le nostre forze .
Ci sono innumerevoli esempi nella storia che dimostrano che situazioni in apparenza disperate si sono capovolte d'un tratto ,ad esempio  il crollo improvviso del comunismo , chi ci avrebbe mai scommesso ? Potrebbe essere che la crisi che ha colpito in particolar modo l'Occidente sia il prodromo per l'abbattimento di questo sistema perverso !
Se ci fosse il crollo dell'euro acausa dell'abbandono di uno o più paesi , ad esempio , si potrebbe avere un effetto domino a cascata dagli effetti sconvolgenti ed imprevisti !
La storia insegna che nulla è eterno ! Solo il Signore è eterno ! E che ogni epoca storica ha avuto un suo inizio ed una sua fine !
Ed anche se ci fosse 1 sola possibilità su 1.000.000 io dico di giocarcela , perchè non abbiamo , ormai , più nulla da perdere e perchè un rimorso è sempre meglio di un rimpianto !
Che il Signore ci conceda il tempo necessario per resistere ma possiamo farcela !
Io sono convinto che da questa guerra tra i generi gli uomini emergeranno più forti che mai mentre le femministe ne usciranno più malmesse che mai .
Con la convenzione di Istambul le femministe hanno , ormai , sbandierato al mondo intero quali sono i loro reali obiettivi ed anche i più scettici tra di noi , dopo averla letta attentamente , perderanno qualsivoglia illusione di poter scendere a patti o di poter dialogare in qualche modo con esse .
Femministe , euroburocrati , lobby omosessuali ed il branco di mass media che li segue sbraitando non smetteranno di andare avanti fin quando non sarà completamente distrutto ,  annientato e sottomesso in ogni aspetto delle vita pubblica e privata l'uomo eterosessuale  e fino a quando non sarà completamente distrutta ed annientata la cellula fondamentale della società : la famiglia .
E' molto dura , ma dal canto mio , io sparerò tutte le "cartucce" che ho a disposizione riservando l'"ultima" per me stesso perchè io non sarà MAI un femminista piuttosto preferisco perire ,  con la convinzione che comunque stando in questa Europa non avrei alcuna possibilita in futuro di sperare di poter vivere o meglio di sopravvivere con una catena al collo  . 
Titolo: Re:Convenzione di Istanbul - "Prevenzione e lotta alla violenza sulle donne"
Inserito da: Mercimonio - Maggio 28, 2013, 20:35:32 pm
Non è del tutto vero...
Sono soltanto vittima di una stampa che li teme come la morte.
Visto che vogliono togliere i finanziamenti ai giornali.
Pensate... Moltissime testate inutili chiuderanno. Anche tra quelle online.
Un sacco di giornaliste andrà finalmente a casa. A godersi la pensione.

si ma non illuderti, dai giornali di regime si passera' solo all'internet di regime.
il giornale cartaceo e' solo un mezzo, non il fine.

si spostera' tutto sul web, e con cambiera' assolutamente un cazzo di concreto.
corriere e repubblica sono i piu' letti online gia' ora infatti, cosa cambia ?

la moria di giornalisti e' una conseguenza inaspettata di cui a lor signori non puo' fregar di meno,
resteranno sempre le cosiddette "grandi firme", gli intoccabili, e gli opinion makers,
come pure gli spin doctors e tutto il resto.

e la TV comunque non morira' mai, avra' sempre la sua nicchia di utenti specie tra gli anziani, come pure
radio e giornali (i pochi rimasti).


Titolo: Re:Convenzione di Istanbul - "Prevenzione e lotta alla violenza sulle donne"
Inserito da: vnd - Maggio 28, 2013, 20:35:56 pm
Scusate, ma non c'era bisogno di almeno 10 stati che la ratificano affinchè diventi del tutto applicabile ed operativa ?

Ma noi siamo più coglioni degli altri.
E poi ieri la boldrini ha bacchettato gli assenti....
Titolo: Re:Convenzione di Istanbul - "Prevenzione e lotta alla violenza sulle donne"
Inserito da: dimitri - Maggio 28, 2013, 20:36:40 pm
A Dimì.... Ti voglio bene perché a voi avvocati vi si può solo voler bene...
Ma se parli così non ti capisce nessuno.

Secondo me se l'accusa fa anche da testimone è un bel casino per l'imputato.
Basarsi sulla percezione del giudice?
Io ne ho orrore.

Il riscontro di credibilità che cosa sarebbe?
La perizia psicofisica?
L'opinione personale di un professionista del nulla?

Io preferisco che 2 + 2 faccia 4.

Io ad esempio, non ho mica capito perché Parolisi è in galera.
E lì... non c'era nemmeno la vittima ad accusarlo...
E' sempre sembrato colpevole anche a me...
Ma... in tutta onestà... mi sembra proprio che in Italia, oggi, si possa finire in galera sulla base delle sensazioni....

 :lol:  :lol: Vi voglio bene anche io. Significa che questa cosa dell'inversione dell'onere della prova è una scemata che non esiste. Ora devo andare, alle tue domande poi rispondo con calma una per una.
Titolo: Re:Convenzione di Istanbul - "Prevenzione e lotta alla violenza sulle donne"
Inserito da: Alberto86 - Maggio 28, 2013, 20:44:27 pm
Scusate, ma non c'era bisogno di almeno 10 stati che la ratificano affinchè diventi del tutto applicabile ed operativa ?


Non credo proprio.
Probabilmente servono 10 stati ratificanti in modo che diventi operativa a livello di EU, ma i singoli stati una volta approvata posso passare subito ai fatti.
Non a caso oggi le brigate femministe hanno detto in aula di far in fretta ad approvarla perchè vogliono passare subito a farsi le leggi concrete.
Titolo: Re:Convenzione di Istanbul - "Prevenzione e lotta alla violenza sulle donne"
Inserito da: Mercimonio - Maggio 28, 2013, 20:45:25 pm
@standarte :

emigra in russia, come forse faro' io.
Titolo: Re:Convenzione di Istanbul - "Prevenzione e lotta alla violenza sulle donne"
Inserito da: Stendardo - Maggio 28, 2013, 20:46:27 pm

Non credo proprio.
Probabilmente servono 10 stati ratificanti in modo che diventi operativa a livello di EU, ma i singoli stati una volta approvata posso passare subito ai fatti.
Non a caso oggi le brigate femministe hanno detto in aula di far in fretta ad approvarla perchè vogliono passare subito a farsi le leggi concrete.

Negativo .

Affinchè la convenzione sia operativa , anche in Italia ,  è necessaria l'approvazione di almeno 10 stati .
Titolo: Re:Convenzione di Istanbul - "Prevenzione e lotta alla violenza sulle donne"
Inserito da: Alberto86 - Maggio 28, 2013, 20:50:26 pm
Negativo .
Affinchè la convenzione sia operativa , anche in Italia ,  è necessaria l'approvazione di almeno 10 stati .

Siete sicuri? Non c'è scritta da nessuna parte questa cosa o comunque io non l'ho vista.
Avete un link?
Titolo: Re:Convenzione di Istanbul - "Prevenzione e lotta alla violenza sulle donne"
Inserito da: Jason - Maggio 28, 2013, 20:51:19 pm
Negativo .

Affinchè la convenzione sia operativa , anche in Italia ,  è necessaria l'approvazione di almeno 10 stati .

Esatto, è quello che volevo intendere , l'ho letto su un giornale questo dettaglio.

Il punto è che la maggioranza dei paesi europei l'ha già rifiutata .

Un'altra domanda : l'italia l'ha sottoscritta. Se il successivo governo per caso volesse disdire, può farlo ? Sempre supponendo che l'europa da qui al prossimo governo stia ancora in piedi come struttura .
Titolo: Re:Convenzione di Istanbul - "Prevenzione e lotta alla violenza sulle donne"
Inserito da: Stendardo - Maggio 28, 2013, 21:00:18 pm
Siete sicuri? Non c'è scritta da nessuna parte questa cosa o comunque io non l'ho vista.
Avete un link?

E' diritto internazionale/comunitario .

Una ratifica di una convenzione può produrre effetti giuridici tra i contraenti solo se essa è operativa . In questo caso deve essere ratificata da almeno 10 stati .
Titolo: Re:Convenzione di Istanbul - "Prevenzione e lotta alla violenza sulle donne"
Inserito da: Mercimonio - Maggio 28, 2013, 21:31:48 pm
ma che c'entra la ratifica ? il concetto e' gia' passato alla grande .. votato all'uninimita'.

se anche venisse bocciata per cavilli tra eurocrati avrebbero la scusa per leggi ad hoc per i cazzi loro, cambia nulla, ormai e' palese che il femminismo e' imperante e dominante a tutti i livelli, e come dicevano le cozze sessantottine radicali il femminsmo e' solo la teoria, la pratica e' il Lesbismo di massa !


 


Titolo: Re:Convenzione di Istanbul - "Prevenzione e lotta alla violenza sulle donne"
Inserito da: Stendardo - Maggio 28, 2013, 21:39:21 pm
ma che c'entra la ratifica ? il concetto e' gia' passato alla grande .. votato all'uninimita'.

se anche venisse bocciata per cavilli tra eurocrati avrebbero la scusa per leggi ad hoc per i cazzi loro, cambia nulla, ormai e' palese che il femminismo e' imperante e dominante a tutti i livelli, e come dicevano le cozze sessantottine radicali il femminsmo e' solo la teoria, la pratica e' il Lesbismo di massa !

Ma che cazzo dici ?

La convenzione di Istambul  , ad esempio , prevede che qualsiasi legge "contro le violenza sulle donne" non verrà considerata "discriminante" .
La conseguenza diretta di ciò è che si potrà far approvare legalmente qualsiasi legge che discrimini gli uomini oppotunamente mascherata da "legge contro la violenza sulle donne .
Al momento però , in Italia le cd discriminazioni "positive" , eccetto il sistema delle quote rosa , non supererebbero il vaglio di costituzionalità ex art.3 della Costituzione (tenuto anche conto del principio di uguaglianza sostanziale) !
Titolo: Re:Convenzione di Istanbul - "Prevenzione e lotta alla violenza sulle donne"
Inserito da: Alberto86 - Maggio 28, 2013, 22:18:40 pm

Calma calma signori....Cerchiamo di discutere con calma almeno tra di noi...





........
Al momento però , in Italia le cd discriminazioni "positive" , eccetto il sistema delle quote rosa , non supererebbero il vaglio di costituzionalità ex art.3 della Costituzione (tenuto anche conto del principio di uguaglianza sostanziale) !


Ci credi ancora a queste cose Standà?
La costituzione è carta igienica oramai. Viene fatto rispettare solo quello che fa comodo al momento. Il resto è solo inchiostro sprecato.
D'altronde non può essere altrimenti in una società senza uomini degni di questo nome, senza padri, senza maschilità, senza valori e dove concetti come Patria e Stato sono parole svuotate di significato e oramai fuori luogo.
Bisogna vedere le cose come stanno: il femminismo ha infettato ogni meandro della società. I privilegi, i vantaggi e le agevolazioni per le femmine, abbattono qualsiasi  razionale barriera di buon senso in questo paese delle banane.   
Titolo: Re:Convenzione di Istanbul - "Prevenzione e lotta alla violenza sulle donne"
Inserito da: Red- - Maggio 28, 2013, 22:54:08 pm
:lol:  :lol: Vi voglio bene anche io. Significa che questa cosa dell'inversione dell'onere della prova è una scemata che non esiste. Ora devo andare, alle tue domande poi rispondo con calma una per una.
Scusa, ma ci sono diversi casi in cui una persona è stata condannata solo sulla base della parola di lei, cioè dell'accusatrice. In altre parole lui poteva salvarsi solo portando prove a suo discarico. Come possiamo chiamare i casi del genere?
...Ma visto che siamo ot, potresti dire la tua qui, se vuoi:
https://www.questionemaschile.org/forum/index.php?topic=7264.0

Oh, a me poi se l'inversione della prova non esiste, sta bene uguale, anzi. Ma se non esiste, perchè uno deve provare di non aver fatto quel che dice lei? Insomma: è un mondo strano. Passo e chiudo.

Titolo: Re:Convenzione di Istanbul - "Prevenzione e lotta alla violenza sulle donne"
Inserito da: Stealth - Maggio 29, 2013, 00:20:53 am
Ma infatti. Le case rifugio per le vittime di violenza ci sono già; l'inversione dell'onere della prova di fatto c'è già; il monitoraggio sulla violenza domestica c'è già; le misure precauzionali per proteggere le vittime o le presunte vittime di violenza domestica una volta fatta denuncia... tutto questo c'è già. Mi sapete dire cosa introduce di veramente nuovo, oltre a qualche sigla, questo trattato?
Titolo: Re:Convenzione di Istanbul - "Prevenzione e lotta alla violenza sulle donne"
Inserito da: vnd - Maggio 29, 2013, 06:37:34 am
Ma infatti. Le case rifugio per le vittime di violenza ci sono già; l'inversione dell'onere della prova di fatto c'è già; il monitoraggio sulla violenza domestica c'è già; le misure precauzionali per proteggere le vittime o le presunte vittime di violenza domestica una volta fatta denuncia... tutto questo c'è già. Mi sapete dire cosa introduce di veramente nuovo, oltre a qualche sigla, questo trattato?

Che adesso esiste un'altra fonte giuridica che rafforza queste ingiustizie.
Riportare giustizia ed equilibrio antisessista sarà sempre più difficile.
Spero soltanto che qualcuno non cominci a pensare di passare alle armi.
Titolo: Re:Convenzione di Istanbul - "Prevenzione e lotta alla violenza sulle donne"
Inserito da: COSMOS1 - Maggio 29, 2013, 07:36:25 am
stupefacente che alla Camera un tot di uomini abbia approvato una risoluzione che considera non discriminatotria una politica che discrimina gli uomini per favorire le donne!

davvero stupefacente

dovremmo fare qualche azione eclatante, in piazza, per finire sui media

o forse è più saggio fregarsene: questi pervertiti si fanno seghe legali quando la nostra civiltà ormai ha entrambi i piedi nella fossa e tutte le loro cacchiate resteranno come i crisantemi appassiti sulla tomba

dicono bene gli islamici francesi: non serve a nulla prendersela per la legge sui matrimoni gay, appena saremo maggioranza (e non manca molto) la cancelleremo!
Titolo: Re:Convenzione di Istanbul - "Prevenzione e lotta alla violenza sulle donne"
Inserito da: ilmarmocchio - Maggio 29, 2013, 10:13:34 am
Ma che cazzo dici ?

La convenzione di Istambul  , ad esempio , prevede che qualsiasi legge "contro le violenza sulle donne" non verrà considerata "discriminante" .
La conseguenza diretta di ciò è che si potrà far approvare legalmente qualsiasi legge che discrimini gli uomini oppotunamente mascherata da "legge contro la violenza sulle donne .
Al momento però , in Italia le cd discriminazioni "positive" , eccetto il sistema delle quote rosa , non supererebbero il vaglio di costituzionalità ex art.3 della Costituzione (tenuto anche conto del principio di uguaglianza sostanziale) !

Questo articolo di Uriel fanelli spiega molto bene come funziona davvero la legge :

Citazione
KEIN PFUSCH®

le mogli sono utili, le puttane sono interessanti.(N. Strossen).
17 maggio 2013
Come costruire un regime usando le regole della democrazia.
Scritto da Uriel Fanelli
Lo scorso post ha scatenato la solita reazione: ma possibile che gli incompetenti politici italiani siano capaci di realizzare un piano cosi' astuto? In realta' quando si tratta di sopravvivere il politico italiano e' sin troppo competente, ma credo che in aggiunta a questo vi sia una certa sinergia con tre attori della societa' italiana, che sono i massoni, la chiesa cattolica e le mafie, ammesso che non siano lo stesso attore.


Innanzitutto occorre chiarire una cosa. Il parassita appare inetto ed incompetente soltanto se lo misuriamo col metro di una creatura autosufficiente, e lo stesso dicasi dell'opportunista o del mangiacarogne. Se confrontiamo le api con le zecche del cane, indubbiamente il giudizio etico e' diverso: l'ape sa costruire alveari, sa fare il miele, accumula risorse, e' organizzata socialmente. Appare quindi piu' "abile" rispetto alla normale zecca del cane, che essendo un parassita ci appare come "incapace di provvedere autonomamente a se' stesso".

Se pero' esaminiamo la capacita' di sopravvivenza delle zecche, ci accorgiamo che la differenza non sta nell'abilita'. Il ciclo vitale della zecca e' sofisticato, le prede diversificate, e la zecca e' estremamente specializzata ed 'abile'. Non ha senso chiedersi se una zecca, animale cosi' inetto e incapace di mantenersi da solo, sia competente nel farlo: lo e' sicuramente. Quello che disprezziamo e' il merito, ma se esaminiamo il metodo, notiamo che i parassiti sono "abili" quanto e piu' degli animali che non lo sono (1) , e spesso sono molto "competenti".


Cosi', per prima cosa rigetto l'idea che la classe politica italiana sarebbe troppo incompetente per disegnare un ambiente adatto alla propria sopravvivenza. Il parassita non e' UTILE, ma e' abile. Il fatto che una zecca sia meno utile di un'ape perche' non fa il miele e' una approssimazione razionalista. (2) Lo stesso dicasi per l'abilita' o la competenza.

Prendiamo un esempio, l'obiezione di coscienza. Non volendo concedere una reale autodeterminazione alle donne, ma avendo a che fare con un referendum molto chiaro e con una sensibilita' estrema, allora si introduce un'altra norma, sapendo che il comportamento emergente sara' quello voluto.

Si introducono gli "obiettori di coscienza", e poi si creano associazioni (cattoliche) di obiettori di coscienza, facendo in modo che per cooptazione essi abbiano piu' carriera nella sanita'. E che, peraltro, lavorino meno svolgendo un compito di meno. Il risultato di tutto questo e' che in italia l'aborto non e' piu' vietato, e non si puo' neanche dire che lo stato lo ostacoli. Il comportamento emergente e' che la persona che voglia abortire non riuscira', esattamente come se fosse vietato.

In questo ovviamente lo stato ha avuto un consulente piuttosto specializzato , che e' la chiesa cattolica, in questo genere di strategie. La chiesa cattolica difficilmente prende una posizione pro o contro qualcosa: si limita a manipolare il comportamento delle varie componenti sociali perche' il comportamento emergente sia quello voluto, senza che sia possibile dire che sia il comportamento della chiesa stessa.

Cosi', occorre innanzizutto capire che questa tecnica di oppressione ha una seconda figura. Oltre al legislatore che ci deve guadagnare qualcosa, c'e' anche l'ente "consulente" , cioe' l'ente che desidera il comportamento emergente e fa pressioni perche' il legislatore prenda i necessari provvedimenti. Anche quando il legislatore e' stupido, e spesso grazie alla sua stupidita', il suggeritore riesce a fargli approvare una serie di provvedimenti singolarmente democratici e costituzionali, il cui risultato globale, o comportamento emergente, sia del tutto anticostituzionale.

C'e' una terza figura , oltre al legislatore ed al consulente, che e' il "prepotente".

Torniamo all'esempio della farmacia di obiettori di coscienza. Se volete che vostra moglie abbia un aborto e ci entrate ti dicono che la pillola del giorno dopo non ce l'hanno, che deve arrivare, che va ordinata, e che non ve la daranno. Aha. Davvero?

Siamo a Napoli, e voi siete un camorrista. Una donna vuole abortire, e vi chiede di metterci una buona parola col farmacista. Siete la stessa persona cui la farmacia paga il pizzo per non incendiarsi. Secono voi, l'obiettore di coscienza dira' di no?

Cosi', se tutti gli obiettori fanno parte di organizzazioni cattoliche, e c'e' diciamo una suorina incinta, o il prete l'ha fatta grossa e ha ingravidato una paesana, secondo voi l'obiettore di coscienza dira' di no?

Sappiamo bene com funzioni con gli obiettori di coscienza: la loro coscienza dice si o no "a seconda". E di questo beneficia chi puo' maggiormente influenzarla.

Non c'e' dubbio che in un posto ove dominano massonerie e mafie, un comportamento arbitrario come l'obiezione di coscienza produca due tipi di persone: quelle cui l'obiettore puo' dire no, e quelle cui DEVE dire si. Un finanziere entri in divisa dentro una farmacia, e l'obiezione di coscienza va a farsi fottere in due nanosecondi. Lo stesso per un prete o per un mafioso.

In questo senso, quindi, abbiamo il "legislatore", il "consulente" e un'ultima figura, che definirei "prepotente", e tutte e tre le figure hanno una grande convenienza in un sistema dal comportamento definito come comportamento risultante: controllando le interazioni, possono controllare il comportamento emergente.

Per questo l'obiettore di coscienza in farmacia non ha gli abortivi se siete pinco pallo qualsiasi, ma li ha se indossate una divisa, se siete preti , monaci, gerarchie cattoliche, se siete camorristi. Questa classe di privilegiati riceve vantaggio dalla propria posizione, perche' puo' intercedere per altri e scambiare favori. Se l'obiettore di coscienza non vi da' gli abortivi potete rivolgervi all'amico/parente in GdF, al prete di fiducia, al camorrista. A buon rendere, ovviamente.

Prendiamo adesso il caso della giustizia italiana.

La forma attuale e' dovuta principalmente al periodo detto "strategia della tensione", nel quale "opposti estremismi" esigevano la creazione di una classe di persecutori fascisti dedicati in toto alla conservazione dello status quo. Prendiamo cosi' un giudice, e:

    Alziamogli lo stipendio sino alla categoria "Dirigente", circa 90.000 euro/anno, netti.
    Creiamo associazioni di giudici tipicamente "bourgeoise", tipo club di golf, yachting club, club di equitazione.
    Manovriamo le associazioni per favorire l'inserimento dei giudici negli strati borghesi della societa'.

A questo punto, nessun giudice avra' piu' simpatia per le istanze degli operai e degli oppressi. Lo stile di vita del giudice e' tale che non capisce nemmeno le loro difficolta'. Il delinquente, e spesso la persona comune, gli appaiono come demoni usciti da qualche abisso di miseria e ignoranza. Al contrario, persone della stessa classe sociale appaiono comprensibili nella loro umanita', che assomiglia a quella del giudice.

A questo punto, c'e' il problema che i giudici debbano "applicare la legge". Cosi' innanzizutto annacquiamo la legge. Facciamo in modo che l'omicidio non sia, per esempio, il fatto di aver ucciso una persona, ma che esista una tale varieta' di omicidi da necessitare quasi un sommelier di omicidi per l'assaggio. Ogni omicidio, ovviamente, ha la sua specifica pena. Dopodiche', prendiamo le pene e iniettiamo una serie di attenuanti e di aggravanti, tutte discrezionali . Infine, diciamo che l' "omicidio preterintenzionale malizioso con libidine del giovedi' mattina se si indossa la cravatta " e' punito con una pena dai 20 euro di ammenda ai 200 anni di carcere.

A questo punto spetta al giudice decidere , a sua discrezione, quale tipo di omicidio sia avvenuto. Tra le 25 o 26 varianti di omicidio ci sara' "omicidio quando stai sul cazzo al giudice" e "omicidio quando il giudice ti vuole salvare", ovviamente definiti  con termini astrusi tipo "omicidio  preteranterobidirezionaloccipitale" e "omicidio termobaricondriale". La differenza tra i due deve essere sempre una specifica opinione del giudice, ovvero in una totale assenza di fatti oggettivi.

Detto questo, occorre definire una serie di aggravanti e attenuanti illogiche, tali da dipendere dall'opinione del giudice. Abbiamo allora "aggravante dei futili motivi". Quando un motivo e' futile? Se offendi l'onore della mia famiglia e insulti il capitano Kirk, qual'e' la differenza? Quali dei due' e' "futile"? Abbiamo la contrizione del colpevole, per cui tutti dopo averti sbudellato il figlio ti scrivono una lettera di scuse. Abbiamo la "volonta' di cooperare", per cui ti ho incendiato la casa col neonato dentro ma adesso, a tre mesi dal rogo,  "coopero" , qualsiasi cosa significhi.

Fatto questo, a sua pura discrezione il giudice decide quale tra i 26 tipi di omicidio abbiate commesso, e la differenza di pena e' del 50% , poi decide di quali attenuanti e quali aggravanti il sesso degli angeli sia propizio, e una volta fatto questo deve solo decidere quale pena comminare, tra lo scappellotto previsto per l' omicidio anteroditirambolesbico e i 200 anni di carcere infernale dell' omicidio tachinsurrezionalpenetrattore. Stabilito che avete si' sterminato tutti i bambini di un'asilo, ma era una cosa anteroditirambolesbica , andiamo ai benefici, che vengono concessi per motivi oggettivi quali "contrizione interiore", "suggerimento di un demone assiro", "condizione socioeconomica ossidoriducente" , oppure alle aggravanti, che vanno da questioni filosofiche tipo "futili motivi" sino a "quella stronza ci godeva, la trroia!
".

Ovviamente, se il giudice "applica la legge" nel senso che puo' scegliere tra uno scappellotto e 200 anni di carcere, di fatto la legge non e' tale. Negli USA nelle stesse condizioni succede che per uno stupro i negri si fanno il carcere mentre i bianchi ricevono un premio , in Italia succede che Erika e Omar si facciano 16 anni per sbudellare madre e fratellino, piu' benefici, mentre per corruzione si chiedano 11 anni per Previti: Houston, we have a problem.

Era sicuramente possibile, lavorando tra le pieghe del diritto, dare molto piu' ad Erika ed Omar, e sicuramente chiedere molto meno per Previti.

Fatto questo avete una struttura di giudici che sara' sempre pronta a capire i giovani borghesi della Magliana, i cui genitori probabilmente erano colleghi di Yacht Club dei giudici stessi, e faranno di tutto per salvarli dal carcere, piuttosto che condannare durissimamente per atti osceni due gay che si baciano.

Per fare un esempio, in Germania gli usi e i costumi NON possono essere usati in un procedimento penale. Questo significa che se non esiste una legge che dice "vietato ai gay baciarsi",(sarebbe incostituzionale) non ci si puo' appellare in un procedimento penale al "comune sentire" per affermare che un bacio gay sia contro la morale e un bacio etero no.

In Italia invece e' del tutto permesso inserire in un processo penale il "comune sentire", che ovviamente e' una libera interpretazione del giudice.

Ma torniamo alla costruzione del nostro sistema oppressivo. Abbiamo detto che:


    Alziamogli lo stipendio sino alla categoria "Dirigente", circa 90.000 euro/anno, netti.
    Creiamo associazioni di giudici tipicamente "bourgeoise", tipo club di golf, yachting club, club di equitazione.
    Manovriamo le associazioni per favorire l'inserimento dei giudici negli strati borghesi della societa'.

Nessuno dei tre provvedimenti ha un chiaro intento di formare un organo repressivo, ma sbattere tutti i giudici in una classe sociale alta e obbligarli a frequentare la borghesia locale avra' il PREVEDIBILISSIMO risultato di mettere i giudici a difesa delle classi alte e dei potenti.

Se tuttavia qualcuno ci contestasse l'operazione, come potrebbe? E' forse un male pagare bene i giudici? E' forse un male consentire loro d
i frequentare chi vogliono, o praticare gli hobby che vogliono? E' forse male spingere i giudici a frequentare l'elite della societa'?

Adesso dobbiamo pero' demolire un altro aspetto del processo penale. Abbiamo demolito la certezza delle pena introducendo discrezionalita' e lasciando proliferare le fattispecie, adesso c'e' ancora un problema: la prova. Esiste cioe' la possibilita' di portare prove in tribunale. Ma noi vogliamo che le prove dell'accusa siano sempre migliori di quelle della difesa.

Cosi', dobbiamo evitare ogni standardizzazione. Nei paesi civili, esiste un ente apposito, terzo sia alla polizia che alla difesa, cui il giudice DEVE chiedere lumi in caso abbia pareri scientifici opposti. Questo fa si che la prova sia una prova, ovvero un fatto "terzo" rispetto alla difesa e all'accusa. Al contrario, in Italia le prove le raccoglie la polizia, cacciando chiunque altro dalla scena e distruggendo scientemente la scena stessa, in modo da impedire ulteriori sopralluoghi e rendere impossibile l'incidente probatorio. Nel caso dell'informatica forense, anziche' fare una copia di un hard disk si fa una stampata di DIR /S, ed altre amenita' che impediranno alla difesa, dopo ANNI , di esaminare il contenuto del disco, che (se esiste ancora) non sara' comunque "genuino".


Sulla formazione della prova nel processo italiano si scrive molto, e si scrive molto per giustificare il fatto che la dimensione scientifica delle prove in Italia e' inesistente. Si prende un dettaglio e si costruisce un romanzo diffamatorio attorno al dettaglio: se si vuole accusare di fascismo qualcuno si sequestra tutto cio' che e' nero abbia in casa, compreso il risotto di seppia, non si menziona il fatto che la casa appariva come una casa normale, e si pone l'accento su quante cose "nere" ci fossero.

La prova in italia non esiste, non si forma, e quando si forma a formarla e' la polizia. Anche perche' nessuno ha mai definito per legge la figura del perito, che e' un testimone come tanti altri. Se un professore universitario dice che un computer non ha mai fatto la tal cosa, ma un commesso di un negozio di informatica dice che gli capita sovente di fare Telnet allo spirito di Nabucodonosor, non e' detto che il giudice creda al professore universitario.
Ma diciamolo: e' questo un intento oppressivo? Ci possono accusare di aver costruito una Gestapo, se non abbiamo mai creato un istituto per le indagini scientifiche forensi di dimensione nazionale? Ci possono accusare di voler creare un regime se diamo alla difesa "la liberta' di scegliere il perito sul mercato", ben sapendo che in questo modo i tribunali avranno sempre "polizia scientifica contro pinco pallino qualsiasi"?

Distrutta la dottrina, distrutta la legge, messa nelle mani dell'accusa la formazione della prova, rese casuali le pene, rimane un solo problema aperto. La polizia. Se ti beccano che stupri una tizia, difficilmente potrai uscirne. Voglio dire, se la polizia trova , come nel caso della magliana, una ragazza a pezzi ed una viva per miracolo dentro il baule di un'auto, tutto si fa complicato. La polizia e i CC seguiranno ordini, procedure, gerarchie, ed essendo gerarchie militari o simili interferire e' difficilissimo.

Cosi', facciamo una cosa: sottoponiamo tutto al magistrato. Facciamo in modo che si, la polizia trovera' una ragazza a pezzi dentro una valigia, ma poi il magistrato possa "gestire" la cosa. Facciamo che due poliziotti si mettano ad ammazzare negri su una uno bianca. E' facile da nascondere? No. Le stragi si notano.

Allora  un magistrato che se ne occupa parte dritto verso la mafia calabrese, con tanto di supertestimone che avrebbe visto un mafioso calabrese e blabla. Se la Uno Bianca non avesse ammazzato dei CC, facendo incazzare un generale che ha ottenuto di cambiare il magistrato con uno di sua fiducia, oggi la Uno Bianca sarebbe stata uno dei capitoli della "mafia al nord", e non un gruppo di poliziotti che si mettono a sparare ai negri per divertimento, e poi ad alcuni carabinieri.


Qual'e' la differenza tra una storia che parla di ndrangheta, di una minorenne testimone che ha visto un mafioso, e una storia che parla di poliziotti che hanno un delirio mistico e vanno in giro sparando? La differenza e' tra un magistrato ed un altro,  naturalmente, ma questo testimonia come effettivamente NON ESISTANO PROCEDURE STANDARD SU COME CONDURRE LE INDAGINI.

E se capitate in mano al magistrato sbagliato?

In questo contesto, il risultato e' ovvio. Se prima delle millanta riforme della giustizia la polizia poteva condurre indagini senza il controllo del magistrato, ed essendo una organizzazione numericamente grossa doveva per forza sviluppare procedure standard, adesso tutto e' in mano al magistrato.  Se il magistrato decide di non dare priorita' alla ragazza a pezzi nella valigia, non esiste una seconda autorita' che possa decidere altrimenti, ma specialmente puo' succedere che ad una ragazza sia data priorita' ed a una no, dal momento che non esistono procedure standardizzate.

C'e' qualcosa che possa farci accusare di aver costruito un sistema cinese? No. In fondo abbiamo solo detto che il magistrato dirige TUTTE le indagini, e che decide lui. Insomma, qualcuno dovra' decidere, no? E' ovviamente incidentale il fatto che un'organizzazione come le forze dell'ordine dovra' sviluppare giocoforza un sistema di procedure standard, mentre i magistrati fanno il cazzo che vogliono.

Che cosa manca ancora per un regime? Ah, si. Tortura degli imputati per estorcere confessioni e violazione dei diritti dei cittadini.

Questo e' facile. Diamo al giudice, come nel caso Del Turco, la possibilita' di decidere se sbattere un tizio in carcere e per quanto tenercelo. Del Turco si dimette dalla sua carica e ha una residenza nota. Non c'e' possibilta' che ricommetta i presunti reati, non puo' inquinare le prove non avendone piu' accesso, ed e' possibile dargli magari i domiciliari.

Ma il giudice che "agisce secondo la legge" ha una chiara discrezionalita' a riguardo. E decide che no, Del Turco puo' manomettere prove gia' raccolte,  che possa scappare (nonostante lo si possa facilmente riconoscere) e che possa ricommettere il reato pur senza essere piu' al proprio posto.

Qual'e' la differenza con un ex marito che ha gia' tentato di ucciderti ma se ne va libero? Il volere del giudice, non soggetto ad alcuna procedura standard. Il giudice di Del Turco voleva estorcere una confessione, e ha usato il carcere come strumento di tortura.

C'e' qualcuno che potra' mai accusare i giudici di tortura , dal momento che gestire il carcere non e' compito loro, e non e' colpa loro se siano luoghi infernali? Ovviamente no: teoricamente l' habeas corpus e' in vigore anche in Italia. Se diamo al giudice facolta' di agire "cum grano salis" non vogliamo mica costruire un regime, no?

In ultimo, dopo aver distrutto la possibilita' per PS e CC di dotarsi di procedure standard, visto che devono comunque obbedire al magistrato, "che ne dispone", aggiungiamo la possibilita' di violare i diritti del cittadino. Se la polizia entra in casa vostra senza mandato, o con un mandato incompleto,  diamo pure alla vittima del sopruso la possibilita' di ricorrere al riesame, per sentirsi dire che le esigenze dell'indagine prevalgono sui diritti dell'imputato.

Ma anche qui, possiamo dire che abbiamo costruito un sistema di repressione cinese, se abbiamo anzi creato un tribunale apposito ove contestare una perquisizione? Un tribunale che aumenta i costi del processo, un tribunale ove si trovano colleghi dei magistrati che "indagano", un tribunale che poi - piccolo dettaglio- ritiene sempre e comunque che se siete indagati "qualcosa dovrete aver fatto".

Fatto questo serve ancora un altro componente: la parte politica. Per fare questo prenderemo la vecchia "polizia politica" di invenzione fascista e la accorperemo in una nuova polizia, detta "Digos", composta da persone appartenenti agli altri corpi di polizia selezionati con criteri perlomeno fumosi, dai poteri estesi ma non meglio limitati,  capace di unire alle normali prerogative di polizia altre che sarebbero tipiche dell'intelligence, e con una completa discrezionalita' sul modus operandi.

Una polizia che puo' indagare senza inchiesta, sorvegliare senza mandato del giudice, spiare senza avviso di garanzia, pagare criminali senza spiegare perche' quasi a nessuno, e tutto per reati "politici", senza che sia definito chiaramente l'insieme di intervento e sorveglianza.

Una polizia che ha sul libro paga dei criminali che possono perseguitarvi per fare un favore , che ha sul libro paga gli scassinatori che possono rubarvi su commissione l'elenco dei clienti , ottenendo una perquisizione illegale senza sporcarsi le mani. Una polizia che puo' chiedere ai colleghi di fermare un'inchiesta se ha un "rapporto di fiducia" con un criminale: ragazzi di un centro sociale vi incendiano l'auto,  ma quel tizio informa Digos, e allora l'incendiario non viene preso perche' si sa, conviene che stia fuori e riferisca alla "politica", come ancora i nostalgici del Duce chiamano quella polizia.

Anche in questo caso, le accuse sono impossibili da portare. Quale polizia non puo' infiltrarsi in una associazione a delinquere? Quale polizia non ha informatori? Quale polizia non cerca di crearsi una rete stabile di amicizie, chiudendo un occhio?

La somma di tutte queste cose, apparentemente innocue, produce un comportamento emergente che e' quello di un regime persecutorio, tirannico, repressivo e arbitrario, teso a mantenere al potere la classe esistente.

Ma se sono i legislatori ad aver creato questo, chi sono i consiglieri e chi sono i prepotenti?

I consiglieri sono le massonerie e le lobby. Non serve che il politico sia competente, le lobby frequentano i giudici , le massonerie li tesserano, entrambi gli enti saranno felici di indicare al legislatore il "favorino" da farsi perche' l'amico giudice possa applicare la legge come vuole.


Potete tranquillamente misurare la quantita' di massoni e di club esclusivi in una citta', e avrete cosi' la chiara misura di quanto sia affidabile la giustizia. Se c'e' molta massoneria, i giudici useranno sempre e comunque gli enormi margini di discrezionalita' e i giganteschi arbitrii cui godono a favore della classe borghese locale. Di chiedere giustizia NON DOVETE NEANCHE SOGNARVELO. A Bologna, con la sua massoneria, solo uno stolto puo' credere ai tribunali.

Tra il consigliere ed il prepotente, c'e' poi il mafioso. E' chiaro che se il giudice puo' scegliere tra uno scappellotto e 200 anni di carcere per lo stesso reato , tipo "associazione mafiosa esterna-interna paradossale con spin -1" , il mafioso tentera' di spingerlo a comminare lo scappellotto anziche' 200 anni di carcere. Se la pena fosse definita e inflessibile ovviamente non potrebbe, ma avendo cosi' grande margine, provarci vale la candela.

Cosi', in assenza di procedure , standard e certezze, chi riesce ad influenzare poliziotti e giudici ha un potere enorme, pari a quello dei giudici. La mappa delle associazioni mafiose puo' essere presa come una mafia delle procure piu' corrotte: non tanto perche' non sconfiggono la mafia, ma perche' corrompere giudici e' una fonte di potere inestimabile per la mafia, e piu' discrezione c'e', meno e' possibile notare il comportamento anomalo di un giudice.

Lo stesso dicasi della politica, che puo' facilmente favorire non il giudice in se', ma la rete di relazioni borghesi che il gudice intrattiene, garantendo affari, come arbitrati e consulenze di studio.

Nessuna delle caratteristiche della giustizia italiana potra' essere considerata come una esplicita costruzione di un sistema cinese, ma se per caso foste invisi al potere, vi succederebbe che:

    Una forza di polizia pagherebbe qualcuno per rubarvi l'agenda.
    Sull'agenda si trovano i nomi dei vostri fornitori.
    Parte in tromba un'inchiesta che va sui giornali distruggendo il vostro nome.
    Venite perquisiti estensivamente, insieme a quelli che chiamate piu' spesso, in modo da isolarvi.
    Venite messi in carcere con la promessa di uscire se confessate. Il carcere e' disumano.
    La formazione della prova e' priva di regole.
    Il dibattimento e' illogico e fatto di opinioni prive di fatti.
    La pena e' a discrezione del giudice, per durata e durezza.
    La pena viene eseguita nel carcere deciso dal giudice, dall'inferno al posto civile.


Adesso ditemi: e' cosi' diverso da quanto succede in Cina?


Uriel



(1) Noto una catastrofe logica nella definizione di parassita. Il problema e' che la catena alimentare viene costruita o descritta nel modo esatto con cui si mettono i cima gli esseri umani, subito sotto i mammiferi , e questo per una ideologia che vuole l'essere umano come centro o apice del creato. Affermare che il pidocchio dell'uomo si trovi SOPRA nella catena alimentare e che l'homo sapiens sia una PREDA del pidocchio, che e' un predatore, e' IDEOLOGICAMENTE difficile. Il parassita e' semplicemente un predatore che ci infastidisce ritenere tale perche'  considerarlo tale infastidisce il nostro ordine morale. Chi si nutre di qualcun altro, lasciandolo vivo o meno,  e' un suo predatore, e sta sopra nella catena alimentare. Se poi qualcuno ha sbagliato a disegnarla perche' voleva mettere in cima qualcuno e non qualcun altro, arriva il paradosso del parassita, che si nutre della preda ma non e' sopra sulla catena alimentare. Per l'uomo, venire superato dai suoi pidocchi sarebbe uno smacco eccessivo. Siamo il centro della creazione divina, no? Una visione logica consisterebbe semplicemente nel dire che la catena alimentare sia un grafo, senza sopra e sotto, e una relazione "si nutre di".
(2) I biologi rispondono a queste obiezioni dicendo che i parassiti sono piu' "semplici" dei loro ospiti, dando per scontato che la semplicita' sia un attributo sminuente. Se considero la difficolta' che ho al lavoro per rendere semplici  le cose, e quanto la complessita' sia un MALE, non concordo nemmeno su questa affermazione. Dal mio punto di vista un organismo piu' semplice non e' necessariamente "inferiore" ad uno piu' complesso.
Titolo: Re:Convenzione di Istanbul - "Prevenzione e lotta alla violenza sulle donne"
Inserito da: ilmarmocchio - Maggio 29, 2013, 10:24:35 am
La costituzione è come la pelle dello scroto : la tiri dove vuoi      ( Hober Mallow ) :w00t:
Titolo: Re:Convenzione di Istanbul - "Prevenzione e lotta alla violenza sulle donne"
Inserito da: COSMOS1 - Maggio 29, 2013, 11:49:06 am
http://adiantum.it/public/3355-convenzione-di-istanbul,-gli-anticostituzionalisti-escono-allo-scoperto--adesso-nuove-leggi.asp?nuovo=true (http://adiantum.it/public/3355-convenzione-di-istanbul,-gli-anticostituzionalisti-escono-allo-scoperto--adesso-nuove-leggi.asp?nuovo=true)
Citazione
24/05/2013 - 12.01   La Camera, all'unanimità, ha ratificato la c.d. Convenzione di Istanbul, già rifiutata da molti paesi occidentali (Danimarca, Irlanda, Romania, Repubblica Ceca, Ungheria, Cirpo, Estonia, Lettonia, Lituania) e in Italia firmata dall'ex ministro Fornero.  Scontata la ratifica da parte del Senato, nei prossimi giorni.
 Qualche deputato era ancora intento ad applaudire, quando una folta squadriglia di anticostituzionalisti, capeggiati da Daniela Sbrollini (ovviamente del PD...), cominciava a tuonare "adesso una legge sul femminicidio".  La seguiva Pia Locatelli, che auspicava "dobbiamo evitare che questo atto si riduca a pura operazione di immagine: tale sarebbe se si lasciasse immutata la legislazione vigente”.
 Capito l'antifona ?
 Non è bastato accostare il nostro Paese alla Turchia o al Montenegro - che certamente non hanno le nostre tradizioni in quanto a rispetto delle donne -, ma alle sostenitrici della guerra tra i generi (che frutta loro voti sicuri e tanti soldini per le associazioni clienti) sembra necessario cambiare le leggi.
 Per far cosa? Forse per introdurre il principio di discriminazione di fronte al codice penale ?
 Sembra di sì, e il disegno viene da lontano. Alcuni partiti, ma sopratutto i loro giornali, le loro TV e i loro organismi direzionali, usando come copertura gli episodi di violenza sulle donne (quello che chiamano "femminicidio", termine inviso anche a molte donne di cultura), vorrebbero favorire una legislazione secondo la quale la parità dei diritti tra uomo e donna verrebbe meno. Inoltre, questa già convenzione consentirebbe l'acquisizione di ingenti fondi pubblici da parte dei discussi centri anti-violenza (alcuni dei quali, non dimentichiamolo, si sono distinti in passato per la loro capacità di fabbricareartificiosamente false accuse nei confronti di ex mariti e padri).
 Appoggiata da José Manuel Barroso e da Viviane Reding, qualora ratificata da 10 stati, la Convenzione di Istanbul (vedi allegato a margine dell'articolo) era tata ratificata solo da Albania, Montenegro, Portogallo e Turchia, ma tanti altri paesi l'hanno rifiutata con sdegno. In Italia è stat appoggiata dal presidente della camera Boldrini, secondo la quale "la ratifica della Convenzione di Istanbul per prevenire e contrastare la violenza domestica e sulle donne sarebbe solo un primo, fondamentale passo, cui dovremo poi dare seguito con ulteriori provvedimenti ed adeguati stanziamenti di fondi....".  Per queste affermazioni (http://www.partitodemocratico.it/doc/254708/violenza-sulle-donne-mogherini-ha-ragione-boldrini-ratificare-la-convenzione-di-istanbul-solo-un-primo-passo-ma-intanto-facciamo.htm) il presidente della Camera ha subito, recentemente, numerose critiche sul suo ruolo smaccatamente a favore delle donne (e non di tutti gli italiani, senza distinzione di genere).
 La convenzione di Istanbul, a ben vedere, si fonda su alcuni assunti che, probabilmente, andavano bene fino a cinquant'anni fa: “Riconoscere che la violenza sulle donne è una manifestazione di relazioni di potere, che hanno portato al dominio ed alla discriminazione degli uomini sulle donne”, ma anche su colossali falsità, come quella di “Riconoscere la natura strutturale della violenza sulle donne come basata sul genere”.
 Effettivamente, alcuni degli articoli della convenzione sembrano finalizzati ad incentivare il sistema delle false accuse, che già oggi colpisce un numero enorme di papà separati (e anche di diverse mamme, a parti invertite, vittime di alienazione parentale). Secondo l'articolo 31, per esempio, "gli stati dovranno imporre leggi che assicurino che, nella determinazione dell'affido e dei diritti di visita dei bambini, siano tenute in conto gli episodi di violenzae per assicurare che l'esercizio dei diritti di visita o di custodia non metta a rischio le donne vittime o i bambini".
 Già questo articolo fa sorgere un primo dubbio: devono essere tenute in conto le sole condanne accertate e documentate di violenza, o anche le semplici accuse ? Nel secondo caso, infatti, si avallerebbe un colossale errore di correttezza e rispondenza giuridica, perchè un sistema che incide sulla vita di più persone (padri e figli minori) sulla base di semplici accuse è chiaramente anti-costituzionale. Senza tenere in conto gli errori giudiziari o i provvedimenti temporanei (come l'ammonizione del questore in caso di presunto stalking).
 Secondo, poi, l'articolo 55, si prevede che ".....il procedimento possa continuare anche se la vittima dovesse ritrattare l’accusa o ritirare la denuncia......" eche venga garantita "la possibilità per le organizzazioni governative e non governative e per i consulenti specializzati nella lotta alla violenza domestica di assistere e/o di sostenere le vittime, su loro richiesta, nel corso delle indagini e dei procedimenti giudiziari relativi ai reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione".
 Si tratta di un chiaro richiamo alle reti e ai centri anti-violenza per sole donne, che nel nostro Paese si sono distinti anche per l'enorme massa di denaro pubblico a loro destinati negli anni e con risultati decisamente inferiori alle attese.
 In Italia i dati ci dicono che gli omicidi di donne sono pari a 5 per milione all'anno (dati ONU, uno dei tassi più bassi al mondo), mentre gli omicidi di uomini raggiungono la cifra di 16 per milione all'anno. Preoccupante il dato sui suicidi di uomini separati: 248 per milione all'anno (il tasso si quadruplica con la separazione), accompagnato al fenomeno della false accuse (l'80% delle accuse di violenza ed il 92.4% delle accuse di abusi quando fatte in sede di separazione). 
 Calunniare l'ex coniuge è spesso visto come il metodo per impadronirsi di casa, mantenimenti e figli, ma la violenza domestica, pur essendo grave e da condannare sempre, è causata da una piccola percentuale di persone, uomini e donne in egual misura. Non si sono ancora spenti l'eco della enorme "bufala" con cui le fazioni lesbiche e femministe asserivano che “la violenza maschile è la prima causa di morte per le donne” (dato assolutamente falso), e l'enorme sdegno causato dai dati ISTAT sulla percentuale di donne vittime di violenza in Italia (6.723.00.....), scaturiti da modalità di intervista "taroccate" (a cura dei centri anti-violenza), che oggi gli italiani si trovano a fronteggiare l'ennesimo caso di disinformazione collettiva, secondo la quale gli atti di violenza contro le donne sarebbero compiuti "in quanto donne". Si tratta di un'affermazione gravissima, perchè assimila gli atti di violenza - certamente condannabili e da perseguire duramente - a quelli compiuti dagli antisemiti contro una o più categorie sociali.
 Nella Germania nazista, per esempio, gli ebrei venivano perseguitati "in quanto ebrei". Per un nazista era normale scendere per strada e uccidere un ebreo. Qualunque ebreo, anche sconosciuto. Gli atti di violenza contro le donne, invece, hanno tristemente un preciso destinatario, e cioè una moglie, compagna, fidanzata, amica, che nella mente malata di un omicida va colpita a morte. Non una donna qualunque, "una donna in quanto donna" scelta a caso per strada, bensì "quella donna", ben individuata e certamente a lui legata.
 In sintesi, molte associazioni e alcuni magistrati, per niente allineati, sono pronti ad eccepire eventuali leggi anticostituzionali presso la Consulta. 
 Prima di allora, gli anticostituzionalisti stiano attenti a non travalicare il limite della decenza. 
 Fonte: Redazione

 Vedi Allegato
 (http://adiantum.it/public/news/2852013222142b.pdf)
 
Titolo: Re:Convenzione di Istanbul - "Prevenzione e lotta alla violenza sulle donne"
Inserito da: Stealth - Maggio 29, 2013, 12:07:47 pm
Che adesso esiste un'altra fonte giuridica che rafforza queste ingiustizie.
Riportare giustizia ed equilibrio antisessista sarà sempre più difficile.
Spero soltanto che qualcuno non cominci a pensare di passare alle armi.


Infatti. Si tratta di un ulteriore incitamento a percorrere la strada che si stava già percorrendo da anni.
Titolo: Re:Convenzione di Istanbul - "Prevenzione e lotta alla violenza sulle donne"
Inserito da: Stealth - Maggio 29, 2013, 12:12:37 pm
La Germania ha approvato la Convenzione di Instabul?
Titolo: Re:Convenzione di Istanbul - "Prevenzione e lotta alla violenza sulle donne"
Inserito da: Warlordmaniac - Maggio 29, 2013, 12:41:28 pm
La Germania ha approvato la Convenzione di Instabul?

Sì, prima di noi.

Citazione
The following countries signed the new Convention during a ceremony held 11 May in Istanbul: Austria, Finland, France, Germany, Greece, Iceland, Luxembourg, Montenegro, Portugal, Slovakia, Spain, Sweden and Turkey.
Titolo: Re:Convenzione di Istanbul - "Prevenzione e lotta alla violenza sulle donne"
Inserito da: Guit - Maggio 29, 2013, 13:21:17 pm
La Germania non ha ratificato. Hanno ratificato Turchia, Albania, Moenegro e Portogallo. L'Italia sarà la quinta.
Titolo: Re:Convenzione di Istanbul - "Prevenzione e lotta alla violenza sulle donne"
Inserito da: Guit - Maggio 29, 2013, 13:22:30 pm
Montenegro
Titolo: Re:Convenzione di Istanbul - "Prevenzione e lotta alla violenza sulle donne"
Inserito da: Cad. - Maggio 29, 2013, 13:37:28 pm

In quelle sentenze sicuramente il giudice ha condannato l’imputato in quanto ha ritenuto la deposizione della parte lesa (che contrariamente a ciò che si possa pensare giura ed è responsabile civilmente e penalmente delle dichiarazioni rese),

Non sempre.
Chi ha promosso il procedimento penale con querela di parte (e mettiamo che poi questa si riveli falsa ed abbia incolpato un innocente), quando chiamato a testimoniare avrà sì l'obbligo di dire la verità ma se non lo farà non sarà punibile per "falsa testimonianza" ma solamente per "calunnia".
In definitiva il reato di "calunnia" sarà già consumato al momento della querela, quindi avrà tutto l'interesse a perseverare nelle false accuse in virtù della sua non punibilità se non dichiara il vero.

Possiamo fidarci della testimonianza di chi potrebbe trovarsi nella situazione di non avere il timore di una sanzione penale se dichiara il falso?

Per similitudine riporto un estratto della sentenze della Corte di Cassazione
Sezioni Unite Penali
Sentenza n. 7208 del 29 novembre 2007 - depositata il 14 febbraio 2008

(Riguarda la non applicazione della esimente della non punibilità nei confronti del prossimo congiunto qualora abbia accettato di testimoniare e poi dichiari il falso in quanto nel nostro ordinamento è incompatibile la testimonianza di chi impunemente possa non dire la verità).

Ora, la soluzione legislativa adottata, che già aveva trovato collocazione nel codice previgente all’art. 350, implica un chiaro effetto, di fondamentale importanza ai fini che ne occupano, peraltro già colto dal Giudice delle Leggi, vale a dire quello che ove il prossimo congiunto accetti di deporre, egli assume la qualità di teste al pari di qualsiasi soggetto, con tutti gli obblighi che a tale qualità l’art. 198 cpp ricollega, essendo cessate, per scelta dello stesso interessato, come tiene a precisare la sentenza n. 174/94 cit., le ragioni che giustificavano la tutela della sua particolare posizione.
Tra detti obblighi, vi è, in primo luogo, quello di rispondere secondo verità alle domande che gli sono rivolte.
Così stando le cose, non è dato comprendere come la sua violazione non debba comportare, anche nel caso in esame, ineluttabilmente, l’applicazione della norma che punisce la falsa testimonianza.
Affermare il contrario, e cioè escludere la punibilità del prossimo congiunto che volutamente non si è astenuto dal testimoniare darebbe luogo ad una figura di testimone con facoltà di mentire incompatibile con il sistema processuale.
E’ il caso di ricordare che il codice di procedura penale ha avuto cura di distinguere le figure dei vari dichiaranti, disciplinando le modalità di assunzione e il valore probatorio delle dichiarazioni, in una graduazione che va dalla testimonianza, alla c.d. testimonianza assistita dell’art. 197 bis cpp, all’esame di persona imputata in un procedimento connesso (art. 210 cpp), e ha riconosciuto alla sola testimonianza il valore di prova piena, cioè non bisognosa di corroborazione. Sicché la testimonianza resa dal prossimo congiunto avvisato e non astenuto, ben può essere assunta da sola quale fonte di prova, alla stessa stregua di quella del terzo estraneo o della persona offesa.
Sarebbe, pertanto, fuori del sistema una testimonianza dotata del suo valore probatorio tipico benché resa da una persona che per la sua particolare e nota situazione processuale potrebbe impunemente dichiarare il falso.
Una interpretazione diversa finirebbe col costituire, come si è efficacemente osservato, “una sorta di grimaldello capace di scardinare l’obbligo di verità imposto dalla norma processuale”, con il pericolo di una totale deresponsabilizzazione del dichiarante, a totale scapito dell’interesse alla corretta amministrazione della giustizia.

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L'imputato non ha l'obbligo di dire la verità e può mentire;
il testimone (in caso di calunnia) non è punibile se mente,
in definitiva non dovrebbero essere sullo stesso piano?
Invece la testimonianza è prova, le dichiarazioni dell'imputato no.
Titolo: Re:Convenzione di Istanbul - "Prevenzione e lotta alla violenza sulle donne"
Inserito da: Red- - Maggio 29, 2013, 13:39:25 pm
Citazione
Allora, sicuramente avrete sentito parlare del c.d. giusto processo. Una delle regole del c.d. giusto processo vuole che la deposizione venga confermata in aula perché è la garanzia del contraddittorio che le fornisce valore. Esempio: Una donna si reca ai carabinieri ed accusandomi di averle dato uno schiaffo sporge querela. Si aprono le indagini, io vengo rinviato a giudizio e si apre il processo. Oggi, a fini probatori, è necessario che la ragazza venga in aula a confermare le dichiarazioni e a dialogare con il PM, con il Giudice e con l’Avvocato dell’imputato. Perché questo? Mettiamo che il mio avvocato chieda alla ragazza: “ma Dimitri lo schiaffo glie l’ha dato con la mano destra o con la mano sinistra? E mettiamo che la ragazza affermi “con la mano destra”. Allora il mio Avvocato le chiede: “la mano era libera o aveva un corpo contundente”? e la ragazza risponde: “no, era a mani nude”. Poi agli atti viene depositato un referto medico dal quale emerge che io quel giorno avevo la mano destra ingessata. Se non ci fosse stata la garanzia del contraddittorio, quando il mio avvocato avrebbe fatto presente al giudice che quel giorno io avevo la mano destra ingessata, il PM avrebbe ben potuto osservare: si, ma lo schiaffo glie l’ha dato con la mano sinistra non con la destra, ed io ero fragato. Ecco perché occorre la garanzia del contraddittorio.

Aahahahah  :D 
:P
..Dimitri, perdonami sai, se rido. Non ce l'ho con te e non te la prendere, tra l'altro forse non ho capito bene quel che volevi dire. 

Però: nell'esempio citato c'è la parola di lei contro quella di lui e nulla più. Ed è lui che deve dimostrare di non aver potuto dare quello schiaffo, magari perchè aveva la mano ingessata.
Quindi si parte dal presupposto che lei dica la verità e che sia lui a dover dimostrare che invece verità non è.
Una parte accusa -in pratica- e l'altra deve dimostrare di essere innocente; non ha prove l'una e non ha prove l'altra, ma, in assenza di prove da entrambe le parti, si dà ragione all'accusa. Io non so come chiamare questo, qualcuno l'ha chiamata "inversione dell'onere della prova" ed io semplicemente l'ho seguito, perchè mi pareva più che ragionevole.
Lo so , è un mondo strano il nostro. L'irrazionale si confonde spesso con la realtà vera ed è sempre più difficile far capire alla nostra mente la differenza tra i due; e spesso scegliamo quella parte che più ci rassicura, a prescindere da tutto il resto. E' che la mente umana è imperfetta, altrimenti forse saremmo tutti dei, o perlomeno avremmo già scoperto come viaggiare tra le galassie. :P
Titolo: Re:Convenzione di Istanbul - "Prevenzione e lotta alla violenza sulle donne"
Inserito da: Stendardo - Maggio 29, 2013, 14:03:21 pm
La costituzione è come la pelle dello scroto : la tiri dove vuoi      ( Hober Mallow ) :w00t:

Le leggi esistono ma quello che conta , putroppo , non sono le leggi in sè . In Italia più che le leggi quello che conta è la giurisprudenza .
La giurisprudenza consiste in un insieme di "criteri" che seguono i giudici nell'applicazione delle norme .
Esempio una norma che discrimini gli uomini sarà resa legale dai giudici facendo riferimento al principio di uguaglianza sostanziale attraverso , in sostanza , dei giochi di parole di termini giuridici .
E' già accaduto con le quote rosa e con il voto obbligatorio nelle elezioni amministrative della doppia preferenza , esse hanno già superato il vaglio di costituzionalità della Consulta .
Il problema , con la Convenzione di Isanbul , che torno a ripetere diviene VINCOLANTE per gli stati firmatari SOLO  se essa viene ratificata da almeno 10 stati (altrimenti nisba) è che verrà LEGALIZZATO ogni tipo di sopruso e di legge anche pesantemente disciminatoria nei confronti degli uomini .
Titolo: Re:Convenzione di Istanbul - "Prevenzione e lotta alla violenza sulle donne"
Inserito da: Stendardo - Maggio 29, 2013, 14:40:39 pm
Con la convenzione di istanbul , le femministe stanno raccogliendo tutte le loro forze per dare la spallata finale al dominio femminista qui in Occidente .
Di fronte a quest'odio che tutte pervade non possiamo far altro che opporci con tutte le nostre forze , non lasciandoci abbattere ai primi colpi ricevuti . Io sono fermamente convinto che tutti quegli uomini che si stanno opponendo con tutte le loro forze al femminismo non potranno mai essere sopraffatti , al contrario essi emergeranno più forti che mai .
Personalmente dalla vita ho tratto questo insegnamento fondamentale : ciò che non ti distrugge , ti rafforza .
Io ho deciso , quindi , di restare qui in Italia per condividere la mia sorte con quella degli altri uomini italiani e di combattere il femminismo , nel mio piccolo , con tutto me stesso . 
Certo il colpo è stato molto forte , non lo si può negare , ma sono altresì convintissimo  , come dimostra la storia ,  che noi uomini europei  qualunque sventura ci accada , riusciamo sempre , in qualche modo a risalire la china dal burrone nel quale siamo stati precipitati e , a trarre da sventure anche gravi ed in apparenza senza speranza , nuove energie che ci permetterenno di emergere nuovamente .
La volontà di dominio di queste cagne sbavose all'inseguimento della preda non ci consente altra scelta se non quella di fare tutto quanto è in nostro potere ed in qualsiasi modo , per rendergli difficile il loro cammino .
Da qui il mio ACCORATO APPELLO a Cosmos ed altri altri a scrivere una lettera aperta sull'argomento , a nome della questione maschile , indirizzata a tutti i senatori uomini . 
Non esistono situazioni senza speranza perchè nella vita nulla è certo , eccetto il Signore . 
Titolo: Re:Convenzione di Istanbul - "Prevenzione e lotta alla violenza sulle donne"
Inserito da: Stendardo - Maggio 29, 2013, 15:01:03 pm
La Germania ha approvato la Convenzione di Instabul?

No.
Titolo: Re:Convenzione di Istanbul - "Prevenzione e lotta alla violenza sulle donne"
Inserito da: Stealth - Maggio 29, 2013, 15:36:25 pm
Insomma, uno dice di si l'altro di no. L'ha approvata oppure no?
Dal brano postato da Worldlordmaniac si direbbe di si.
Titolo: Re:Convenzione di Istanbul - "Prevenzione e lotta alla violenza sulle donne"
Inserito da: Cad. - Maggio 29, 2013, 15:42:36 pm
Però: nell'esempio citato c'è la parola di lei contro quella di lui e nulla più. Ed è lui che deve dimostrare di non aver potuto dare quello schiaffo, magari perchè aveva la mano ingessata.
Quindi si parte dal presupposto che lei dica la verità e che sia lui a dover dimostrare che invece verità non è.
Una parte accusa -in pratica- e l'altra deve dimostrare di essere innocente; non ha prove l'una e non ha prove l'altra, ma, in assenza di prove da entrambe le parti, si dà ragione all'accusa. Io non so come chiamare questo, qualcuno l'ha chiamata "inversione dell'onere della prova" ed io semplicemente l'ho seguito, perchè mi pareva più che ragionevole.

Concordo.
Comunque per superare questo aspetto dell'inversione dell'onere della prova, ossia non è costituzionalmente ammesso, non esiste e non può esistere, ovvero nella pratica c'è, credo che il punto allora sia, non l'inversione, ma di cosa è prova.
Se la parola di chi accusa si decide sia prova (e così è), allora si è superato lo scoglio insormontabile della "inversione"; di fatto dando a quella parola un valore probatorio, ma non anche alla versione contraria di chi è accusato, di fatto vi è un inversione.
Se invese fosse che prova è la versione dell'imputato (*) od anche che sono prova entrambe le versioni o non lo è nessuna delle due, anche in questo caso si sarebbe rispettato il divieto di inversione dell'onere, si sarebbe solamente cambiato ciò che costituisce prova o no.

(*) In certi stati sono ammesse le dichiarazioni dell'imputato sotto giuramento.
Titolo: Re:Convenzione di Istanbul - "Prevenzione e lotta alla violenza sulle donne"
Inserito da: Stendardo - Maggio 29, 2013, 15:48:48 pm
Insomma, uno dice di si l'altro di no. L'ha approvata oppure no?
Dal brano postato da Worldlordmaniac si direbbe di si.

Porca puttana , Giubizza !

Ma tu ci sei o ci fai...?

Li leggi gli articoli sul forum...?

Eppure sarà almeno la 4-5 volta che scrivo che affinchè la convenzione di Istanbul possa essere vincolante per gli stati è conditio sine qua non che essa venga ratificata da almeno 10 stati membri .


La Convenzione , infatti , si chiude dichiarando che "entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data in cui 10 firmatari, di cui almeno otto Stati membri del Consiglio d'Europa, avranno espresso il loro consenso a essere vincolati dalla Convenzione".

Io queste cose le so semplicemente perchè me le vado a leggere...

Eppure ho messo anche il link della convenzione di Istanbul...

Gli stati che l'hanno già firmata sono : Albania , Montenegro , Portogallo e Turchia .

Gli stati che , invece , l'hanno rifiutata sono : Danimarca , Cipro , Estonia , Irlanda , Lettonia , Lituania , Repubblica Ceca e Romania .

Quante altre volte dovrò ripeterlo...?


Titolo: Re:Convenzione di Istanbul - "Prevenzione e lotta alla violenza sulle donne"
Inserito da: Stealth - Maggio 29, 2013, 15:57:47 pm
Ah, ecco spiegato l'arcano.. Wordllordmaniac ha citato la lista degli stati firmatari non di quelli che l'hanno ratificata.

The following countries signed the new Convention during a ceremony held 11 May in Istanbul: Austria, Finland, France, Germany, Greece, Iceland, Luxembourg, Montenegro, Portugal, Slovakia, Spain, Sweden and Turkey.

Sarebbe a dire:

I seguenti paesi hanno firmato la nuova convenzione nel corso di una cerimonia tenutasi 11 maggio a Istanbul: Austria, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Islanda, Lussemburgo, Montenegro, Portogallo, Slovacchia, Spagna, Svezia e Turchia.

Porca puttana , Giubizza !

Ma tu ci sei o ci fai...?

Tipico dilemma di natura e cultura...
Titolo: Re:Convenzione di Istanbul - "Prevenzione e lotta alla violenza sulle donne"
Inserito da: dimitri - Maggio 29, 2013, 17:36:40 pm
Aahahahah  :D 
:P
..Dimitri, perdonami sai, se rido. Non ce l'ho con te e non te la prendere, tra l'altro forse non ho capito bene quel che volevi dire. 


 :D ma figurati!
Infatti, stavo parlando di una cosa diversa. ;)

Non sempre.
Chi ha promosso il procedimento penale con querela di parte (e mettiamo che poi questa si riveli falsa ed abbia incolpato un innocente), quando chiamato a testimoniare avrà sì l'obbligo di dire la verità ma se non lo farà non sarà punibile per "falsa testimonianza" ma solamente per "calunnia".
In definitiva il reato di "calunnia" sarà già consumato al momento della querela, quindi avrà tutto l'interesse a perseverare nelle false accuse in virtù della sua non punibilità se non dichiara il vero.

Possiamo fidarci della testimonianza di chi potrebbe trovarsi nella situazione di non avere il timore di una sanzione penale se dichiara il falso?

Per similitudine riporto un estratto della sentenze della Corte di Cassazione
Sezioni Unite Penali
Sentenza n. 7208 del 29 novembre 2007 - depositata il 14 febbraio 2008


Beh, ovviamente il mio discorso era generico ed in quel caso stavo rispondendo ad un utente che mi aveva fatto una domanda esordendo con: “se la parte lesa non giura”.. ed ho risposto che invece, come ho scritto, giura ed è responsabile sia civilmente che penalmente delle sue dichiarazioni. Poi non sono entrato nel dettaglio e per quanto riguarda la tipologia dei singoli reati a cui va incontro, l’impunibilità ovvero le problematiche inerenti l’attendibilità del teste, queste sono tutt’altre questioni che io non ho toccato.
Titolo: Re:Convenzione di Istanbul - "Prevenzione e lotta alla violenza sulle donne"
Inserito da: Mercimonio - Maggio 29, 2013, 18:57:23 pm
Io ho deciso , quindi , di restare qui in Italia per condividere la mia sorte con quella degli altri uomini italiani e di combattere il femminismo , nel mio piccolo , con tutto me stesso . 

e con quali armi ? ormai comandano loro, ieri ne hanno dato un'ennesima dimostrazione di forza, siamo in pieno regime femminista conclamato.

comunque per chi resta la situazione si fara' interessante se l'italia finisce come la Grecia, che faranno tutte ste zitelle acide senza uno straccio di uomo alle spalle che le foraggia e nessuno che offre lavoro e i negozi tanto piu' se femminili (vestiti, estetiste, parrucchiere ..) che chiudono baracca ?
Titolo: Re:Convenzione di Istanbul - "Prevenzione e lotta alla violenza sulle donne"
Inserito da: Mercimonio - Maggio 29, 2013, 19:01:03 pm
Ma infatti. Le case rifugio per le vittime di violenza ci sono già; l'inversione dell'onere della prova di fatto c'è già; il monitoraggio sulla violenza domestica c'è già; le misure precauzionali per proteggere le vittime o le presunte vittime di violenza domestica una volta fatta denuncia... tutto questo c'è già. Mi sapete dire cosa introduce di veramente nuovo, oltre a qualche sigla, questo trattato?

che e' un altro tassello della loro egemonia culturale e politica, questo e' il problema.
continuano a conquistare terreno e hanno supporto pieno all'unanimita'.
Titolo: Re:Convenzione di Istanbul - "Prevenzione e lotta alla violenza sulle donne"
Inserito da: vnd - Maggio 29, 2013, 19:31:36 pm

Beh, ovviamente il mio discorso era generico ed in quel caso stavo rispondendo ad un utente che mi aveva fatto una domanda esordendo con: “se la parte lesa non giura”.. ed ho risposto che invece, come ho scritto, giura ed è responsabile sia civilmente che penalmente delle sue dichiarazioni. Poi non sono entrato nel dettaglio e per quanto riguarda la tipologia dei singoli reati a cui va incontro, l’impunibilità ovvero le problematiche inerenti l’attendibilità del teste, queste sono tutt’altre questioni che io non ho toccato.

Ho scritto "la parte lesa"?

Sarà stato un errore.
L'accusatrice giura, e l'imputato no.
La parola dell'accusa non vale quanto quella della difesa.
Mi sembra che non ci siano cazzi.


Titolo: Re:Convenzione di Istanbul - "Prevenzione e lotta alla violenza sulle donne"
Inserito da: COSMOS1 - Maggio 30, 2013, 00:48:39 am
http://pensareliberi.com/2013/05/29/femminicidio-e-convenzione-di-istanbul-la-guerra-dei-sessi-e-il-nazifemminismo/
Citazione
Convenzione di Istanbul: guerra agli uomini italiani (Italy declares war against Italian men)
I diritti degli uomini sono sotto attacco in Italia: da più parti è in atto una violenta campagna di stampa diffamatoria anti-maschio con l’obiettivo di far passare nuove leggi di stampo femminista (1) e, sopratutto, di far riconoscere 85 milioni di € di fondi pubblici alle organizzazioni femministe che attaccano ideologicamente gli uomini fingendo di proteggere le donne da quella che chiamano “violenza di genere”.
Suona familiare?
I Media continuano, ancora oggi, a ripetere che la cosiddetta “violenza maschile è la prima causa di morte per le donne”. La verità, in questo caso, è che il tasso di morti femminili è solo lo 0,056% (cioè 0,56 per 100.000 abitanti), e le donne rappresentano solo il 23% degli italiani che, ogni anno, vengono uccisi.
I media continua a ripetere che 7 milioni di donne italiane sono vittime della violenza maschile. Questa falsa affermazione si basa su un sondaggio telefonico, in cui le donne italiane ricevono domande come “Il tuo partner critica il vostro abbigliamento?” Le donne che hanno risposto “sì” sono state contate, senza saperlo, come vittime di violenza psicologica dagli intervistatori. La frode statistica divenne evidente quando alcuni ricercatori hanno fatto, nell’ambito di un nuovo studio scientifico-universitario, le stesse domande agli uomini, ricevendo lo stesso tasso di risposte “sì”, e raggiungendo il risultato di 6.000.000 di vittime maschili.
I Media, poi, da alcuni mesi vanno ripetendo all’infinito che l’Italia è il paese del “femminicidio”. Le lobbies che sostengono la teoria del femminicidio vogliono che l’uccisione di una donna venga considerata un crimine più grave dell’omicidio di un uomo. Nonostante questi atti vengano commessi da uomini che seguono le loro azioni con il proprio suicidio, anche così l’Italia è uno dei paesi più sicuri al mondo per le donne: 5 donne uccise ogni milione di abitanti ogni anno [2].
Questa invenzione del “femminicidio” non è nuova. La lobby femminista globale è riuscito a passare questo in Argentina [3] – in cui l’omicidio di una donna (ma solo se l’autore è maschio) porta una condanna a vita, mentre ogni altro omicidio (donna contro uomo o uomo contro uomo) comporta una pena di 8 fino a 25 anni di reclusione. In sostanza, la legge letteralmente afferma che la vita di un uomo è meno rilevante per la società.
I media italiani ignorano anche problemi molto più grandi, come ad esempio che il tasso di suicidi tra i padri separati è 284 all’anno per milione. Il tasso di suicidi diventa 4 volte più elevato con la separazione, quando uomini e bambini hanno a che fare con un sistema giudiziario sessista e con false accuse [4]. Come si è raggiunta questa situazione nel Bel Paese, dato che le leggi sessiste che sono più espliciti in diversi paesi europei non esistono in Italia perché l’articolo 3 della Costituzione è finora riuscita a bloccarle? L’articolo in questione dice che tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione …. [5].
L’Italia è uno strano paese, in cui ciò che si vede nelle leggi non è quello che poi si ottiene quando ci si rivolge alle Istituzioni. Il femminismo non ha mai avuto grande popolarità tra gli italiani. Tuttavia, è diventato politicamente potente. In effetti, le principali organizzazioni femministe, come UDI (Unione Donne Italiane), sono state fondate dal PCI (Partito Comunista Italiano) e hanno ancora un potere forte, soprattutto nei partiti di sinistra. Attraverso la politica, il femminismo italiano ha una forte influenza artificiale sui media e nello Stato.
(http://pensareliberi.files.wordpress.com/2013/05/feminaziagentd.jpg?w=244&h=300) (http://pensareliberi.files.wordpress.com/2013/05/feminaziagentd.jpg)Ancora non suona familiare? Quasi tutti i quotidiani italiani sono finanziati dallo Stato e ospitano un blog femminista. Ad esempio, il giornale comunista “il manifesto” ospita un blog che reca nel titolo la frase “Prima donne e bambine”. Qui i commenti dei lettori sono spesso censurati, e anche quelli che superano la censura sono per lo più negativi.
Il potere politico, tuttavia, è il problema più grande. Gli italiani possono votare per i partiti, ma non per i politici. Una volta eletti, i politici possono fare quello che vogliono. I politici hanno deciso di mettere nella terza posizione più importante dello stato (la Camera dei deputati) una femminista che proviene da un partito di estrema sinistra che ha ottenuto solo il 3% dei voti alle recenti elezioni.
Come in molti paesi, gli uomini italiani lavorano e guadagnano di più, anche perché molte donne preferiscono il ruolo femminile tradizionale piuttosto che fare carriera. Ma in Italia questo è il momento del divorzio. Il femminismo italiano è diventato una sorta di “mammismo”, che va contro anche il femminismo internazionale. Questo dimostra ancora una volta che il femminismo è esclusivamente una questione di potere politico. Ad esempio, le femministe svedesi, nell’ottica di supportare le madri che lavorano, sostengono l’affidamento congiunto in modo che le donne possono intraprendere una carriera. Il femminismo italiano, invece, fa esattamente il contrario ed ha assunto il ruolo di nemico dei padri che si desiderano prendersi cura dei bambini, portando avanti falsi principi secondo cui i bambini dovrebbero rimanere con la madre fino a quando hanno 3 o 6 (… o 18) anni di età.
Quando il Parlamento ha approvato l legge sull’affidamento condiviso, nel 2006, il femminismo ha preso l’unica strada possibile in un paese dove le leggi sono buone, ma rispettarle è facoltativo: quella dell’illegalità. Le false accuse sono molto efficaci nel paese con il sistema giudiziario più lento d’Europa. I risultati di questi atti criminali sono stati descritti da molti giudici. Il giudice Carmen Pugliese ha detto [5] “Solo 2 su 10 accuse di violenza sono vere. Gli altri sono usati come ricatto contro i mariti”. Gian Ettore Gassani, presidente dell’AMI (una delle principali associazioni di avvocati) dice: “E ‘una situazione di emergenza, i giudici di Roma hanno stabilito che il 75% delle accuse contro l’ex-coniugi sono false, fatto con lo scopo di ottenere vantaggi”. Il giudice Barbara Bresci ha aggiunto: “Molto spesso le accuse vengono utilizzate per ottenere i bambini e gli alimenti”. Il giudice Monica Magi ha detto: “Potrebbe sembrare incredibile che si usano false accuse di abusi sessuali e del bambino … quasi sempre fatto da donne che tentano di rimuovere i padri”.
Lo psicologo Sara Pezzuolo dice: “Le false accuse di violenza e di abusi sessuali costruiti per eliminare l’ex-partner sono tra il 70% e il 95%”. Luca Steffenoni, esperto di crimine, ha calcolato in un libro che le false accuse sono utilizzate nell’86% dei divorzi. Una ricerca del Prof. Camerini et al. ha mostrato che in Italia l’80% delle persone accusate di pedofilia sono padri, ed essi risultano essere innocenti nel 92,4% dei casi.
Anche quando false accuse non sono utilizzate, i padri italiani soffrono momenti difficili, come descritto dal New York Times [6]
La legge sull’affidamento condiviso democraticamente votata dal Parlamento italiano non viene applicata dai giudici: Adiantum (associazione per i diritti dei bambini) ha lanciato una class action contro il sistema giudiziario italiano, con un procedimento collettivo in corso presso la Corte Europea per i Diritti Umani, un tribunale che ha già sanzionato Italia, in molti casi [7].
Intanto i giudici fanno il contrario e, a volte si applica il principio (che non è mai stato democraticamente votato, intendiamoci) adottato dalla Cassazione (Corte suprema italiana), che ha inventato il “diritto a mantenere lo stile di vita adottato durante il matrimonio”. Il risultato è stato definito dal New York Times: gli uomini diventano schiavi che lavorano con un buon stipendio, ma hanno spesso bisogno di trovare una camera da letto e il cibo.
Ancora non suona familiare?
Due recenti sentenze esemplificano il funzionamento del sistema giudiziario. L’8 marzo 2013, la Cassazione ha stabilito che i bambini devono essere protetti dalla sindrome di alienazione genitoriale (PAS): l’alienante è stato un padre. Il 20 marzo 2013, nello stesso mese, la Corte ha dichiarato, in un caso in cui l’alienante è una madre, che la PAS non ha il supporto scientifico sufficiente. Quindi, in pratica, secondo la Corte di Cassazione italiana, PAS esiste solo quando la madre può trarre beneficio. Il presidente della Cassazione era in entrambi i casi, Maria Gabriella Luccioli, già criticato in passato per altre frasi. Il principale quotidiano italiano Corriere della Sera, ha scritto nel 2008 [8]: “Lei ha riscritto il diritto di famiglia. Tutto e sempre a favore delle donne”. Il secondo giornale principale, la Repubblica, ha scritto nel 1997 [9]: “La Cassazione sta diventando femminista”.
Adesso il Parlamento italiano ha ratificato all’unanimità la Convenzione di Istanbul [10]. E’ quasi un “game over”. Con la Convenzione di Istanbul ratificata, la Costituzione è niente se l’interesse femminile è in gioco.
References:
[1] http://www.avoiceformen.com/feminism/government-tyranny/the-great-danger-of-the-istambul-convention/ (http://www.avoiceformen.com/feminism/government-tyranny/the-great-danger-of-the-istambul-convention/)
[2] http://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/homicide.html (http://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/homicide.html) – United Nations Office on Drugs and Crime – Homicide Statistics (in English) [
3] http://www.gandul.info/magazin/crimele-impotriva-femeilor-vor-fi-pedepsite-cu-inchisoare-pe-viata-in-argentina-10328839 (http://www.gandul.info/magazin/crimele-impotriva-femeilor-vor-fi-pedepsite-cu-inchisoare-pe-viata-in-argentina-10328839) – Murders against women shall be punished with life imprisonment in Argentina (in Romanian)
[4] http://www.eures.it/upload/doc_1305878239.pdf (http://www.eures.it/upload/doc_1305878239.pdf) – EURES report on suicide rates in Italy (in Italian) [4] http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=230621 (http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=230621) – Constitution of the Italian Republic (in English)
[5] http://www.senato.it/documenti/repository/commissioni/comm02/documenti_acquisiti/957%20FENBI%20-%20A.pdf (http://www.senato.it/documenti/repository/commissioni/comm02/documenti_acquisiti/957%20FENBI%20-%20A.pdf) – An expert report about the issue of false allegations in Italy (in Italian)
[6] http://www.nytimes.com/2012/05/26/world/europe/in-italy-economy-and-law-leave-many-single-fathers-broke-and-homeless.html?_r=0 (http://www.nytimes.com/2012/05/26/world/europe/in-italy-economy-and-law-leave-many-single-fathers-broke-and-homeless.html?_r=0)
[7] http://www.avoiceformen.com/men/mens-issues/italy-condemned-by-echr/ (http://www.avoiceformen.com/men/mens-issues/italy-condemned-by-echr/)
[8] http://archiviostorico.corriere.it/2008/luglio/11/giudice_che_cambia_diritto_famiglia_co_9_080711106.shtml (http://archiviostorico.corriere.it/2008/luglio/11/giudice_che_cambia_diritto_famiglia_co_9_080711106.shtml) (in Italian)
[9] http://www.repubblica.it/www1/sessi_stili/cassazione/intervista/intervista.html (http://www.repubblica.it/www1/sessi_stili/cassazione/intervista/intervista.html) (in Italian)
[10] http://www.agi.it/flash-news/articles/201305281812-pol-ren1092-italian_parliament_ratifies_istanbul_convention (http://www.agi.it/flash-news/articles/201305281812-pol-ren1092-italian_parliament_ratifies_istanbul_convention) (in English)
Fonte: Redazione – http://www.avoiceformen.com/feminism/government-tyranny/italy-declares-war-against-italian-men/ (http://www.avoiceformen.com/feminism/government-tyranny/italy-declares-war-against-italian-men/)

Titolo: Re:Convenzione di Istanbul - "Prevenzione e lotta alla violenza sulle donne"
Inserito da: Stendardo - Maggio 30, 2013, 08:35:04 am
e con quali armi ? ormai comandano loro, ieri ne hanno dato un'ennesima dimostrazione di forza, siamo in pieno regime femminista conclamato.

comunque per chi resta la situazione si fara' interessante se l'italia finisce come la Grecia, che faranno tutte ste zitelle acide senza uno straccio di uomo alle spalle che le foraggia e nessuno che offre lavoro e i negozi tanto piu' se femminili (vestiti, estetiste, parrucchiere ..) che chiudono baracca ?

Non dobbiamo far altro che rifiutarci di colare a picco . Con quali armi ? E' attualmente in corso un'iniziativa volta a unificare tutti i movimenti maschili in Italia per contrastare in tutte le sedi opportune la convezione di Istanbul !
fonte : http://www.uominibeta.org/articoli/unemergenza-democratica/
Io e tanti altri uomini non siamo affatto disposti a condurre un'esistenza peregrina solo per fuggire da una sacca per andarmi a ficcare in un'altra sacca , dato che ormai il modello occidentale e femminista sta prendendo piede ovunque nel mondo anche nella nazione che tu hai citato , la Russia .
Abbiamo di fronte a noi una accozzaglia allucinante fatta di lobby bancarie , femministe ed omosessuali il cui unico comune denominatore è l'odio sviscerato nei confronti degli uomini eterosessuali e della famiglia più in generale , ed ogni coalizione è per natura un'entità insabile che può saltare da un momento all'altro .
Pragmaticamente , in una tale situazione non mi pare che ci siano altre alternative possibili .
Titolo: Re:Convenzione di Istanbul - "Prevenzione e lotta alla violenza sulle donne"
Inserito da: Alberto86 - Maggio 30, 2013, 10:54:52 am
Insomma, uno dice di si l'altro di no. L'ha approvata oppure no?
Dal brano postato da Worldlordmaniac si direbbe di si.


Giubizza leggi questo post di KasparHauser https://www.questionemaschile.org/forum/index.php?topic=7342.msg90155#msg90155

Basta una semplice ricerca.
Titolo: Re:Convenzione di Istanbul - "Prevenzione e lotta alla violenza sulle donne"
Inserito da: StopMoralismoTv - Maggio 31, 2013, 10:22:01 am
questa convenzione dice chiaramente che il mondo perfetto è un mondo solo al femminile. Gli uomini?  Un rischio da evitare se non da eliminare
Titolo: Re:Convenzione di Istanbul - "Prevenzione e lotta alla violenza sulle donne"
Inserito da: StopMoralismoTv - Maggio 31, 2013, 18:56:54 pm
se ho capito bene, fino ad ora, hanno ratificato (aderito):

turchia, portogallo, montenegro e albania.

giusto?

ma quì non si è ratificato stamane?
Titolo: Re:Convenzione di Istanbul - "Prevenzione e lotta alla violenza sulle donne"
Inserito da: Alberto86 - Giugno 01, 2013, 08:59:40 am
se ho capito bene, fino ad ora, hanno ratificato (aderito):

turchia, portogallo, montenegro e albania.

giusto?

ma quì non si è ratificato stamane?

Da qui (http://www.conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=210&CM=&DF=&CL=ITA) risulta che siano quelli da te citati. Ucraina sembra ancora di no.
Da noi verrà sicuramente ratificata a breve, dopo il passaggio al Senato.
E dubito fortemente che, per come siamo messi male, qualcuno si sognerà successivamente di sollevare la questione di incostituzionalità per discriminazione.
L'unica speranza è confidare nell'intelligenza e nel buon senso degli altri Paesi nel rigettare questo schifo, come d'altronde hanno fatto Stati come la Danimarca.
Perchè, a quanto ho capito, ci vuole la ratificazione di 10 stati firmatari per far entrare in funzione, a pieno regime, queste imposizioni misandriche comu-nazi-femministe. 
Titolo: Re:Convenzione di Istanbul - "Prevenzione e lotta alla violenza sulle donne"
Inserito da: renato.dg - Giugno 01, 2013, 10:27:40 am
Sto leggendo il trattato ed in pratica istuzionalizza il regime femminista, il regime della condanna e della punizione, è il trattato che sancisce la repressione maschile, se dici A e a lei non va bene sei fregato.
Titolo: Re:Convenzione di Istanbul - "Prevenzione e lotta alla violenza sulle donne"
Inserito da: renato.dg - Giugno 01, 2013, 10:30:32 am
vero regime FEMINAZI
Titolo: Re:Convenzione di Istanbul - "Prevenzione e lotta alla violenza sulle donne"
Inserito da: vnd - Giugno 01, 2013, 10:42:38 am
Sto leggendo il trattato ed in pratica istuzionalizza il regime femminista, il regime della condanna e della punizione, è il trattato che sancisce la repressione maschile, se dici A e a lei non va bene sei fregato.

In effetti il meccanismo dello stalking è proprio questo: il reato dipende dal rapporto che la vittima ha con la realtà.

Se una sente pera e capisce mela ma afferma di vvere nel terrore a causa della cosa che hai detto, tu vai dentro.
E non c'è un 1522 che possa proteggerti.

http://www.dailymotion.com/video/xa0xi4_telefonata-al-call-center-1522_news#.UamzxpyaRds

Titolo: Re:Convenzione di Istanbul - "Prevenzione e lotta alla violenza sulle donne"
Inserito da: Alberto86 - Giugno 04, 2013, 22:12:56 pm
da Adiantum: (http://www.adiantum.it/)




I diritti degli uomini sono sotto attacco in Italia: da più parti è in atto una violenta campagna di stampa diffamatoria anti-maschio con l'obiettivo di far passare nuove leggi di stampo femminista (1) e, sopratutto, di far riconoscere 85 milioni di € di fondi pubblici alle organizzazioni femministe che attaccano ideologicamente gli uomini fingendo di proteggere le donne da quella che chiamano "violenza di genere".
Suona familiare?
I Media continuano, ancora oggi, a ripetere che la cosiddetta "violenza maschile è la prima causa di morte per le donne". La verità, in questo caso, è che il tasso di morti femminili è solo lo 0,056% (cioè 0,56 per 100.000 abitanti), e le donne rappresentano solo il 23% degli italiani che, ogni anno, vengono uccisi.
I media continua a ripetere che 7 milioni di donne italiane sono vittime della violenza maschile. Questa falsa affermazione si basa su un sondaggio telefonico, in cui le donne italiane ricevono domande come "Il tuo partner critica il vostro abbigliamento?" Le donne che hanno risposto "sì" sono state contate, senza saperlo, come vittime di violenza psicologica dagli intervistatori. La frode statistica divenne evidente quando alcuni ricercatori hanno fatto, nell'ambito di un nuovo studio scientifico-universitario, le stesse domande agli uomini, ricevendo lo stesso tasso di risposte "sì", e raggiungendo il risultato di 6.000.000 di vittime maschili.
I Media, poi, da alcuni mesi vanno ripetendo all'infinito che l'Italia è il paese del "femminicidio". Le lobbies che sostengono la teoria del femminicidio vogliono che l'uccisione di una donna venga considerata un crimine più grave dell'omicidio di un uomo. Nonostante questi atti vengano commessi da uomini che seguono le loro azioni con il proprio suicidio, anche così l'Italia è uno dei paesi più sicuri al mondo per le donne: 5 donne uccise ogni milione di abitanti ogni anno [2].
Questa invenzione del "femminicidio" non è nuova. La lobby femminista globale è riuscito a passare questo in Argentina [3] - in cui l'omicidio di una donna (ma solo se l'autore è maschio) porta una condanna a vita, mentre ogni altro omicidio (donna contro uomo o uomo contro uomo) comporta una pena di 8 fino a 25 anni di reclusione. In sostanza, la legge letteralmente afferma che la vita di un uomo è meno rilevante per la società.
I media italiani ignorano anche problemi molto più grandi, come ad esempio che il tasso di suicidi tra i padri separati è 284 all'anno per milione. Il tasso di suicidi diventa 4 volte più elevato con la separazione, quando uomini e bambini hanno a che fare con un sistema giudiziario sessista e con false accuse [4]. Come si è raggiunta questa situazione nel Bel Paese, dato che le leggi sessiste che sono più espliciti in diversi paesi europei non esistono in Italia perché l'articolo 3 della Costituzione è finora riuscita a bloccarle? L'articolo in questione dice che tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione .... [5].
L'Italia è uno strano paese, in cui ciò che si vede nelle leggi non è quello che poi si ottiene quando ci si rivolge alle Istituzioni. Il femminismo non ha mai avuto grande popolarità tra gli italiani. Tuttavia, è diventato politicamente potente. In effetti, le principali organizzazioni femministe, come UDI (Unione Donne Italiane), sono state fondate dal PCI (Partito Comunista Italiano) e hanno ancora un potere forte, soprattutto nei partiti di sinistra. Attraverso la politica, il femminismo italiano ha una forte influenza artificiale sui media e nello Stato.
Ancora non suona familiare? Quasi tutti i quotidiani italiani sono finanziati dallo Stato e ospitano un blog femminista. Ad esempio, il giornale comunista "il manifesto" ospita un blog che reca nel titolo la frase "Prima donne e bambine". Qui i commenti dei lettori sono spesso censurati, e anche quelli che superano la censura sono per lo più negativi.
Il potere politico, tuttavia, è il problema più grande. Gli italiani possono votare per i partiti, ma non per i politici. Una volta eletti, i politici possono fare quello che vogliono. I politici hanno deciso di mettere nella terza posizione più importante dello stato (la Camera dei deputati) una femminista che proviene da un partito di estrema sinistra che ha ottenuto solo il 3% dei voti alle recenti elezioni.
Come in molti paesi, gli uomini italiani lavorano e guadagnano di più, anche perché molte donne preferiscono il ruolo femminile tradizionale piuttosto che fare carriera. Ma in Italia questo è il momento del divorzio. Il femminismo italiano è diventato una sorta di "mammismo", che va contro anche il femminismo internazionale. Questo dimostra ancora una volta che il femminismo è esclusivamente una questione di potere politico. Ad esempio, le femministe svedesi, nell'ottica di supportare le madri che lavorano, sostengono l'affidamento congiunto in modo che le donne possono intraprendere una carriera. Il femminismo italiano, invece, fa esattamente il contrario ed ha assunto il ruolo di nemico dei padri che si desiderano prendersi cura dei bambini, portando avanti falsi principi secondo cui i bambini dovrebbero rimanere con la madre fino a quando hanno 3 o 6 (... o 18) anni di età.
Quando il Parlamento ha approvato l legge sull'affidamento condiviso, nel 2006, il femminismo ha preso l'unica strada possibile in un paese dove le leggi sono buone, ma rispettarle è facoltativo: quella dell'illegalità. Le false accuse sono molto efficaci nel paese con il sistema giudiziario più lento d'Europa. I risultati di questi atti criminali sono stati descritti da molti giudici. Il giudice Carmen Pugliese ha detto [5] "Solo 2 su 10 accuse di violenza sono vere. Gli altri sono usati come ricatto contro i mariti". Gian Ettore Gassani, presidente dell'AMI (una delle principali associazioni di avvocati) dice: "E 'una situazione di emergenza, i giudici di Roma hanno stabilito che il 75% delle accuse contro l'ex-coniugi sono false, fatto con lo scopo di ottenere vantaggi". Il giudice Barbara Bresci ha aggiunto: "Molto spesso le accuse vengono utilizzate per ottenere i bambini e gli alimenti". Il giudice Monica Magi ha detto: "Potrebbe sembrare incredibile che si usano false accuse di abusi sessuali e del bambino ... quasi sempre fatto da donne che tentano di rimuovere i padri".
Lo psicologo Sara Pezzuolo dice: "Le false accuse di violenza e di abusi sessuali costruiti per eliminare l'ex-partner sono tra il 70% e il 95%". Luca Steffenoni, esperto di crimine, ha calcolato in un libro che le false accuse sono utilizzate nell'86% dei divorzi. Una ricerca del Prof. Camerini et al. ha mostrato che in Italia l'80% delle persone accusate di pedofilia sono padri, ed essi risultano essere innocenti nel 92,4% dei casi.
Anche quando false accuse non sono utilizzate, i padri italiani soffrono momenti difficili, come descritto dal New York Times [6]
La legge sull'affidamento condiviso democraticamente votata dal Parlamento italiano non viene applicata dai giudici: Adiantum (associazione per i diritti dei bambini) ha lanciato una class action contro il sistema giudiziario italiano, con un procedimento collettivo in corso presso la Corte Europea per i Diritti Umani, un tribunale che ha già sanzionato Italia, in molti casi [7].
Intanto i giudici fanno il contrario e, a volte si applica il principio (che non è mai stato democraticamente votato, intendiamoci) adottato dalla Cassazione (Corte suprema italiana), che ha inventato il "diritto a mantenere lo stile di vita adottato durante il matrimonio". Il risultato è stato definito dal New York Times: gli uomini diventano schiavi che lavorano con un buon stipendio, ma hanno spesso bisogno di trovare una camera da letto e il cibo.
Ancora non suona familiare?
Due recenti sentenze esemplificano il funzionamento del sistema giudiziario. L'8 marzo 2013, la Cassazione ha stabilito che i bambini devono essere protetti dalla sindrome di alienazione genitoriale (PAS): l'alienante è stato un padre. Il 20 marzo 2013, nello stesso mese, la Corte ha dichiarato, in un caso in cui l'alienante è una madre, che la PAS non ha il supporto scientifico sufficiente. Quindi, in pratica, secondo la Corte di Cassazione italiana, PAS esiste solo quando la madre può trarre beneficio. Il presidente della Cassazione era in entrambi i casi, Maria Gabriella Luccioli, già criticato in passato per altre frasi. Il principale quotidiano italiano Corriere della Sera, ha scritto nel 2008 [8]: "Lei ha riscritto il diritto di famiglia. Tutto e sempre a favore delle donne". Il secondo giornale principale, la Repubblica, ha scritto nel 1997 [9]: "La Cassazione sta diventando femminista".
Adesso il Parlamento italiano ha ratificato all'unanimità la Convenzione di Istanbul [10]. E' quasi un "game over". Con la Convenzione di Istanbul ratificata, la Costituzione è niente se l'interesse femminile è in gioco.

http://www.adiantum.it/public/3360-convenzione-di-istanbul--guerra-agli-uomini-italiani-%28italy-declares-war-against-italian-men%29.asp

 





La Camera, all'unanimità, ha ratificato la c.d. Convenzione di Istanbul, già rifiutata da molti paesi occidentali (Danimarca, Irlanda, Romania, Repubblica Ceca, Ungheria, Cirpo, Estonia, Lettonia, Lituania) e in Italia firmata dall'ex ministro Fornero.  Scontata la ratifica da parte del Senato, nei prossimi giorni.
Qualche deputato era ancora intento ad applaudire, quando una folta squadriglia di anticostituzionalisti, capeggiati da Daniela Sbrollini (ovviamente del PD...), cominciava a tuonare "adesso una legge sul femminicidio".  La seguiva Pia Locatelli, che auspicava "dobbiamo evitare che questo atto si riduca a pura operazione di immagine: tale sarebbe se si lasciasse immutata la legislazione vigente”.
Capito l'antifona ?
Non è bastato accostare il nostro Paese alla Turchia o al Montenegro - che certamente non hanno le nostre tradizioni in quanto a rispetto delle donne -, ma alle sostenitrici della guerra tra i generi (che frutta loro voti sicuri e tanti soldini per le associazioni clienti) sembra necessario cambiare le leggi.
Per far cosa? Forse per introdurre il principio di discriminazione di fronte al codice penale ?
Sembra di sì, e il disegno viene da lontano. Alcuni partiti, ma sopratutto i loro giornali, le loro TV e i loro organismi direzionali, usando come copertura gli episodi di violenza sulle donne (quello che chiamano "femminicidio", termine inviso anche a molte donne di cultura), vorrebbero favorire una legislazione secondo la quale la parità dei diritti tra uomo e donna verrebbe meno. Inoltre, questa già convenzione consentirebbe l'acquisizione di ingenti fondi pubblici da parte dei discussi centri anti-violenza (alcuni dei quali, non dimentichiamolo, si sono distinti in passato per la loro capacità di fabbricareartificiosamente false accuse nei confronti di ex mariti e padri).
Appoggiata da José Manuel Barroso e da Viviane Reding, qualora ratificata da 10 stati, la Convenzione di Istanbul (vedi allegato a margine dell'articolo) era tata ratificata solo da Albania, Montenegro, Portogallo e Turchia, ma tanti altri paesi l'hanno rifiutata con sdegno. In Italia è stat appoggiata dal presidente della camera Boldrini, secondo la quale "la ratifica della Convenzione di Istanbul per prevenire e contrastare la violenza domestica e sulle donne sarebbe solo un primo, fondamentale passo, cui dovremo poi dare seguito con ulteriori provvedimenti ed adeguati stanziamenti di fondi....".  Per queste affermazioni il presidente della Camera ha subito, recentemente, numerose critiche sul suo ruolo smaccatamente a favore delle donne (e non di tutti gli italiani, senza distinzione di genere).
La convenzione di Istanbul, a ben vedere, si fonda su alcuni assunti che, probabilmente, andavano bene fino a cinquant'anni fa: “Riconoscere che la violenza sulle donne è una manifestazione di relazioni di potere, che hanno portato al dominio ed alla discriminazione degli uomini sulle donne”, ma anche su colossali falsità, come quella di “Riconoscere la natura strutturale della violenza sulle donne come basata sul genere”.
Effettivamente, alcuni degli articoli della convenzione sembrano finalizzati ad incentivare il sistema delle false accuse, che già oggi colpisce un numero enorme di papà separati (e anche di diverse mamme, a parti invertite, vittime di alienazione parentale). Secondo l'articolo 31, per esempio, "gli stati dovranno imporre leggi che assicurino che, nella determinazione dell'affido e dei diritti di visita dei bambini, siano tenute in conto gli episodi di violenza e per assicurare che l'esercizio dei diritti di visita o di custodia non metta a rischio le donne vittime o i bambini".
Già questo articolo fa sorgere un primo dubbio: devono essere tenute in conto le sole condanne accertate e documentate di violenza, o anche le semplici accuse ? Nel secondo caso, infatti, si avallerebbe un colossale errore di correttezza e rispondenza giuridica, perchè un sistema che incide sulla vita di più persone (padri e figli minori) sulla base di semplici accuse è chiaramente anti-costituzionale. Senza tenere in conto gli errori giudiziari o i provvedimenti temporanei (come l'ammonizione del questore in caso di presunto stalking).
Secondo, poi, l'articolo 55, si prevede che ".....il procedimento possa continuare anche se la vittima dovesse ritrattare l’accusa o ritirare la denuncia......" e che venga garantita "la possibilità per le organizzazioni governative e non governative e per i consulenti specializzati nella lotta alla violenza domestica di assistere e/o di sostenere le vittime, su loro richiesta, nel corso delle indagini e dei procedimenti giudiziari relativi ai reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione".
Si tratta di un chiaro richiamo alle reti e ai centri anti-violenza per sole donne, che nel nostro Paese si sono distinti anche per l'enorme massa di denaro pubblico a loro destinati negli anni e con risultati decisamente inferiori alle attese.
In Italia i dati ci dicono che gli omicidi di donne sono pari a 5 per milione all'anno (dati ONU, uno dei tassi più bassi al mondo), mentre gli omicidi di uomini raggiungono la cifra di 16 per milione all'anno. Preoccupante il dato sui suicidi di uomini separati: 248 per milione all'anno (il tasso si quadruplica con la separazione), accompagnato al fenomeno della false accuse (l'80% delle accuse di violenza ed il 92.4% delle accuse di abusi quando fatte in sede di separazione).
Calunniare l'ex coniuge è spesso visto come il metodo per impadronirsi di casa, mantenimenti e figli, ma la violenza domestica, pur essendo grave e da condannare sempre, è causata da una piccola percentuale di persone, uomini e donne in egual misura. Non si sono ancora spenti l'eco della enorme "bufala" con cui le fazioni lesbiche e femministe asserivano che “la violenza maschile è la prima causa di morte per le donne” (dato assolutamente falso), e l'enorme sdegno causato dai dati ISTAT sulla percentuale di donne vittime di violenza in Italia (6.723.00.....), scaturiti da modalità di intervista "taroccate" (a cura dei centri anti-violenza), che oggi gli italiani si trovano a fronteggiare l'ennesimo caso di disinformazione collettiva, secondo la quale gli atti di violenza contro le donne sarebbero compiuti "in quanto donne". Si tratta di un'affermazione gravissima, perchè assimila gli atti di violenza - certamente condannabili e da perseguire duramente - a quelli compiuti dagli antisemiti contro una o più categorie sociali.
Nella Germania nazista, per esempio, gli ebrei venivano perseguitati "in quanto ebrei". Per un nazista era normale scendere per strada e uccidere un ebreo. Qualunque ebreo, anche sconosciuto. Gli atti di violenza contro le donne, invece, hanno tristemente un preciso destinatario, e cioè una moglie, compagna, fidanzata, amica, che nella mente malata di un omicida va colpita a morte. Non una donna qualunque, "una donna in quanto donna" scelta a caso per strada, bensì "quella donna", ben individuata e certamente a lui legata.
In sintesi, molte associazioni e alcuni magistrati, per niente allineati, sono pronti ad eccepire eventuali leggi anticostituzionali presso la Consulta.
Prima di allora, gli anticostituzionalisti stiano attenti a non travalicare il limite della decenza.

http://www.adiantum.it/public/3355-convenzione-di-istanbul,-gli-anticostituzionalisti-escono-allo-scoperto--adesso-nuove-leggi.asp
Titolo: Re:Convenzione di Istanbul - "Prevenzione e lotta alla violenza sulle donne"
Inserito da: ilmarmocchio - Giugno 06, 2013, 09:21:12 am
un ottimo articolo contro la Convenzione

http://www.lsblog.it/index.php/interni/245-l-oscena-convenzione?posted=1#cm
Titolo: Re:Convenzione di Istanbul - "Prevenzione e lotta alla violenza sulle donne"
Inserito da: dimitri - Giugno 06, 2013, 11:34:47 am
Probabilmente già lo sapevate tutti, comunque in ossequio al principio "melius abundare quam deficere" e qualcuno potrebbe non ancora saperlo ed aver sottoscritto, posto il link.

http://www.activism.com/it_IT/petizione/fermiamo-i-partiti-che-vogliono-imporci-la-convenzione-di-istanbul-follia-femminista-per-levare-ai-bambini-i-loro-papa/43750
Titolo: Re:Convenzione di Istanbul - "Prevenzione e lotta alla violenza sulle donne"
Inserito da: COSMOS1 - Giugno 06, 2013, 13:48:27 pm
Probabilmente già lo sapevate tutti, comunque in ossequio al principio "melius abundare quam deficere" e qualcuno potrebbe non ancora saperlo ed aver sottoscritto, posto il link.

http://www.activism.com/it_IT/petizione/fermiamo-i-partiti-che-vogliono-imporci-la-convenzione-di-istanbul-follia-femminista-per-levare-ai-bambini-i-loro-papa/43750 (http://www.activism.com/it_IT/petizione/fermiamo-i-partiti-che-vogliono-imporci-la-convenzione-di-istanbul-follia-femminista-per-levare-ai-bambini-i-loro-papa/43750)

firmata
Titolo: Re:Convenzione di Istanbul - "Prevenzione e lotta alla violenza sulle donne"
Inserito da: Stendardo - Giugno 06, 2013, 14:18:51 pm
Già firmata .
Titolo: Re:Convenzione di Istanbul - "Prevenzione e lotta alla violenza sulle donne"
Inserito da: Alberto86 - Giugno 06, 2013, 22:57:35 pm
Probabilmente già lo sapevate tutti, comunque in ossequio al principio "melius abundare quam deficere" e qualcuno potrebbe non ancora saperlo ed aver sottoscritto, posto il link.

http://www.activism.com/it_IT/petizione/fermiamo-i-partiti-che-vogliono-imporci-la-convenzione-di-istanbul-follia-femminista-per-levare-ai-bambini-i-loro-papa/43750



Firmata. Devo ancora capire perchè, ma non l'avevo fatto.  :cry:
Titolo: Re:Convenzione di Istanbul - "Prevenzione e lotta alla violenza sulle donne"
Inserito da: Brutale - Giugno 19, 2013, 17:08:37 pm
Femminicidio, la convenzione di Istanbul è legge italiana

La Convenzione in materia di prevenzione e contrasto della violenza sulle donne, chiamata comunemente Convenzione di Istanbul, è stata definitivamente ratificata dal Parlamento italiano.

Approvata dal Comitato dei Ministri dei paesi aderenti al Consiglio d'Europa il 7 aprile 2011 e aperta alla firma dall'11 aprile 2011. Si tratta del primo strumento internazionale giuridicamente vincolante che crea un quadro giuridico completo per proteggere le donne contro qualsiasi forma di violenza. Più precisamente, la finalità è quella di "prevenire e contrastare la violenza intrafamiliare e altre specifiche forme di violenza contro le donne, di proteggere e fornire sostegno alle vittime di questa violenza nonchè di perseguire gli autori".

La Convenzione, che da oggi è legge in Italia, ha tra i suoi principali obiettivi l'individuazione di una strategia condivisa per il contrasto della violenza sulle donne, ma anche la prevenzione della violenza, la protezione delle vittime e la perseguibilità penale degli aggressori. La Convenzione mira inoltre a promuovere l'eliminazione delle discriminazioni per raggiungere una maggiore uguaglianza tra donne e uomini. Ma l'aspetto più innovativo del testo è senz'altro rappresentato dal fatto che la Convenzione riconosce la violenza sulle donne come una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione.

Nella Convenzione, tra l'altro, viene riconosciuta ufficialmente la necessità di azioni coordinate, sia a livello nazionale che internazionale, tra tutti gli attori a vario titolo coinvolti nella presa in carico delle vittime e la necessità di finanziare adeguatamente le azioni previste per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno, nonchè per il sostegno alle vittime e lo sviluppo dei servizi a loro dedicati.

E' prevista anche la protezione e il supporto ai bambini testimoni di violenza domestica e viene chiesta la penalizzazione dei matrimoni forzati, delle mutilazioni genitali femminili e dell'aborto e della sterilizzazione forzata. Si riconosce infine il ruolo fondamentale svolto dalla società civile e dall'associazionismo in questo settore.

La Convenzione è stata firmata dall'Italia (dall'allora ministro Elsa Fornero) nel settembre scorso a Strasburgo.
 L'Italia, con il via libera di oggi al Senato, è il quinto Paese ad aver ratificato la Convenzione, che però, per entrare in vigore, ha bisogno della ratifica di dieci Paesi, di cui almeno otto membri del Consiglio d'Europa.


http://www.huffingtonpost.it/2013/06/19/femminicidio-la-convenzione-di-istanbul-e-legge-italiana_n_3464616.html?utm_hp_ref=italy
Titolo: Re:Convenzione di Istanbul - "Prevenzione e lotta alla violenza sulle donne"
Inserito da: Cad. - Giugno 19, 2013, 18:03:55 pm
Ratificata anche qui all'unanimità....

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http://www.corriere.it/politica/13_giugno_19/convenzione-istanbul-ratifica-al-senato_df55c654-d8ca-11e2-8ffc-5f2d0b7e19c1.shtml

...... Uno dei primi passi fondamentali resta il riconoscimento della violenza maschile sul corpo e sulla psiche delle donne, avviando così un percorso di prevenzione per contrastarla. ......

Ovvero riconoscere che tutto, e solo, il genere maschile è violento.

--------

Una volta una persona scrisse che "il mondo si divideva in bianchi e neri, ora in ricchi e poveri"; io aggiungo che "ora" è già passato, adesso si divide in "donne e uomini".
Ma quel "dividere" è sempre fonte di discriminazione, che dove può arrivare lo sappiano solo alla fine.
Titolo: Re:Convenzione di Istanbul - "Prevenzione e lotta alla violenza sulle donne"
Inserito da: Mercimonio - Giugno 19, 2013, 19:05:50 pm
"corpo e PSICHE della donna" !

appunto, perche' hanno gia' in cantiere leggi che renderanno reato anche qualunque sedicente violenza verbale, qui sta il grave, e anzi possono anche includere il linguaggio corporeo.

Titolo: Re:Convenzione di Istanbul - "Prevenzione e lotta alla violenza sulle donne"
Inserito da: Alberto86 - Giugno 19, 2013, 19:56:18 pm
Vabbè tanto lo sapevamo già che l'esito sarebbe stato questo.

Se avete lo stomaco forte di cercare i video su YT relativi al comizio femminista/misandrico alla Camera sulla convenzione di Istanbul, potete farvi un'idea del profondo livello di castrazione mentale e sottomissione alla femmina che c'è in questo ridicolo paesiello di mafie, di interessi e di cagnolini.

Sarebbe bastato un minimo livello di contrasto politico maschile al femminismo per rispedire le femministe dalla fogna da cui sono venute.
Ma niente....Anzi i nostri cari femminucci politici hanno avuto pure un ruolo attivo!  :sick:
Titolo: Re:Convenzione di Istanbul - "Prevenzione e lotta alla violenza sulle donne"
Inserito da: KasparHauser - Giugno 19, 2013, 21:17:30 pm
Vabbè possiamo sempre dire che ci aggiungiamo ai paesi più civili d'Europa quali il Portogallo, la Turchia, Il Montenegro, e l'Albania, passando dalla firma alla ratifica in tempi record, primato assoluto in Europa.
Titolo: Re:Convenzione di Istanbul - "Prevenzione e lotta alla violenza sulle donne"
Inserito da: Cad. - Giugno 19, 2013, 23:53:38 pm
Entrambe le camere hanno approvato all'unanimità; condivido, non poteva andare diversamente.

Presumo non si sia votato con voto segreto, la pubblica condanna sarebbe stata certa per i contrari, ma se fosse stato voto segreto sarebbe andata, anche solo in parte, diversamente?

Chissà se un eventuale partito della QM potrebbe avere dei consensi, in fondo il voto è unico, libero, SEGRETO e personale.

Tornando alla convenzione e alle leggi che seguiranno (esempio, la proposta di aggravante di femminicidio per i reati contro la persona commessi a danno di donne, DDL mussolini ecc..), giuridicamente ci rimarrà solo la speranza della Corte Costituzionale.
Se la Consulta non boccerà le norme evidentemente sessiste, la strada dell'oppressione degli uomini è spianata.
Titolo: Re:Convenzione di Istanbul - "Prevenzione e lotta alla violenza sulle donne"
Inserito da: Stendardo - Giugno 20, 2013, 00:34:16 am
La convenzione di Istanbul non è attualmente nessuna legge ordinaria vigente nella Repubblica Italiana  .
Quelli del huffington post farebbero bene a studiare non dico un pò di diritto ma almeno un pò di educazione civica che si studia anche alle scuole medie .
Il parlamento italiano , Camera dei Deputati e Senato della Repubblica ,  ha "solo" approvato la ratifica della convezione di Istanbul da parte dell'Italia , ma affinchè essa possa entrare in  vigore ed essere vincolante per gli stati membri è conditio sine qua non che essa venga ratificata dal ALMENO altri 5 stati di cui almeno 3 facenti parte del Consiglio d'Europa .
Per cui confermo nella maniera più assoluta che , al momento , la convenzione di Istanbul è carta per sanitari .
Titolo: Re:Convenzione di Istanbul - "Prevenzione e lotta alla violenza sulle donne"
Inserito da: fabriziopiludu - Giugno 20, 2013, 11:29:13 am



 Saremo ancora più radicali ed esacerbati!!!


 
Titolo: Re:Convenzione di Istanbul - "Prevenzione e lotta alla violenza sulle donne"
Inserito da: dimitri - Giugno 20, 2013, 16:13:18 pm
Premetto che non ne sono sicuro in quanto non sono ancora riuscito a reperire il DDL di ratifica approvato, ma dalla visione delle precedenti versioni mi pare di capire che è prevista anche una modifica della c.d. legge Mancino che, per chi non lo sapesse “condanna gesti, azioni e slogan legati all'ideologia nazifascista, e aventi per scopo l'incitazione alla violenza e alla discriminazione per motivi razziali, etnici religiosi o nazionali”. La legge punisce anche l'utilizzo di simbologie legate a suddetti movimenti politici”.(wikipedia). Pare che vi sarà un integrazione con la previsione di punibilità estesa anche all’istigazione all’odio ed alla violenza di genere.
In un primo momento la cosa che mi è venuta in mente è stato: Oh!! Finalmente, non dovremo più subire aggressioni misandriche. Tuttavia …  :hmm: mhhh perché l’hanno fatto proprio ora e non prima?  :  :hmm: mhhhh qualcosa non mi torna. E da incurabile malizioso quale sono mi è subito venuto il malsano pensierino: non può essere che fino a ieri era opportuno permettere la divulgazione di messaggi misandrici per creare consenso? Non può essere che ora, in previsione di tutta una serie di provvedimenti fortemente discriminatori che adotteranno è opportuno far si che gli uomini non possano lagnarsi troppo? Il solito malfidato!!! :sleep:

Non appena reperisco il testo definitivo vi faccio sapere.

Intanto, condoglianze.
Titolo: Re:Convenzione di Istanbul - "Prevenzione e lotta alla violenza sulle donne"
Inserito da: Cad. - Giugno 20, 2013, 18:55:13 pm
La convenzione di Istanbul non è attualmente nessuna legge ordinaria vigente nella Repubblica Italiana  .
Quelli del huffington post farebbero bene a studiare non dico un pò di diritto ma almeno un pò di educazione civica che si studia anche alle scuole medie .
Il parlamento italiano , Camera dei Deputati e Senato della Repubblica ,  ha "solo" approvato la ratifica della convezione di Istanbul da parte dell'Italia , ma affinchè essa possa entrare in  vigore ed essere vincolante per gli stati membri è conditio sine qua non che essa venga ratificata dal ALMENO altri 5 stati di cui almeno 3 facenti parte del Consiglio d'Europa .
Per cui confermo nella maniera più assoluta che , al momento , la convenzione di Istanbul è carta per sanitari .

Io ho invece l'impressione che la ratifica degli altri stati, per essere vincolante, se non dovesse avvenire sarà comunque superata con la legge ordinaria, con o senza convenzione.
La convenzione ha lanciato delle norme disciminatorie portate a conoscenza dei legislatori, i quali, colto l'occasione, le ripropongono direttamente dei DDL.
Il decreto sulla violenza domestica come anche il DDL mussolini sul femminicidio riportano frasi simili, se non identiche, a quelle della convenzione; una mancata ratifica degli stati membri per la sua validità non preclude o vieta comunque la promulgazione dei contenuti in essa riportati con leggi ordinarie.
Titolo: Re:Convenzione di Istanbul - "Prevenzione e lotta alla violenza sulle donne"
Inserito da: Cad. - Giugno 20, 2013, 19:10:57 pm
Premetto che non ne sono sicuro in quanto non sono ancora riuscito a reperire il DDL di ratifica approvato, ma dalla visione delle precedenti versioni mi pare di capire che è prevista anche una modifica della c.d. legge Mancino che, per chi non lo sapesse “condanna gesti, azioni e slogan legati all'ideologia nazifascista, e aventi per scopo l'incitazione alla violenza e alla discriminazione per motivi razziali, etnici religiosi o nazionali”. La legge punisce anche l'utilizzo di simbologie legate a suddetti movimenti politici”.(wikipedia). Pare che vi sarà un integrazione con la previsione di punibilità estesa anche all’istigazione all’odio ed alla violenza di genere.
In un primo momento la cosa che mi è venuta in mente è stato: Oh!! Finalmente, non dovremo più subire aggressioni misandriche. Tuttavia …  :hmm: mhhh perché l’hanno fatto proprio ora e non prima?  :  :hmm: mhhhh qualcosa non mi torna. E da incurabile malizioso quale sono mi è subito venuto il malsano pensierino: non può essere che fino a ieri era opportuno permettere la divulgazione di messaggi misandrici per creare consenso? Non può essere che ora, in previsione di tutta una serie di provvedimenti fortemente discriminatori che adotteranno è opportuno far si che gli uomini non possano lagnarsi troppo? Il solito malfidato!!! :sleep:

Non appena reperisco il testo definitivo vi faccio sapere.

Intanto, condoglianze.

L'aggravante "di genere" senza specifica del sesso nella legge Mancino avrebbe effettivamente potuto colpire la dilagante misandria; a pensarci bene l'aggravante ora agganciata alla "violenza di genere" potrebbe applicarsi solo se i reati saranno commessi a danno di donne.
Sdoganata la differente pena o punibilità in ragione del sesso il gioco è fatto.

Se fosse approvata l'aggravante del femminicidio a tutti i reati sulla persona (DDL mussolini) in concorso con l'approvazione dell'aggravante della legge Mancino, le sanzioni penali aumenterebbero in modo esponenziale ed anche per i reati meno gravi potrà essere superata facilmente la soglia dei 2 anni, quindi addio "sospensione condizionale".
Un esempio, la più volte richiamata "pacca sul sedere" considerata "violenza sessuale", ora spesso con pena sospesa, dopo spedirà l'uomo direttamente in carcere.
Sarà l'apoteosi delle femministe? Gioiranno in piazza? Dimenticavo un fatto, le maestre che maltratteranno i bambini se la caveranno sempre con una ridicola sanzione.
Titolo: Re:Convenzione di Istanbul - "Prevenzione e lotta alla violenza sulle donne"
Inserito da: dimitri - Giugno 20, 2013, 19:37:34 pm
L'aggravante "di genere" senza specifica del sesso nella legge Mancino avrebbe effettivamente potuto colpire la dilagante misandria; a pensarci bene l'aggravante ora agganciata alla "violenza di genere" potrebbe applicarsi solo se i reati saranno commessi a danno di donne.
Sdoganata la differente pena o punibilità in ragione del sesso il gioco è fatto.

Se fosse approvata l'aggravante del femminicidio a tutti i reati sulla persona (DDL mussolini) in concorso con l'approvazione dell'aggravante della legge Mancino, le sanzioni penali aumenterebbero in modo esponenziale ed anche per i reati meno gravi potrà essere superata facilmente la soglia dei 2 anni, quindi addio "sospensione condizionale".
Un esempio, la più volte richiamata "pacca sul sedere" considerata "violenza sessuale", ora spesso con pena sospesa, dopo spedirà l'uomo direttamente in carcere.
Sarà l'apoteosi delle femministe? Gioiranno in piazza? Dimenticavo un fatto, le maestre che maltratteranno i bambini se la caveranno sempre con una ridicola sanzione.

E quando sento le femministe affermare che "questo è solo il primo passo", beh, mi viene naturale pensare che vorranno arrivare a dichiarare il “maschio” (non più uomo) alieni iuris sotto la dominica potestas e nel dominium ex iure quiritium della donna.
Titolo: Re:Convenzione di Istanbul - "Prevenzione e lotta alla violenza sulle donne"
Inserito da: Stendardo - Giugno 20, 2013, 20:00:36 pm
Io ho invece l'impressione che la ratifica degli altri stati, per essere vincolante, se non dovesse avvenire sarà comunque superata con la legge ordinaria, con o senza convenzione.
La convenzione ha lanciato delle norme disciminatorie portate a conoscenza dei legislatori, i quali, colto l'occasione, le ripropongono direttamente dei DDL.
Il decreto sulla violenza domestica come anche il DDL mussolini sul femminicidio riportano frasi simili, se non identiche, a quelle della convenzione; una mancata ratifica degli stati membri per la sua validità non preclude o vieta comunque la promulgazione dei contenuti in essa riportati con leggi ordinarie.

Vabbè se uno dice che la convenzione di Istanbul è legge , bè vuol dire che non sa cosa il parlamento ha votato , il parlamento ha approvato la ratifica di questa convenzione da parte dell'Italia ma al momento questa convenzione non è legge .
Io ho risposto solamente all'articolo dell'Huffington Post che affermava che la convenzione di Istanbul fosse diventata legge .
Se poi uno mi dice , invece , che tanto faranno passare lo stesso norme che hanno la stessa ratio della convenzione di Istanbul questo è un altro discorso , che io tra l'altro condivido ma che prescinde dal fatto che la convenzione sia stata ratificata , tanto è vero che il ddl sulle carceri ed il relativo capitolo sulla violenza domestica e quello della Mussolini contenente l'aggravante nel caso in cui la vittima di omicidio è una donna , sono già state proposte prima che venisse approvata la ratifica della convenzione da parte del potere legislativo .
Titolo: Re:Convenzione di Istanbul - "Prevenzione e lotta alla violenza sulle donne"
Inserito da: Stendardo - Giugno 27, 2013, 20:12:31 pm
Titolo: Re:Convenzione di Istanbul - "Prevenzione e lotta alla violenza sulle donne"
Inserito da: Stendardo - Giugno 27, 2013, 20:18:07 pm
Titolo: Re:Convenzione di Istanbul - "Prevenzione e lotta alla violenza sulle donne"
Inserito da: ilmarmocchio - Giugno 27, 2013, 20:32:56 pm
gli uomini dovranno pur svegliarsi e rendersi conto che c'è una guerra in corso
Titolo: Re:Convenzione di Istanbul - "Prevenzione e lotta alla violenza sulle donne"
Inserito da: Cassiodoro - Luglio 16, 2013, 09:27:33 am
A quanto pare, oltre a pene diverse se la vittima è donna, anche i risarcimenti sono diversi.
Il valore economico differente tra uomo e donna......

Danni da femminicidio: giudice competente e criteri indennitari

Il punto specifico è l’art. 30 (Risarcimenti) che prevede “1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le vittime abbiano il diritto di richiedere un risarcimento agli autori di qualsiasi reato previsto dalla presente Convenzione.

2 Un adeguato risarcimento da parte dello Stato è accordato a coloro che abbiano subito gravi pregiudizi all'integrità fisica o alla salute, se la riparazione del danno non è garantita da altre fonti, in particolare dall'autore del reato, da un’assicurazione o dai servizi medici e sociali finanziati dallo Stato. Ciò non preclude alle Parti la possibilità di richiedere all'autore del reato il rimborso del risarcimento concesso, a condizione che la sicurezza della vittima sia pienamente presa in considerazione.
http://www.altalex.com/index.php?idnot=63556
Titolo: Re:Convenzione di Istanbul - "Prevenzione e lotta alla violenza sulle donne"
Inserito da: Number10 - Ottobre 13, 2013, 08:25:44 am
Citazione
Denmark      11/10/2013 
   

La Danimarca aveva rifiutato, evidentemente col precedente presidente uomo. Io pensavo che l'attuale presidentessa fosse una donna intelligente ma, evidentemente, mi sbagliavo. Ormai in Italia siamo fottuti, anche se la Convenzione è molto più pesante del nostro ddl sul femminicidio, ma è ovvio che a 10 ci arriveremo a breve. Vi pare poi che la Francia di Hollande, il nuovo Zapatero, non approvi questa minchiata? E' questione di tempo. Intanto pure a San Marino se ne parla.
Titolo: Re:Convenzione di Istanbul - "Prevenzione e lotta alla violenza sulle donne"
Inserito da: Number10 - Ottobre 19, 2013, 04:03:38 am
Io ho invece l'impressione che la ratifica degli altri stati, per essere vincolante, se non dovesse avvenire sarà comunque superata con la legge ordinaria, con o senza convenzione.
La convenzione ha lanciato delle norme disciminatorie portate a conoscenza dei legislatori, i quali, colto l'occasione, le ripropongono direttamente dei DDL.
Il decreto sulla violenza domestica come anche il DDL mussolini sul femminicidio riportano frasi simili, se non identiche, a quelle della convenzione; una mancata ratifica degli stati membri per la sua validità non preclude o vieta comunque la promulgazione dei contenuti in essa riportati con leggi ordinarie.

Non hanno perso tempo, a quanto pare.
Titolo: Re:Convenzione di Istanbul - "Prevenzione e lotta alla violenza sulle donne"
Inserito da: Angelo Alberti - Novembre 06, 2013, 13:28:53 pm
Bongiorno a tutti finalmente sono riuscito ad entrare nel Vostro sito..

Certamente l'unica ratio del suddetto articolo  4 è questa: " se si deve dare un benessere maggiore alle donne  sono lecite le discriminazioni a sfavore degli uomini e quindi le ingiustizie sugli uomini!" ,passato  questo atricolo  dove il principio di diseguaglianza , il principio di non liberta ,nonchè il principio di irragionevolezza ,non sono solo impliciti ,ma dichiaratamente e sfacciatamente espliciti, dovremo aspettarci di tutto in senso negativo per il genere maschile.
Titolo: Re:Convenzione di Istanbul - "Prevenzione e lotta alla violenza sulle donne"
Inserito da: Number10 - Maggio 05, 2014, 18:04:53 pm
Ormai credo che passerà. Deve essere approvata da 10 stati. O da 8 del Consiglio d'Europa.

Nel mentre è stata approvata anche da Austria e Bosnia. E sono 7, tutti del Consiglio d'Europa. Ne mancano 3. O 1 del Consiglio d'Europa e passerà.
Titolo: Re:Convenzione di Istanbul - "Prevenzione e lotta alla violenza sulle donne"
Inserito da: Number10 - Maggio 05, 2014, 19:33:39 pm
San Marino (membro del Consiglio d'Europa) approverà a breve.
Titolo: Re:Convenzione di Istanbul - "Prevenzione e lotta alla violenza sulle donne"
Inserito da: KasparHauser - Maggio 05, 2014, 20:26:34 pm
Ho fatto una rapida ricerca e sia Bosnia che San Marino non compaiono in nessuna lista dei 28 membri della UE (a oggi).
Quindi a me risulta che al momento i membri che hanno ratificato siano 5.
E' interessante notare come nessun paese scandinavo abbia ratificato, al pari dei più importanti paesi europei quali Germania, Gran Bretagna e Germania (sebbene tutti siano firmatari).
Titolo: Re:Convenzione di Istanbul - "Prevenzione e lotta alla violenza sulle donne"
Inserito da: Number10 - Maggio 05, 2014, 20:30:20 pm
http://it.m.wikipedia.org/wiki/Convenzione_del_Consiglio_d%27Europa_sulla_prevenzione_e_la_lotta_contro_la_violenza_nei_confronti_delle_donne_e_la_violenza_domestica

Qui risultano 7, quindi anche Bosnia e Austria. E sto leggendo che a San Marino la devo approvare. Poi pensi che la Francia del super femminista Hollande starà a guardare?
Titolo: Re:Convenzione di Istanbul - "Prevenzione e lotta alla violenza sulle donne"
Inserito da: KasparHauser - Maggio 05, 2014, 20:40:47 pm
Per 5 intendevo 5 membri della EU su 8 minimo perché entri in vigore. In totale a ratificarla sono stati 11 stati.
Ho preso questo sito come fonte:
http://www.conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=210&CM=&DF=&CL=ITA (http://www.conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=210&CM=&DF=&CL=ITA)
Titolo: Re:Convenzione di Istanbul - "Prevenzione e lotta alla violenza sulle donne"
Inserito da: Number10 - Maggio 05, 2014, 20:42:25 pm
http://it.m.wikipedia.org/wiki/Consiglio_d'Europa

Avevo capito male. Il Consiglio d'Europa è questo.
Titolo: Re:Convenzione di Istanbul - "Prevenzione e lotta alla violenza sulle donne"
Inserito da: Number10 - Maggio 05, 2014, 20:45:23 pm
Oddio, ancora peggio. Quella pagina non era aggiornata. Pure Spagna e Danimarca (che aveva rifiutato), ma all'epoca era guidata da un altro presidente. Io pensavo che fosse stata la presidentessa attuale ad aver rifiutato.
Titolo: Re:Convenzione di Istanbul - "Prevenzione e lotta alla violenza sulle donne"
Inserito da: Number10 - Maggio 05, 2014, 20:51:11 pm
Su Wikipedia era tutto sbagliato. Devono essere 10 di cui 8 stati membri, ma pur sempre 10, se non sbaglio.

Hanno approvato in 11. Com'è la situazione attuale?

Ps. a noi cambia poco. Il decreto sul femminicidio è praticamente uguale, da quel che sto notando. Mi sto leggendo tutta la convenzione.
Titolo: Re:Convenzione di Istanbul - "Prevenzione e lotta alla violenza sulle donne"
Inserito da: KasparHauser - Maggio 05, 2014, 20:54:57 pm
A ogni modo nel sito da me segnalato accanto a ogni stato che ha ratificato, qualche colonna più a destra, c'è la data dell'entrata in vigore: 01/08/2014. Eppure a me risultano solo 5 stati membri ratificanti.
E dunque? Non ho capito niente oppure la data è lì ma sempre condizionata dalle tre ratifiche necessarie e ancora mancanti???
Titolo: Re:Convenzione di Istanbul - "Prevenzione e lotta alla violenza sulle donne"
Inserito da: KasparHauser - Maggio 05, 2014, 20:58:09 pm
La condizione per me è questa: minimo di 8 stati membri + tre stati membri o meno.
Titolo: Re:Convenzione di Istanbul - "Prevenzione e lotta alla violenza sulle donne"
Inserito da: Number10 - Maggio 05, 2014, 21:02:41 pm
Bruttissima notizia. Se ci fai caso in tutti gli Stati entra in vigore l'1 Agosto 14. E se leggi in basso, risultano essere in 11 ad averla approvata.

Tradotto: è passata. Game over. L'unica nota positiva è che sarà valida solo in quei paesi, sperando che non se ne aggiungano altri.

Ragazzi, è passata. Leggete anche in alto.

Entrata in vigore

Condizioni : 10 Ratifiche inclusi 8 Stati membri.

Data : 1/8/2014

Titolo: Re:Convenzione di Istanbul - "Prevenzione e lotta alla violenza sulle donne"
Inserito da: KasparHauser - Maggio 05, 2014, 21:05:22 pm
Ma quali sono questi 8 stati membri che hanno ratificato??? Io ne conto 5.
Titolo: Re:Convenzione di Istanbul - "Prevenzione e lotta alla violenza sulle donne"
Inserito da: Number10 - Maggio 05, 2014, 21:08:33 pm
Nel sito che hai postato tu (quello ufficiale del Consiglio d'Europa) ne risultano 11, incluse Spagna e Danimarca. E c'è la data in cui entrerà in vigore: 1 Agosto 2014. Per tutti. Tradotto: l'hanno fatta passare.
Titolo: Re:Convenzione di Istanbul - "Prevenzione e lotta alla violenza sulle donne"
Inserito da: KasparHauser - Maggio 05, 2014, 21:15:18 pm
Sì 11 sono gli stati che hanno ratificato ma di questi 11, Andorra non è stato membro e non lo sono neppure l'Albania, la Bosnia, la Turchia, la Serbia, e il Montenegro (che bella compagnia , l'Italia non poteva mancare).
Ne rimangono 5.  La condizione recita "10 Ratifiche inclusi 8 Stati membri".
Titolo: Re:Convenzione di Istanbul - "Prevenzione e lotta alla violenza sulle donne"
Inserito da: Number10 - Maggio 05, 2014, 21:22:12 pm
E perché per tutti c'è la data di entrata in vigore (che prima non c'era? ). E per giunta uguale per tutti. Inoltre sta scritto anche sopra.

Che sta a significare quel 1/8/2014 se non è entrata in vigore?

Mi sa che stai facendo confusione tra Ue e Consiglio d'Europa. Io avevo letto "stati membri del Consiglio d'Europa". E quello è il sito del Consiglio d'Europa. Non dell'UE. Ecco cosa intendono per "Stati membri".

Spero che abbia ragione tu, ma purtroppo temo che ti stia sbagliando.

http://it.m.wikipedia.org/wiki/Consiglio_d'Europa

Bosnia, Andorra, Albania, ecc ci sono.
Titolo: Re:Convenzione di Istanbul - "Prevenzione e lotta alla violenza sulle donne"
Inserito da: KasparHauser - Maggio 05, 2014, 21:43:19 pm
Probabilmente ste teste di membri vanno intesi come dici tu.
A ogni modo da un punto di vista giuridico la convenzione è di difficile applicabilità in Italia. Va riformato l'ordinamento giuridico in molti punti.
Al momento attuale non si può fare, è una bella letterina di buone intenzioni (criminali).
Titolo: Re:Convenzione di Istanbul - "Prevenzione e lotta alla violenza sulle donne"
Inserito da: Number10 - Maggio 06, 2014, 04:25:26 am
Ho letto tutto, esclusa la parte finale che non riguarda le norme. Non parla chiaro e tondo (ma il senso è quello) di morti di Serie A e morti di Serie B, così come la legge italiana sul femminicidio (uguale, in pratica), ma questo famoso passaggio me lo dovete spiegare.

4 Le misure specifiche necessarie per prevenire la violenza e proteggere le donne contro la violenza di genere non saranno considerate discriminatorie ai sensi della presente Convenzione.

Basterà la giustificazione "prevenzione contro la violenza sulle donne" per, tanto per fare alcuni esempi, far fuori gli uomini dai famosi posti ambiti dalle femministe? Domani potranno inventarsi che le studentesse sono a rischio strupro per far fuori gli studenti maschi? Che le donne in Parlamento, in azienda, in ufficio, ecc sono a rischio stupro per far fuori gli uomini e dar vita al famoso "mondo governato dalle donne"? Potranno inventarsi che siamo tutti pericolosi per toglierci ogni libertà/diritto fondamentale o addirittura prendere esempio dalla famosa femminista che ipotizzava un'umanità composta al 90% da donne e al 10% da uomini?* Teoricamente (a prescindere dal fatto che sia impensabile o meno, ma qui il problema è che una cosa simile sarebbe legale. Basta e avanza) potrebbero pure decidere di aprire i campi di concentramento e ficcarci dentro i maschi, in nome della prevenzione contro la violenza sulle donne? :D Insomma, potrebbero direttamente fare copia-incolla delle famose leggi razziali di Hitler (il loro maestro) e giustificare tutto ciò con la violenza sulle donne? Annamo bene...
Ovviamente sto estremizzando, ma non troppo. Le femministe hanno detto di peggio, vedi sotto.

* "Gli uomini devono essere ridotti e mantenuti ad una percentuale di circa il 10% della razza umana" --Sally Miller Gearhart



Titolo: Re:Convenzione di Istanbul - "Prevenzione e lotta alla violenza sulle donne"
Inserito da: Number10 - Maggio 06, 2014, 04:58:48 am
Ps. In Italia no, ma all'estero? A me interessa anche quello. Se dovessi pensare solo alla mia persona, mi basterebbe trasferirmi e fottermene. Però sono uomo e se discriminano gli uomini in Canada mi sento ugualmente colpito. 

Detto ciò, solito discorso. Si inventano,  prove alla mano, discriminazioni inesistenti (per caso fino a ieri la legge tutelava gli uomini? No) per poter creare discriminazioni reali a favore delle donne. Un pò come quelle persone che si inventano torti mai subiti per poter giustificare un'aggressione ai danni di chi non sopportano.

Qualcuno spieghi a queste malate che più gli uomini saranno discriminati, più si sveglieranno e più si ribelleranno. Purtroppo anche con la violenza. Non ci vuole un genio per prevedere una cosa simile, non appena si supererà il limite. Io infatti non mi preoccupo per il futuro. Anzi, da un lato il loro fanatismo è positivo: più esagerano, più faranno svegliare gli uomini convinti che il femminismo sia morto negli anni 70. Hai voglia di tentare di addomesticare i bambini maschi facendo loro il lavaggio del cervello o costringendoli a pulire il culo a Cicciobello. Anche in quel caso, la situazione peggiorerà, come dimostrano i casi di tanti ragazzi cresciuti dal femminismo. D'altronde la natura maschile e femminile non si può cambiare. E un bambino che subisce certe cose da grande non amerà certamente le donne. Anzi. Il Mondo funziona così: tu mi attacchi? Io mi difendo. Essere donne non le salva di certo, anche se a loro piacerebbe.

Di solito gli uomini più amanti e rispettosi delle donne sono quelli cresciuti in un contesto normale, quindi da donne femminili, materne e amorevoli. Chiamasi gratitudine.
Titolo: Re:Convenzione di Istanbul - "Prevenzione e lotta alla violenza sulle donne"
Inserito da: vnd - Maggio 06, 2014, 06:32:49 am
Ps. In Italia no, ma all'estero? A me interessa anche quello. Se dovessi pensare solo alla mia persona, mi basterebbe trasferirmi e fottermene. Però sono uomo e se discriminano gli uomini in Canada mi sento ugualmente colpito. 

Detto ciò, solito discorso. Si inventano,  prove alla mano, discriminazioni inesistenti (per caso fino a ieri la legge tutelava gli uomini? No) per poter creare discriminazioni reali a favore delle donne. Un pò come quelle persone che si inventano torti mai subiti per poter giustificare un'aggressione ai danni di chi non sopportano.

Qualcuno spieghi a queste malate che più gli uomini saranno discriminati, più si sveglieranno e più si ribelleranno. Purtroppo anche con la violenza. Non ci vuole un genio per prevedere una cosa simile, non appena si supererà il limite. Io infatti non mi preoccupo per il futuro. Anzi, da un lato il loro fanatismo è positivo: più esagerano, più faranno svegliare gli uomini convinti che il femminismo sia morto negli anni 70. Hai voglia di tentare di addomesticare i bambini maschi facendo loro il lavaggio del cervello o costringendoli a pulire il culo a Cicciobello. Anche in quel caso, la situazione peggiorerà, come dimostrano i casi di tanti ragazzi cresciuti dal femminismo. D'altronde la natura maschile e femminile non si può cambiare. E un bambino che subisce certe cose da grande non amerà certamente le donne. Anzi. Il Mondo funziona così: tu mi attacchi? Io mi difendo. Essere donne non le salva di certo, anche se a loro piacerebbe.

Di solito gli uomini più amanti e rispettosi delle donne sono quelli cresciuti in un contesto normale, quindi da donne femminili, materne e amorevoli. Chiamasi gratitudine.

Quoto.
A parte il fatto che le donne il rispetto se lo guadagnano come tutti gli altri: ottiene rispetto che è rispettoso.

Se una, pur di farsi mantenere da qualcuno, si mette con un pregiudicato, lo provvoca prendendolo a sberle, e questo la mena un po' di colpa ce l'avrà anche lei  o no?

1. Se l'è scelto lei.
2. Sai che è violento, non rompergli le palle.
Titolo: Re:Convenzione di Istanbul - "Prevenzione e lotta alla violenza sulle donne"
Inserito da: Number10 - Maggio 06, 2014, 07:13:11 am
Proprio tempo fa ho avuto una discussione simile sul caso Naingollan.

Una donna ti prende a sberle? Provi a fermarla. Se non ci riesci, le prendi. Non puoi reagire perché è una donna. Stesso discorso per insulti e torti vari. La mentalità di femministe e femministi è questa. La donna da una parte è superiore. Dall'altra é una bambina incapace di intendere e di volere, anche se non si può dire. Lei non sbaglia mai, ha sempre ragione e può fare tutto, senza pagare le conseguenze. Perché? Semplice, "è una donna". Insomma,  un pò le stesse cose che diceva Hitler quando parlava degli ebrei. E ovviamente se osi fiatare sei maschilista. Loro discriminano ma i sessisti sono gli altri.

La chiamavano "parità dei sessi".

Ah, anche a te risulta che sia passata?
Titolo: Re:Convenzione di Istanbul - "Prevenzione e lotta alla violenza sulle donne"
Inserito da: fabriziopiludu - Maggio 06, 2014, 11:20:48 am



 
Ho letto tutto, esclusa la parte finale che non riguarda le norme. Non parla chiaro e tondo (ma il senso è quello) di morti di Serie A e morti di Serie B, così come la legge italiana sul femminicidio (uguale, in pratica), ma questo famoso passaggio me lo dovete spiegare.

4 Le misure specifiche necessarie per prevenire la violenza e proteggere le donne contro la violenza di genere non saranno considerate discriminatorie ai sensi della presente Convenzione.

Basterà la giustificazione "prevenzione contro la violenza sulle donne" per, tanto per fare alcuni esempi, far fuori gli uomini dai famosi posti ambiti dalle femministe? Domani potranno inventarsi che le studentesse sono a rischio strupro per far fuori gli studenti maschi? Che le donne in Parlamento, in azienda, in ufficio, ecc sono a rischio stupro per far fuori gli uomini e dar vita al famoso "mondo governato dalle donne"? Potranno inventarsi che siamo tutti pericolosi per toglierci ogni libertà/diritto fondamentale o addirittura prendere esempio dalla famosa femminista che ipotizzava un'umanità composta al 90% da donne e al 10% da uomini?* Teoricamente (a prescindere dal fatto che sia impensabile o meno, ma qui il problema è che una cosa simile sarebbe legale. Basta e avanza) potrebbero pure decidere di aprire i campi di concentramento e ficcarci dentro i maschi, in nome della prevenzione contro la violenza sulle donne? :D Insomma, potrebbero direttamente fare copia-incolla delle famose leggi razziali di Hitler (il loro maestro) e giustificare tutto ciò con la violenza sulle donne? Annamo bene...
Ovviamente sto estremizzando, ma non troppo. Le femministe hanno detto di peggio, vedi sotto.

* "Gli uomini devono essere ridotti e mantenuti ad una percentuale di circa il 10% della razza umana" --Sally Miller Gearhart
In caso di attacco diretto, SAPREMO ANCHE DIFENDERCI FEROCEMENTE!!!
 Le MISURE se le metteranno sai dove!


 
Titolo: Re:Convenzione di Istanbul - "Prevenzione e lotta alla violenza sulle donne"
Inserito da: fabriziopiludu - Maggio 06, 2014, 16:33:10 pm



 TUTTE le discriminazioni han causato RIVOLTE!
 Vedi - per esempio - la Rivolta dei Boxers.
 Noi uomini Italiani stiam a PORGERE LO SCROTO?

 Dagli Occidentali, la scritta "Vietato l'ingresso ai cani e ai Cinesi" non era considerata discrinante;
 dai Cinesi, SI'!
 Non verranno considerate discrinanti, DA CHI!!!!!?
 Noi LE CONSIDERIAMO DISCRIMINANTI, e CI RIBELLIAMO come mai prima!


 
Titolo: Re:Convenzione di Istanbul - "Prevenzione e lotta alla violenza sulle donne"
Inserito da: Alberto1986 - Agosto 01, 2014, 22:03:51 pm
Citazione da:  BoldrinA
Si stima che ogni giorno in Europa almeno dodici donne siano uccise dalla violenza di genere. Il 28% di tutti gli omicidi intenzionali commessi”. È questa la cifra dell’urgenza riportata dal Commissario per i diritti umani del Consiglio d’Europa, Nils Muižnieks.
Ma oggi, 1 agosto 2014, abbiamo un’arma in più per combatterla. Proprio oggi entra in vigore nei 47 paesi membri del Consiglio la Convenzione sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica. Una Convenzione fortemente voluta dalla nostra Camera dei deputati, che ne approvò la ratifica il 28 maggio 2013 con voto unanime. L’Italia fu uno dei primi paesi a vararla, svolgendo così un ruolo di traino a livello internazionale verso quelle nazioni – europee e non – che non l’avevano ancora sottoscritta (ad oggi sono 13 gli Stati che l’hanno ratificata: perché il testo divenisse operante bisognava arrivare almeno a 10).
L’entrata in vigore della Convenzione non deve essere un alibi, ma un’occasione di rilancio dell’attuazione delle norme nazionali su questo tema. Se infatti il decreto e la legge sulla violenza contro le donne in Italia erano stati approvati velocemente, grazie anche alla spinta dell’opinione pubblica, ancora non c’è il piano nazionale che dovrebbe stanziare 20 milioni per i centri anti-violenza e per lo sviluppo di azioni preventive. E la mancata assegnazione della delega alle Pari opportunità - che è rimasta al Presidente del Consiglio - priva di fatto le associazioni di una figura di riferimento.
Mi auguro che questa importante giornata serva da stimolo per riavviare l’iniziativa virtuosa partita nella primavera di un anno fa.[/size]
http://it-it.facebook.com/pages/Laura-Boldrini/325228170920721


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Titolo: Re:Convenzione di Istanbul - "Prevenzione e lotta alla violenza sulle donne"
Inserito da: Eric Lauder - Settembre 01, 2014, 16:35:31 pm
Qualcuno spieghi a queste malate che più gli uomini saranno discriminati, più si sveglieranno e più si ribelleranno. Purtroppo anche con la violenza. Non ci vuole un genio per prevedere una cosa simile, non appena si supererà il limite. Io infatti non mi preoccupo per il futuro. Anzi, da un lato il loro fanatismo è positivo: più esagerano, più faranno svegliare gli uomini convinti che il femminismo sia morto negli anni 70. Hai voglia di tentare di addomesticare i bambini maschi facendo loro il lavaggio del cervello o costringendoli a pulire il culo a Cicciobello. Anche in quel caso, la situazione peggiorerà, come dimostrano i casi di tanti ragazzi cresciuti dal femminismo. D'altronde la natura maschile e femminile non si può cambiare. E un bambino che subisce certe cose da grande non amerà certamente le donne. Anzi. Il Mondo funziona così: tu mi attacchi? Io mi difendo. Essere donne non le salva di certo, anche se a loro piacerebbe.

L'aumento della violenza maschile (che ritengo alquanto probabile) è esattamente quello che le femministe cercano: solo in questo modo si possono giustificare misure ancora più estreme.
Una cosa tipo uno sciopero del sesso da parte maschile, invece, funzionerebbe. Ma dubito fortemente che sia realizzabile: dovrebbe avere un certo risalto mediatico e durare almeno un mese (altrimenti le donne manco se ne accorgono che  "lui" è in sciopero). E non sarebbe criticabile. Le femministe direbbero subito: "fate pure, non ci interessa, siete ridicoli" e così si auto-smerderebbero con tutte le donne di buon senso che ancora esistono.
Titolo: Re:Convenzione di Istanbul - "Prevenzione e lotta alla violenza sulle donne"
Inserito da: Eric Lauder - Settembre 01, 2014, 17:10:49 pm
Basterà la giustificazione "prevenzione contro la violenza sulle donne" per, tanto per fare alcuni esempi, far fuori gli uomini dai famosi posti ambiti dalle femministe? Domani potranno inventarsi che le studentesse sono a rischio strupro per far fuori gli studenti maschi? Che le donne in Parlamento, in azienda, in ufficio, ecc sono a rischio stupro per far fuori gli uomini e dar vita al famoso "mondo governato dalle donne"? Potranno inventarsi che siamo tutti pericolosi per toglierci ogni libertà/diritto fondamentale o addirittura prendere esempio dalla famosa femminista che ipotizzava un'umanità composta al 90% da donne e al 10% da uomini?* Teoricamente (a prescindere dal fatto che sia impensabile o meno, ma qui il problema è che una cosa simile sarebbe legale. Basta e avanza) potrebbero pure decidere di aprire i campi di concentramento e ficcarci dentro i maschi, in nome della prevenzione contro la violenza sulle donne? :D Insomma, potrebbero direttamente fare copia-incolla delle famose leggi razziali di Hitler (il loro maestro) e giustificare tutto ciò con la violenza sulle donne? Annamo bene...
Ovviamente sto estremizzando, ma non troppo. Le femministe hanno detto di peggio, vedi sotto.

* "Gli uomini devono essere ridotti e mantenuti ad una percentuale di circa il 10% della razza umana" --Sally Miller Gearhart

No, non basta la giustificazione.
Ma se alle prime misure risponderemo in maniera violenta, allora sì, tutte le cose che scrivi probabilmente si realizzeranno.
Una cosa pressoché certa è la futura introduzione dell'educazione separata per sesso. E ovviamente le scuole femminili saranno meglio finanziate, utilizzando le leggi per promuovere la parità scolastica che ci sono oggi e che si "dimenticheranno" di abrogare per un bel po' di anni (un po' come fanno i benzinai: quando il petrolio cala la benzina mica scende subito...ma quando il petrolio sale.... :-). ). E ovviamente i ragazzi avranno insegnanti femmine ( perche sono quasi tutte donna, le insegnanti) - le peggiori sulla piazza, perchè le migliori preferirano insegnare nelle scuole femminili, meglio finanziate.

Mai capita la percentuale del 10%: come forza lavoro schiava sono troppo pochi (ci vorrebbe almeno un 20%-25%) come semplice riserva di sperma sono troppi (un 1% basta ed avanza)! :-)
Titolo: Re:Convenzione di Istanbul - "Prevenzione e lotta alla violenza sulle donne"
Inserito da: Angelo - Marzo 04, 2015, 17:19:03 pm
C'è molta roba inquietante in questo documento.La fonte è istituzionale ed è il governo italiano (ministero pari opportunità). Ricordatevi che tale convenzione immonda fu votata da TUTTI I PARTITI POLITICI, NESSUN ASTENUTO E NESSUN VOTO CONTRARIO.
 E spiega il perchè di tante cose. Buona lettura e scusate per la formattazione del testo. Se qualcuno può correggerla è ben gradita come cosa.

http://www.pariopportunita.gov.it/images/stories/documenti_vari/UserFiles/PrimoPiano/Convenzione_Istanbul_violenza_donne.pdf


Convenzione del Consiglio d’Europa sulla
prevenzione e la lotta contro la violenza nei
confronti delle donne e la violenza
domestica



Preambolo
 Gli Stati membri del Consiglio d’Europa e gli altri firmatari della presente Convenzione,
 Ricordando la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali (STE n° 5, 1950) e i suoi Protocolli, la Carta sociale europea (STE n° 35, 1961,
riveduta nel 1996, STE n°163), la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla lotta contro la
tratta di esseri umani (STCE n° 197, 2005) e la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla
protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali (STCE n° 201, 2007);
 Ricordando le seguenti raccomandazioni del Comitato dei Ministri agli Stati membri del
Consiglio d’Europa: Raccomandazione Rec(2002)5 sulla protezione delle donne dalla
violenza, Raccomandazione CM/Rec(2007)17 sulle norme e meccanismi per la parità tra le
donne e gli uomini, Raccomandazione CM/Rec(2010)10 sul ruolo delle donne e degli uomini
nella prevenzione e soluzione dei conflitti e nel consolidamento della pace, e le altre
raccomandazioni pertinenti;
 Tenendo conto della sempre più ampia giurisprudenza della Corte europea dei diritti
dell’uomo, che enuncia norme rilevanti per contrastare la violenza nei confronti delle
donne;
 Considerando il Patto internazionale sui diritti civili e politici (1966), il Patto internazionale
sui diritti economici, sociali e culturali (1966), la Convenzione delle Nazioni Unite
sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne (CEDAW, 1979) e il suo
Protocollo opzionale (1999) e la Raccomandazione generale n° 19 del CEDAW sulla violenza
contro le donne, la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia (1989) e i suoi
Protocolli opzionali (2000) e la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con
disabilità (2006);
 Considerando lo statuto di Roma della Corte penale internazionale (2002);
 Ricordando i principi fondamentali del diritto internazionale umanitario, in particolare la
quarta Convenzione di Ginevra (IV), relativa alla protezione dei civili in tempo di guerra
(1949) e i suoi Protocolli addizionali I e II (1977);
 Condannando ogni forma di violenza sulle donne e la violenza domestica;
 Riconoscendo che il raggiungimento dell’uguaglianza di genere de jure e de facto è un
elemento chiave per prevenire la violenza contro le donne;
 Riconoscendo che la violenza contro le donne è una manifestazione dei rapporti di forza
storicamente diseguali tra i sessi, che hanno portato alla dominazione sulle donne e alla
discriminazione nei loro confronti da parte degli uomini e impedito la loro piena
emancipazione;
 Riconoscendo la natura strutturale della violenza contro le donne, in quanto basata sul
genere, e riconoscendo altresì che la violenza contro le donne è uno dei meccanismi sociali
cruciali per mezzo dei quali le donne sono costrette in una posizione subordinata rispetto
agli uomini; Riconoscendo con profonda preoccupazione che le donne e le ragazze sono spesso esposte a
gravi forme di violenza, tra cui la violenza domestica, le molestie sessuali, lo stupro, il
matrimonio forzato, i delitti commessi in nome del cosiddetto "onore" e le mutilazioni
genitali femminili, che costituiscono una grave violazione dei diritti umani delle donne e
delle ragazze e il principale ostacolo al raggiungimento della parità tra i sessi;
 Constatando le ripetute violazioni dei diritti umani nei conflitti armati che colpiscono le
popolazioni civili, e in particolare le donne, sottoposte a stupri diffusi o sistematici e a
violenze sessuali e il potenziale aggravamento della violenza di genere durante e dopo i
conflitti;
 Riconoscendo che le donne e le ragazze sono maggiormente esposte al rischio di subire
violenza di genere rispetto agli uomini;
 Riconoscendo che la violenza domestica colpisce le donne in modo sproporzionato e che
anche gli uomini possono essere vittime di violenza domestica;
 Riconoscendo che i bambini sono vittime di violenza domestica anche in quanto testimoni
di violenze all'interno della famiglia;
 Aspirando a creare un’Europa libera dalla violenza contro le donne e dalla violenza
domestica,
 Hanno convenuto quanto segue:

Capitolo I – Obiettivi, definizioni, uguaglianza e non discriminazione, obblighi generali
 Articolo 1 – Obiettivi della Convenzione
 1 La presente Convenzione ha l’obiettivo di:
 a proteggere le donne da ogni forma di violenza e prevenire, perseguire ed eliminare la
violenza contro le donne e la violenza domestica;
 b contribuire ad eliminare ogni forma di discriminazione contro le donne e promuovere
la concreta parità tra i sessi, ivi compreso rafforzando l’autonomia e
l’autodeterminazione delle donne;
 c predisporre un quadro globale, politiche e misure di protezione e di assistenza a favore
di tutte le vittime di violenza contro le donne e di violenza domestica;
 d promuovere la cooperazione internazionale al fine di eliminare la violenza contro le
donne e la violenza domestica;
 e sostenere e assistere le organizzazioni e autorità incaricate dell’applicazione della legge
in modo che possano collaborare efficacemente, al fine di adottare un approccio
integrato per l'eliminazione della violenza contro le donne e la violenza domestica.
 2 Allo scopo di garantire un’efficace attuazione delle sue disposizioni da parte delle Parti
contraenti, la presente Convenzione istituisce uno specifico meccanismo di controllo.

Articolo 2 – Campo di applicazione della Convenzione
 1 La presente Convenzione si applica a tutte le forme di violenza contro le donne, compresa la
violenza domestica, che colpisce le donne in modo sproporzionato.
 2 Le Parti contraenti sono incoraggiate ad applicare le disposizioni della presente
Convenzione a tutte le vittime di violenza domestica. Nell’applicazione delle disposizioni
della presente Convenzione, le Parti presteranno particolare attenzione alla protezione delle
donne vittime di violenza di genere.
 3 La presente Convenzione si applica in tempo di pace e nelle situazioni di conflitto armato.
 Articolo 3 – Definizioni
 Ai fini della presente Convenzione:
 a con l’espressione “violenza nei confronti delle donne” si intende designare una
violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne,
comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono
suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o
economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione
arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata;
 b l’espressione “violenza domestica” designa tutti gli atti di violenza fisica, sessuale,
psicologica o economica che si verificano all’interno della famiglia o del nucleo
familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che
l’autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima;
 c con il termine “genere” ci si riferisce a ruoli, comportamenti, attività e attributi
socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per donne e
uomini;
 d l’espressione “violenza contro le donne basata sul genere” designa qualsiasi violenza
diretta contro una donna in quanto tale, o che colpisce le donne in modo
sproporzionato;
 e per “vittima” si intende qualsiasi persona fisica che subisce gli atti o i comportamenti
di cui ai precedenti commi a e b;
 f con il termine “donne” sono da intendersi anche le ragazze di meno di 18 anni.
Articolo 4 – Diritti fondamentali, uguaglianza e non discriminazione
 1 Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per promuovere e tutelare il
diritto di tutti gli individui, e segnatamente delle donne, di vivere liberi dalla violenza, sia
nella vita pubblica che privata.
 2 Le Parti condannano ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne e adottano
senza indugio le misure legislative e di altro tipo necessarie per prevenirla, in particolare: 6
 – inserendo nelle loro costituzioni nazionali o in qualsiasi altra disposizione legislativa
appropriata il principio della parità tra i sessi e garantendo l'effettiva applicazione di
tale principio;
 – vietando la discriminazione nei confronti delle donne, ivi compreso procedendo, se del
caso, all’applicazione di sanzioni;
 – abrogando le leggi e le pratiche che discriminano le donne.
 3 L'attuazione delle disposizioni della presente Convenzione da parte delle Parti contraenti, in
particolare le misure destinate a tutelare i diritti delle vittime, deve essere garantita senza
alcuna discriminazione fondata sul sesso, sul genere, sulla razza, sul colore, sulla lingua,
sulla religione, sulle opinioni politiche o di qualsiasi altro tipo, sull’origine nazionale o
sociale, sull’appartenenza a una minoranza nazionale, sul censo, sulla nascita,
sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere, sull'età, sulle condizioni di salute, sulla
disabilità, sullo status matrimoniale, sullo status di migrante o di rifugiato o su qualunque
altra condizione.
 4 Le misure specifiche necessarie per prevenire la violenza e proteggere le donne contro la
violenza di genere non saranno considerate discriminatorie ai sensi della presente
Convenzione.

 Articolo 5 – Obblighi degli Stati e dovuta diligenza
 1 Gli Stati si astengono da qualsiasi atto che costituisca una violenza nei confronti delle donne
e garantiscono che le autorità, i funzionari, i rappresentanti statali, le istituzioni e ogni altro
soggetto pubblico che agisca in nome dello Stato si comportino in conformità con tale
obbligo.

 2 Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per esercitare la debita
diligenza nel prevenire, indagare, punire i responsabili e risarcire le vittime di atti di
violenza commessi da soggetti non statali che rientrano nel campo di applicazione della
presente Convenzione.
 Articolo 6 – Politiche sensibili al genere
 Le Parti si impegnano a inserire una prospettiva di genere nell’applicazione e nella
valutazione dell'impatto delle disposizioni della presente Convenzione e a promuovere ed
attuare politiche efficaci volte a favorire la parità tra le donne e gli uomini e l’emancipazione
e l’autodeterminazione delle donne.

Capitolo II – Politiche integrate e raccolta dei dati
 Articolo 7 – Politiche globali e coordinate
 1 Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per predisporre e attuare
politiche nazionali efficaci, globali e coordinate, comprendenti tutte le misure adeguate
destinate a prevenire e combattere ogni forma di violenza che rientra nel campo di
applicazione della presente Convenzione e fornire una risposta globale alla violenza contro
le donne. 7
 2 Le Parti si accertano che le politiche di cui al paragrafo 1 pongano i diritti della vittima al
centro di tutte le misure e siano attuate attraverso una collaborazione efficace tra tutti gli
enti, le istituzioni e le organizzazioni pertinenti.
 3 Le misure adottate in virtù del presente articolo devono coinvolgere, ove necessario, tutti i
soggetti pertinenti, quali le agenzie governative, i parlamenti e le autorità nazionali,
regionali e locali, le istituzioni nazionali deputate alla tutela dei diritti umani e le
organizzazioni della società civile.
 Articolo 8 – Risorse finanziarie
 La Parti stanziano le risorse finanziarie e umane appropriate per un’adeguata attuazione di
politiche integrate, di misure e di programmi destinati a prevenire e combattere ogni forma
di violenza rientrante nel campo di applicazione della presente Convenzione, ivi compresi
quelli realizzati dalle ONG e dalla società civile.

 Articolo 9 – Organizzazioni non governative e società civile
Le Parti riconoscono, incoraggiano e sostengono a tutti i livelli il lavoro delle ONG
pertinenti e delle associazioni della società civile attive nella lotta alla violenza contro le
donne e instaurano un’efficace cooperazione con tali organizzazioni.

 Articolo 10 – Organismo di coordinamento
 1 Le Parti designano o istituiscono uno o più organismi ufficiali responsabili del
coordinamento, dell’attuazione, del monitoraggio e della valutazione delle politiche e delle
misure destinate a prevenire e contrastare ogni forma di violenza oggetto della presente
Convenzione. Tali organismi hanno il compito di coordinare la raccolta dei dati di cui
all’Articolo 11 e di analizzarne e diffonderne i risultati.
 2 Le Parti si accertano che gli organismi designati o istituiti ai sensi del presente articolo
ricevano informazioni di carattere generale sulle misure adottate conformemente al capitolo
VIII.
 3 Le Parti si accertano che gli organismi designati o istituiti ai sensi del presente articolo
dispongano della capacità di comunicare direttamente e di incoraggiare i rapporti con i loro
omologhi delle altre Parti.
Articolo 11 – Raccolta dei dati e ricerca
 1 Ai fini dell’applicazione della presente Convenzione, le Parti si impegnano a:
 a raccogliere a intervalli regolari i dati statistici disaggregati pertinenti su questioni
relative a qualsiasi forma di violenza che rientra nel campo di applicazione della
presente Convenzione;
 b sostenere la ricerca su tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di
applicazione della presente Convenzione, al fine di studiarne le cause profonde e gli
effetti, la frequenza e le percentuali delle condanne, come pure l’efficacia delle misure
adottate ai fini dell’applicazione della presente Convenzione. 8
 2 Le Parti si adoperano per realizzare indagini sulla popolazione, a intervalli regolari, allo
scopo di determinare la prevalenza e le tendenze di ogni forma di violenza che rientra nel
campo di applicazione della presente Convenzione.
 3 Le Parti forniscono al Gruppo di esperti menzionato all'articolo 66 della presente
Convenzione le informazioni raccolte conformemente al presente articolo, per stimolare la
cooperazione e permettere un confronto a livello internazionale.
 4 Le Parti vigilano affinché le informazioni raccolte conformemente al presente articolo siano
messe a disposizione del pubblico.
Capitolo III – Prevenzione
 Articolo 12 – Obblighi generali
 1 Le Parti adottano le misure necessarie per promuovere i cambiamenti nei comportamenti
socio-culturali delle donne e degli uomini, al fine di eliminare pregiudizi, costumi,
tradizioni e qualsiasi altra pratica basata sull'idea dell'inferiorità della donna o su modelli
stereotipati dei ruoli delle donne e degli uomini.
 2 Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per impedire ogni forma di
violenza rientrante nel campo di applicazione della presente Convenzione commessa da
qualsiasi persona fisica o giuridica.
 3 Tutte le misure adottate ai sensi del presente capitolo devono prendere in considerazione e
soddisfare i bisogni specifici delle persone in circostanze di particolare vulnerabilità, e
concentrarsi sui diritti umani di tutte le vittime.
 4 Le Parti adottano le misure necessarie per incoraggiare tutti i membri della società, e in
particolar modo gli uomini e i ragazzi, a contribuire attivamente alla prevenzione di ogni
forma di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione.

 5 Le Parti vigilano affinché la cultura, gli usi e i costumi, la religione, la tradizione o il
cosiddetto "onore" non possano essere in alcun modo utilizzati per giustificare nessuno
degli atti di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione.
 6 Le Parti adottano le misure necessarie per promuovere programmi e attività destinati ad
aumentare il livello di autonomia e di emancipazione delle donne.
 Articolo 13 – Sensibilizzazione
 1 Le Parti promuovono o mettono in atto, regolarmente e a ogni livello, delle campagne o dei
programmi di sensibilizzazione, ivi compreso in cooperazione con le istituzioni nazionali
per i diritti umani e gli organismi competenti in materia di uguaglianza, la società civile e le
ONG, tra cui in particolare le organizzazioni femminili, se necessario, per aumentare la
consapevolezza e la comprensione da parte del vasto pubblico delle varie manifestazioni di
tutte le forme di violenza oggetto della presente Convenzione e delle loro conseguenze sui
bambini, nonché della necessità di prevenirle.

 2 Le Parti garantiscono un'ampia diffusione presso il vasto pubblico delle informazioni
riguardanti le misure disponibili per prevenire gli atti di violenza che rientrano nel campo
di applicazione della presente Convenzione. 9
 Articolo 14 – Educazione
 1 Le Parti intraprendono, se del caso, le azioni necessarie per includere nei programmi
scolastici di ogni ordine e grado dei materiali didattici su temi quali la parità tra i sessi, i
ruoli di genere non stereotipati, il reciproco rispetto, la soluzione non violenta dei conflitti
nei rapporti interpersonali, la violenza contro le donne basata sul genere e il diritto
all'integrità personale, appropriati al livello cognitivo degli allievi.

 2 Le Parti intraprendono le azioni necessarie per promuovere i principi enunciati al
precedente paragrafo 1 nelle strutture di istruzione non formale, nonché nei centri sportivi,
culturali e di svago e nei mass media.
 Articolo 15 – Formazione delle figure professionali
 1 Le Parti forniscono o rafforzano un'adeguata formazione delle figure professionali che si
occupano delle vittime o degli autori di tutti gli atti di violenza che rientrano nel campo di
applicazione della presente Convenzione in materia di prevenzione e individuazione di tale
violenza, uguaglianza tra le donne e gli uomini, bisogni e diritti delle vittime, e su come
prevenire la vittimizzazione secondaria.
 2 Le Parti incoraggiano a inserire nella formazione di cui al paragrafo 1 dei corsi di
formazione in materia di cooperazione coordinata interistituzionale, al fine di consentire
una gestione globale e adeguata degli orientamenti da seguire nei casi di violenza che
rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione.

Articolo 16 – Programmi di intervento di carattere preventivo e di trattamento
1 Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per istituire o sostenere
programmi rivolti agli autori di atti di violenza domestica, per incoraggiarli ad adottare
comportamenti non violenti nelle relazioni interpersonali, al fine di prevenire nuove
violenze e modificare i modelli comportamentali violenti.
 2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per istituire o sostenere
programmi di trattamento per prevenire la recidiva, in particolare per i reati di natura
sessuale.
 3 Nell’adottare le misure di cui ai paragrafi 1 e 2, le Parti si accertano che la sicurezza, il
supporto e i diritti umani delle vittime siano una priorità e che tali programmi, se del caso,
siano stabiliti ed attuati in stretto coordinamento con i servizi specializzati di sostegno alle
vittime.
 Articolo 17 – Partecipazione del settore privato e dei mass media
1 Le Parti incoraggiano il settore privato, il settore delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione e i mass media, nel rispetto della loro indipendenza e libertà di espressione, a
partecipare all’elaborazione e all'attuazione di politiche e alla definizione di linee guida e di
norme di autoregolazione per prevenire la violenza contro le donne e rafforzare il rispetto
della loro dignità.

 2 Le Parti sviluppano e promuovono, in collaborazione con i soggetti del settore privato, la
capacità dei bambini, dei genitori e degli insegnanti di affrontare un contesto 10
dell'informazione e della comunicazione che permette l’accesso a contenuti degradanti
potenzialmente nocivi a carattere sessuale o violento.
Capitolo IV – Protezione e sostegno
 Articolo 18 – Obblighi generali
 1 Le Parti adottano le necessarie misure legislative o di altro tipo per proteggere tutte le
vittime da nuovi atti di violenza.
 2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie, conformemente al loro
diritto interno, per garantire che esistano adeguati meccanismi di cooperazione efficace tra
tutti gli organismi statali competenti, comprese le autorità giudiziarie, i pubblici ministeri,
le autorità incaricate dell’applicazione della legge, le autorità locali e regionali, le
organizzazioni non governative e le altre organizzazioni o entità competenti, al fine di
proteggere e sostenere le vittime e i testimoni di ogni forma di violenza rientrante nel
campo di applicazione della presente Convenzione, ivi compreso riferendosi ai servizi di
supporto generali e specializzati di cui agli articoli 20 e 22 della presente Convenzione.
 3 Le Parti si accertano che le misure adottate in virtù del presente capitolo:
 – siano basate su una comprensione della violenza di genere contro le donne e della
violenza domestica e si concentrino sui diritti umani e sulla sicurezza della
vittima;
 – siano basate su un approccio integrato che prenda in considerazione il rapporto tra
vittime, autori, bambini e il loro più ampio contesto sociale;
 – mirino ad evitare la vittimizzazione secondaria;
 – mirino ad accrescere l’autonomia e l’indipendenza economica delle donne vittime
di violenze;
 – consentano, se del caso, di disporre negli stessi locali di una serie di servizi di
protezione e di supporto;
 – soddisfino i bisogni specifici delle persone vulnerabili, compresi i minori vittime
di violenze e siano loro accessibili.
 4 La messa a disposizione dei servizi non deve essere subordinata alla volontà della vittima di
intentare un procedimento penale o di testimoniare contro ogni autore di tali reati.
 5 Le Parti adottano misure adeguate per garantire protezione consolare o di altro tipo e
sostegno ai loro cittadini e alle altre vittime che hanno diritto a tale protezione,
conformemente ai loro obblighi derivanti dal diritto internazionale.
 Articolo 19 – Informazione
 Le Parti adottano misure legislative o di altro tipo che consentano alle vittime di ottenere
un’informazione adeguata e tempestiva sui servizi di sostegno e le misure legali disponibili
in una lingua che comprendono.
 Articolo 20 – Servizi di supporto generali 11
 1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le vittime
abbiano accesso ai servizi destinati a facilitare il loro recupero. Tali misure includeranno, se
necessario, dei servizi quali le consulenze legali e un sostegno psicologico, un’assistenza
finanziaria, alloggio, istruzione, formazione e assistenza nella ricerca di un lavoro.
 2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le vittime
abbiano accesso ai servizi sanitari e sociali, che tali servizi dispongano di risorse adeguate e
di figure professionali adeguatamente formate per fornire assistenza alle vittime e
indirizzarle verso i servizi appropriati.
 Articolo 21 – Assistenza in materia di denunce individuali/collettive
 Le Parti vigilano affinché le vittime possano usufruire di informazioni sui meccanismi
regionali e internazionali disponibili per le denunce individuali o collettive e vi abbiano
accesso. Le Parti promuovono la messa a disposizione delle vittime di un supporto sensibile
e ben informato per aiutarle a sporgere denuncia.
 Articolo 22 – Servizi di supporto specializzati
 1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per fornire o, se del caso,
predisporre, secondo una ripartizione geografica appropriata, dei servizi di supporto
immediato specializzati, nel breve e lungo periodo, per ogni vittima di un qualsiasi atto di
violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione.
 2 Le Parti forniscono o predispongono dei servizi di supporto specializzati per tutte le donne
vittime di violenza e i loro bambini.
 Articolo 23 – Case rifugio
 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per consentire la creazione
di rifugi adeguati, facilmente accessibili e in numero sufficiente per offrire un alloggio
sicuro alle vittime, in particolare le donne e i loro bambini, e per aiutarle in modo proattivo.
 Articolo 24 – Linee telefoniche di sostegno
 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per istituire a livello
nazionale apposite linee telefoniche gratuite di assistenza continua, operanti 24 ore su 24,
sette giorni alla settimana, destinate a fornire alle persone che telefonano, in modo riservato
o nel rispetto del loro anonimato, delle consulenze su tutte le forme di violenza oggetto
della presente Convenzione.
 Articolo 25 – Supporto alle vittime di violenza sessuale
 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per consentire la creazione
di centri di prima assistenza adeguati, facilmente accessibili e in numero sufficiente, per le
vittime di stupri e di violenze sessuali, che possano proporre una visita medica e una
consulenza medico-legale, un supporto per superare il trauma e dei consigli.
 Articolo 26 – Protezione e supporto ai bambini testimoni di violenza 12
 1 Le Parti adottano le misure legislative e di ogni altro tipo necessarie per garantire che siano
debitamente presi in considerazione, nell’ambito dei servizi di protezione e di supporto alle
vittime, i diritti e i bisogni dei bambini testimoni di ogni forma di violenza rientrante nel
campo di applicazione della presente Convenzione.
 2 Le misure adottate conformemente al presente articolo comprendono le consulenze psicosociali
adattate all'età dei bambini testimoni di ogni forma di violenza rientrante nel campo
di applicazione della presente Convenzione e tengono debitamente conto dell’interesse
superiore del minore.
 Articolo 27 – Segnalazioni
 Le Parti adottano le misure necessarie per incoraggiare qualsiasi persona che sia stata
testimone di un qualsiasi atto di violenza che rientra nel campo di applicazione della
presente Convenzione, o che abbia ragionevoli motivi per ritenere che tale atto potrebbe
essere commesso, o che si possano temere nuovi atti di violenza, a segnalarlo alle
organizzazioni o autorità competenti.
Articolo 28 – Segnalazioni da parte delle figure professionali
 Le Parti adottano le misure necessarie per garantire che le norme sulla riservatezza imposte
dalla loro legislazione nazionale a certe figure professionali non costituiscano un ostacolo
alla loro possibilità, in opportune condizioni, di fare una segnalazione alle organizzazioni o
autorità competenti, qualora abbiano ragionevoli motivi per ritenere che sia stato commesso
un grave atto di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione
o che si possano temere nuovi gravi atti di violenza.
Capitolo V – Diritto sostanziale
 Articolo 29 – Procedimenti e vie di ricorso in materia civile
 1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per fornire alle vittime
adeguati mezzi di ricorso civili nei confronti dell'autore del reato.
 2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie, conformemente ai principi
generali del diritto internazionale, per fornire alle vittime adeguati risarcimenti civili nei
confronti delle autorità statali che abbiano mancato al loro dovere di adottare le necessarie
misure di prevenzione o di protezione nell’ambito delle loro competenze.
 Articolo 30 – Risarcimenti
 1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le vittime
abbiano il diritto di richiedere un risarcimento agli autori di qualsiasi reato previsto dalla
presente Convenzione.
 2 Un adeguato risarcimento da parte dello Stato è accordato a coloro che abbiano subito gravi
pregiudizi all'integrità fisica o alla salute, se la riparazione del danno non è garantita da
altre fonti, in particolare dall'autore del reato, da un’assicurazione o dai servizi medici e
sociali finanziati dallo Stato. Ciò non preclude alle Parti la possibilità di richiedere all'autore
del reato il rimborso del risarcimento concesso, a condizione che la sicurezza della vittima
sia pienamente presa in considerazione. 13
 3 Le misure adottate conformemente al paragrafo 2 devono garantire che il risarcimento sia
concesso entro un termine ragionevole.
 Articolo 31 – Custodia dei figli, diritti di visita e sicurezza
 1 Le Parti adottano misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che, al momento
di determinare i diritti di custodia e di visita dei figli, siano presi in considerazione gli
episodi di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione.
 2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che l'esercizio
dei diritti di visita o di custodia dei figli non comprometta i diritti e la sicurezza della
vittima o dei bambini.
 Articolo 32 – Conseguenze civili dei matrimoni forzati
 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che i
matrimoni contratti con la forza possano essere invalidabili, annullati o sciolti senza
rappresentare un onere finanziario o amministrativo eccessivo per la vittima.
 Articolo 33 – Violenza psicologica
 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per penalizzare un
comportamento intenzionale mirante a compromettere seriamente l'integrità psicologica di
una persona con la coercizione o le minacce.
 Articolo 34 – Atti persecutori (Stalking)
 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per penalizzare un
comportamento intenzionalmente e ripetutamente minaccioso nei confronti di un'altra
persona, portandola a temere per la propria incolumità.
 Articolo 35 – Violenza fisica
 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per penalizzare il
comportamento intenzionale di chi commette atti di violenza fisica nei confronti di un'altra
persona.
 Articolo 36 – Violenza sessuale, compreso lo stupro
 1 Le Parti adottano misure legislative o di altro tipo necessarie per perseguire penalmente i
responsabili dei seguenti comportamenti intenzionali:
 a atto sessuale non consensuale con penetrazione vaginale, anale o orale compiuto su
un’altra persona con qualsiasi parte del corpo o con un oggetto;
 b altri atti sessuali compiuti su una persona senza il suo consenso;
 c il fatto di costringere un’altra persona a compiere atti sessuali non consensuali con un
terzo. 14
 2 Il consenso deve essere dato volontariamente, quale libera manifestazione della volontà
della persona, e deve essere valutato tenendo conto della situazione e del contesto.
 3 Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo per garantire che le disposizioni del
paragrafo 1 si applichino anche agli atti commessi contro l’ex o l’attuale coniuge o partner,
quale riconosciuto dalla legislazione nazionale.
 Articolo 37 – Matrimonio forzato
1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per penalizzare l’atto
intenzionale di costringere un adulto o un bambino a contrarre matrimonio.
2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per penalizzare il fatto di
attirare intenzionalmente con l’inganno un adulto o un bambino sul territorio di una Parte o
di uno Stato diverso da quello in cui risiede, allo scopo di costringerlo a contrarre
matrimonio.
 Articolo 38 – Mutilazioni genitali femminili
 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per perseguire penalmente i
seguenti atti intenzionali:
 a l’escissione, l’infibulazione o qualsiasi altra mutilazione della totalità o di una parte
delle grandi labbra vaginali, delle piccole labbra o asportazione del clitoride;
 b costringere una donna a subire qualsiasi atto indicato al punto a, o fornirle i mezzi a
tale fine;
 c indurre, costringere o fornire a una ragazza i mezzi per subire qualsiasi atto enunciato
al punto a.
 Articolo 39 – Aborto forzato e sterilizzazione forzata
 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per perseguire penalmente i
seguenti atti intenzionali:
 a praticare un aborto su una donna senza il suo preliminare consenso informato;
 b praticare un intervento chirurgico che abbia lo scopo e l’effetto di interrompere
definitivamente la capacità riproduttiva di una donna senza il suo preliminare
consenso informato o la sua comprensione della procedura praticata.
 Articolo 40 – Molestie sessuali
 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che qualsiasi
forma di comportamento indesiderato, verbale, non verbale o fisico, di natura sessuale, con
lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona, segnatamente quando tale
comportamento crea un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo, sia
sottoposto a sanzioni penali o ad altre sanzioni legali.
 Articolo 41 – Favoreggiamento o complicità e tentativo 15
 1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per perseguire penalmente il
favoreggiamento o la complicità intenzionali in ordine alla commissione dei reati di cui agli
articoli 33, 34, 35, 36, 37, 38.a e 39 della presente Convenzione.
 2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per perseguire penalmente i
tentativi intenzionali di commissione dei reati di cui agli articoli 35, 36, 37, 38.a e 39 della
presente Convenzione.
Articolo 42 – Giustificazione inaccettabile dei reati, compresi quelli commessi in nome del
cosiddetto “onore”
 1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che nei
procedimenti penali intentati a seguito della commissione di qualsiasi atto di violenza che
rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione, la cultura, gli usi e costumi,
la religione, le tradizioni o il cosiddetto "onore" non possano essere addotti come scusa per
giustificare tali atti. Rientrano in tale ambito, in particolare, le accuse secondo le quali la
vittima avrebbe trasgredito norme o costumi culturali, religiosi, sociali o tradizionali
riguardanti un comportamento appropriato.
 2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che, qualora un
bambino sia stato istigato da una persona a compiere un atto di cui al paragrafo 1, non sia
per questo diminuita la responsabilità penale della suddetta persona per gli atti commessi.
 Articolo 43 – Applicazione dei reati
 I reati previsti ai sensi della presente Convenzione si applicano a prescindere dalla natura
del rapporto tra la vittima e l’autore del reato.
 Articolo 44 – Giurisdizione
 1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per determinare la
giurisdizione competente per qualsiasi reato previsto ai sensi della presente Convenzione
quando il reato è commesso:
 a sul loro territorio; o
 b a bordo di una nave battente la loro bandiera; o
 c a bordo di un velivolo immatricolato secondo le loro disposizioni di legge; o
 d da uno loro cittadino; o
 e da una persona avente la propria residenza abituale sul loro territorio.
2 Le Parti adottano tutte le misure legislative o di altro tipo appropriate per determinare la
giurisdizione con riferimento a tutti i reati di cui alla presente Convenzione quando il reato è
commesso contro un loro cittadino o contro una persona avente la propria residenza abituale
sul loro territorio.
3 Per perseguire i reati stabiliti conformemente agli Articoli 36, 37, 38 e 39 della presente
Convenzione, le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie affinché la loro
competenza non sia subordinata alla condizione che i fatti siano perseguibili penalmente sul
territorio in cui sono stati commessi.
4 Per perseguire i reati stabiliti conformemente agli Articoli 36, 37, 38 e 39 della presente
Convenzione, le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie affinché la loro
competenza riguardante i commi d. ed e. del precedente paragrafo 1 non sia subordinata alla 16
condizione che il procedimento penale possa unicamente essere avviato a seguito della
denuncia della vittima del reato, o di un’azione intentata dallo Stato del luogo dove è stato
commesso il reato.
5 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per determinare la
giurisdizione con riferimento a tutti i reati di cui alla presente Convenzione, nei casi in cui il
presunto autore del reato si trovi sul loro territorio e non possa essere estradato verso
un’altra Parte unicamente in base alla sua nazionalità.
 6 Quando più Parti rivendicano la loro competenza riguardo a un reato che si presume
stabilito conformemente alla presente Convenzione, le Parti interessate si concertano, se lo
ritengono opportuno, per determinare quale sia la giurisdizione più appropriata per
procedere penalmente.
 7 Fatte salve le disposizioni generali di diritto internazionale, la presente Convenzione non
esclude alcuna competenza penale esercitata da una delle Parti conformente al proprio
diritto interno.
 Articolo 45 – Sanzioni e misure repressive
 1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che i reati
stabiliti conformemente alla presente Convenzione siano punibili con sanzioni efficaci,
proporzionate e dissuasive, che tengano conto della loro gravità. Tali sanzioni includono, se
del caso, pene privative della libertà e che possono comportare l'estradizione.
 2 Le Parti possono adottare altre misure nei confronti degli autori dei reati, quali:
 – il monitoraggio, o la sorveglianza della persona condannata;
 – la privazione della patria podestà, se l’interesse superiore del bambino, che può
comprendere la sicurezza della vittima, non può essere garantito in nessun altro modo.
 Articolo 46 – Circostanze aggravanti
 Le Parti adottano le misure legislative e di ogni altro tipo necessarie per garantire che le
seguenti circostanze, purché non siano già gli elementi costitutivi del reato, possano,
conformemente alle disposizioni pertinenti del loro diritto nazionale, essere considerate
come circostanze aggravanti nel determinare la pena per i reati stabiliti conformemente alla
presente Convenzione:
 a il reato è stato commesso contro l’attuale o l’ex coniuge o partner, come riconosciuto
dal diritto nazionale, da un membro della famiglia, dal convivente della vittima, o da
una persona che ha abusato della propria autorità;
 b il reato, o i reati connessi, sono stati commessi ripetutamente;
 c il reato è stato commesso contro una persona in circostanze di particolare vulnerabilità;
 d il reato è stato commesso su un bambino o in presenza di un bambino;
 e il reato è stato commesso da due o più persone che hanno agito insieme;
 f il reato è stato preceduto o accompagnato da una violenza di estrema gravità; 17

 g il reato è stato commesso con l’uso o con la minaccia di un’arma;
 h il reato ha provocato gravi danni fisici o psicologici alla vittima;
 i l’autore era stato precedentemente condannato per reati di natura analoga.
 Articolo 47 – Condanne pronunciate sul territorio di un’altra Parte contraente
 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per prevedere la possibilità
di prendere in considerazione, al momento della decisione relativa alla pena, le condanne
definitive pronunciate da un'altra Parte contraente in relazione ai reati previsti in base alla
presente Convenzione.
 Articolo 48 – Divieto di metodi alternativi di risoluzione dei conflitti o di misure
alternative alle pene obbligatorie
 1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo destinate a vietare i metodi alternativi
di risoluzione dei conflitti, tra cui la mediazione e la conciliazione, per tutte le forme di
violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione.
 2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo destinate a garantire che, se viene
inflitto il pagamento di una multa, sia debitamente presa in considerazione la capacità del
condannato di adempiere ai propri obblighi finanziari nei confronti della vittima.
Capitolo VI – Indagini, procedimenti penali, diritto procedurale e misure protettive
 Articolo 49 – Obblighi generali
 1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le indagini
e i procedimenti penali relativi a tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di
applicazione della presente Convenzione siano avviati senza indugio ingiustificato,
prendendo in considerazione i diritti della vittima in tutte le fasi del procedimento penale.
 2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo, in conformità con i principi
fondamentali in materia di diritti umani e tenendo conto della comprensione della violenza
di genere, per garantire indagini e procedimenti efficaci nei confronti dei reati stabiliti
conformemente alla presente Convenzione.
 Articolo 50 – Risposta immediata, prevenzione e protezione
1 Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per garantire che le autorità
incaricate dell’applicazione della legge affrontino in modo tempestivo e appropriato tutte le
forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione,
offrendo una protezione adeguata e immediata alle vittime.
2 Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo per garantire che le autorità incaricate
dell’applicazione della legge operino in modo tempestivo e adeguato in materia di
prevenzione e protezione contro ogni forma di violenza che rientra nel campo di
applicazione della presente Convenzione, ivi compreso utilizzando misure operative di
prevenzione e la raccolta delle prove. 18
 Articolo 51 – Valutazione e gestione dei rischi
 1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per consentire alle autorità
competenti di valutare il rischio di letalità, la gravità della situazione e il rischio di
reiterazione dei comportamenti violenti, al fine di gestire i rischi e garantire, se necessario,
un quadro coordinato di sicurezza e di sostegno.
 2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che la
valutazione di cui al parafrafo 1 prenda in considerazione, in tutte le fasi dell’indagine e
dell’applicazione delle misure di protezione, il fatto che l'autore di atti di violenza che
rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione possieda, o abbia accesso
ad armi da fuoco.
 Articolo 52 – Misure urgenti di allontanamento imposte dal giudice
 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le autorità
competenti si vedano riconosciuta la facoltà di ordinare all’autore della violenza domestica,
in situazioni di pericolo immediato, di lasciare la residenza della vittima o della persona in
pericolo per un periodo di tempo sufficiente e di vietargli l’accesso al domicilio della
vittima o della persona in pericolo o di impedirgli di avvicinarsi alla vittima. Le misure
adottate in virtù del presente articolo devono dare priorità alla sicurezza delle vittime o
delle persone in pericolo.
 Articolo 53 – Ordinanze di ingiunzione o di protezione
1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le
ordinanze di ingiunzione o di protezione possano essere ottenute dalle vittime di ogni forma
di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione.
2 Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per garantire che le
ordinanze di ingiunzione o di protezione di cui al paragrafo 1 siano:
 – concesse per una protezione immediata e senza oneri amministrativi o finanziari
eccessivi per la vittima;
 – emesse per un periodo specificato o fino alla loro modifica o revoca;
 – ove necessario, decise ex parte con effetto immediato;
 – disponibili indipendentemente, o contestualmente ad altri procedimenti giudiziari;
 – possano essere introdotte nei procedimenti giudiziari successivi.
3 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che la
violazione delle ordinanze di ingiunzione o di protezione emesse ai sensi del paragrafo 1 sia
oggetto di sanzioni penali o di altre sanzioni legali efficaci, proporzionate e dissuasive.
 Articolo 54 – Indagini e prove
 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che in qualsiasi
procedimento civile o penale, le prove relative agli antecedenti sessuale e alla condotta della
vittima siano ammissibili unicamente quando sono pertinenti e necessarie.
 Articolo 55 – Procedimenti d’ufficio e ex parte
 1 Le Parti si accertano che le indagini e i procedimenti penali per i reati stabiliti ai sensi degli
articoli 35, 36, 37, 38 e 39 della presente Convenzione non dipendano interamente da una 19
segnalazione o da una denuncia da parte della vittima quando il reato è stato commesso in
parte o in totalità sul loro territorio, e che il procedimento possa continuare anche se la
vittima dovesse ritrattare l’accusa o ritirare la denuncia.
 2 Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per garantire,
conformemente alle condizioni previste dal loro diritto interno, la possibilità per le
organizzazioni governative e non governative e per i consulenti specializzati nella lotta alla
violenza domestica di assistere e/o di sostenere le vittime, su loro richiesta, nel corso delle
indagini e dei procedimenti giudiziari relativi ai reati stabiliti conformemente alla presente
Convenzione.
 Articolo 56 – Misure di protezione
 1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo destinate a proteggere i diritti e gli
interessi delle vittime, compresi i loro particolari bisogni in quanto testimoni in tutte le fasi
delle indagini e dei procedimenti giudiziari, in particolare:
 a garantendo che siano protette, insieme alle loro famiglie e ai testimoni, dal rischio di
intimidazioni, rappresaglie e ulteriori vittimizzazioni;
 b garantendo che le vittime siano informate, almeno nei casi in cui esse stesse e la loro
famiglia potrebbero essere in pericolo, quando l’autore del reato dovesse evadere o
essere rimesso in libertà in via temporanea o definitiva;
 c informandole, nelle condizioni previste dal diritto interno, dei loro diritti e dei servizi a
loro disposizione e dell'esito della loro denuncia, dei capi di accusa, dell'andamento
generale delle indagini o del procedimento, nonché del loro ruolo nell’ambito del
procedimento e dell’esito del giudizio;
 d offrendo alle vittime, in conformità con le procedure del loro diritto nazionale, la
possibilità di essere ascoltate, di fornire elementi di prova e presentare le loro opinioni,
esigenze e preoccupazioni, direttamente o tramite un intermediario, e garantendo che i
loro pareri siano esaminati e presi in considerazione;
 e fornendo alle vittime un'adeguata assistenza, in modo che i loro diritti e interessi siano
adeguatamente rappresentati e presi in considerazione;
 f garantendo che possano essere adottate delle misure per proteggere la vita privata e
l'immagine della vittima;
 g assicurando, ove possibile, che siano evitati i contatti tra le vittime e gli autori dei reati
all’interno dei tribunali e degli uffici delle forze dell'ordine;
 h fornendo alle vittime, quando sono parti del processo o forniscono delle prove, i servizi
di interpreti indipendenti e competenti;
 i consentendo alle vittime di testimoniare in aula, secondo le norme previste dal diritto
interno, senza essere fisicamente presenti, o almeno senza la presenza del presunto
autore del reato, grazie in particolare al ricorso a tecnologie di comunicazione
adeguate, se sono disponibili.
 20
 2 Un bambino vittima e testimone di violenza contro le donne e di violenza domestica,
deve, se necessario, usufruire di misure di protezione specifiche, che prendano in
considerazione il suo interesse superiore.
 Articolo 57 – Gratuito patrocinio
 Le Parti garantiscono che le vittime abbiano diritto all'assistenza legale e al gratuito
patrocinio alle condizioni previste dal diritto interno.
 Articolo 58 – Prescrizione
 Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per garantire che il termine
di prescrizione per intentare un'azione penale relativa ai reati di cui agli articoli 36, 37, 38 e
39 della presente Convenzione sia prolungato per un tempo sufficiente e proporzionale alla
gravità del reato, per consentire alla vittima minore di vedere perseguito il reato dopo avere
raggiunto la maggiore età.
Capitolo VII – Migrazione e asilo
 Articolo 59 – Status di residente
 1 Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo per garantire che le vittime, il cui status
di residente dipende da quello del coniuge o del partner, conformemente al loro diritto
interno, possano ottenere, su richiesta, in caso di scioglimento del matrimonio o della
relazione, in situazioni particolarmente difficili, un titolo autonomo di soggiorno,
indipendentemente dalla durata del matrimonio o della relazione. Le condizioni per il
rilascio e la durata del titolo autonomo di soggiorno sono stabilite conformemente al diritto
nazionale.

 2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le vittime
possano ottenere la sospensione delle procedure di espulsione avviate perché il loro status
di residente dipendeva da quello del coniuge o del partner, conformemente al loro diritto
interno, al fine di consentire loro di chiedere un titolo autonomo di soggiorno.
 3 Le Parti rilasciano un titolo di soggiorno rinnovabile alle vittime, in una o in entrambe le
seguenti situazioni:
 a quando l'autorità competente ritiene che il loro soggiorno sia necessario in
considerazione della loro situazione personale;
 b quando l'autorità competente ritene che il loro soggiorno sia necessario per la loro
collaborazione con le autorità competenti nell’ambito di un’indagine o di procedimenti
penali.

 4 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le
vittime di un matrimonio forzato condotte in un altro paese al fine di contrarre
matrimonio, e che abbiano perso di conseguenza il loro status di residente del paese in
cui risiedono normalmente, possano recuperare tale status.
 Articolo 60 – Richieste di asilo basate sul genere 21
 1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che la violenza
contro le donne basata sul genere possa essere riconosciuta come una forma di persecuzione
ai sensi dell'articolo 1, A (2) della Convenzione relativa allo status dei rifugiati del 1951 e
come una forma di grave pregiudizio che dia luogo a una protezione complementare /
sussidiaria.
 2 Le Parti si accertano che un’interpretazione sensibile al genere sia applicata a ciascuno dei
motivi della Convenzione, e che nei casi in cui sia stabilito che il timore di persecuzione è
basato su uno o più di tali motivi, sia concesso ai richiedenti asilo lo status di rifugiato, in
funzione degli strumenti pertinenti applicabili.
 3 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per sviluppare procedure di
accoglienza sensibili al genere e servizi di supporto per i richiedenti asilo, nonché linee
guida basate sul genere e procedure di asilo sensibili alle questioni di genere, compreso in
materia di concessione dello status di rifugiato e di richiesta di protezione internazionale.
 Articolo 61 – Diritto di non-respingimento
 1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per il rispetto del principio
di non-respingimento, conformemente agli obblighi esistenti derivanti dal diritto
internazionale.
 2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le vittime
della violenza contro le donne bisognose di una protezione, indipendentemente dal loro
status o dal loro luogo di residenza, non possano in nessun caso essere espulse verso un
paese dove la loro vita potrebbe essere in pericolo o dove potrebbero essere esposte al
rischio di tortura o di pene o trattamenti inumani o degradanti.
Capitolo VIII – Cooperazione internazionale
 Articolo 62 – Principi generali
 1 Le Parti cooperano, in conformità con le disposizioni della presente Convenzione, e nel
rispetto dell’applicazione degli strumenti internazionali e regionali relativi alla
cooperazione in materia civile e penale, nonché degli accordi stipulati sulla base di
disposizioni legislative uniformi o di reciprocità e della propria legislazione nazionale, nel
modo più ampio possibile, al fine di:
 a prevenire, combattere e perseguire tutte le forme di violenza che rientrano nel campo
di applicazione della presente Convenzione;
 b proteggere e assistere le vittime;
 c condurre indagini o procedere penalmente per i reati previsti sulla base della presente
Convenzione;
 d applicare le pertinenti sentenze civili e penali pronunciate dalle autorità giudiziarie
delle Parti, ivi comprese le ordinanze di protezione.
 2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le vittime
di un reato determinato ai sensi della presente Convenzione e commesso sul territorio di 22
una Parte diversa da quella in cui risiedono possano presentare denuncia presso le autorità
competenti del loro Stato di residenza.
 3 Se una Parte che subordina all’esistenza di un trattato la mutua assistenza giudiziaria in
materia penale, l’estradizione o l’esecuzione delle sentenze civili o penali pronunciate da
un’altra Parte contraente alla presente Convenzione riceve una richiesta di cooperazione in
materia giudiziaria da una Parte con la quale non ha ancora concluso tale trattato, può
considerare la presente Convenzione come la base giuridica per la mutua assistenza in
materia penale, di estradizione, di esecuzione delle sentenze civili o penali pronunciate
dall’altra Parte riguardanti i reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione.
 4 Le Parti si sforzano di integrare, se del caso, la prevenzione e la lotta contro la violenza nei
confronti delle donne e la violenza domestica nei programmi di assistenza allo sviluppo
condotti a favore di paesi terzi, compresa la conclusione di accordi bilaterali e multilaterali
con paesi terzi, al fine di facilitare la protezione delle vittime, conformemente all’articolo 18,
paragrafo 5.
 Articolo 63 – Misure relative alle persone in pericolo
 Quando una Parte, sulla base delle informazioni a sua disposizione, ha seri motivi di
pensare che una persona possa essere esposta in modo immediato al rischio di subire uno
degli atti di violenza di cui agli Articoli 36, 37, 38 e 39 della presente Convenzione sul
territorio di un’altra Parte, la Parte che dispone di tale informazione è incoraggiata a
trasmetterla senza indugio all’altra Parte, al fine di garantire che siano prese le misure di
protezione adeguate. Tale informazione deve includere, se del caso, delle indicazioni sulle
disposizioni di protezione esistenti a vantaggio della persona in pericolo.
 Articolo 64 – Informazioni
 1 La Parte richiesta deve rapidamente informare la Parte richiedente dell'esito finale
dell’azione intrapresa ai sensi del presente capitolo. La Parte richiesta deve inoltre
informare senza indugio la Parte richiedente di qualsiasi circostanza che renda impossibile
l'esecuzione dell’azione ipotizzata o che possa ritardarla in modo significativo.
 2 Una Parte può, nei limiti delle disposizioni del suo diritto interno, senza richiesta
preliminare, trasferire a un’altra Parte le informazioni ottenute nell’ambito delle proprie
indagini, qualora ritenga che la divulgazione di tali informazioni possa aiutare la Parte che
le riceve a prevenire i reati penali stabiliti ai sensi della presente Convenzione o ad avviare o
proseguire le indagini o i procedimenti relativi a tali reati penali, o che tale divulgazione
possa suscitare una richiesta di collaborazione formulata da tale Parte, conformemente al
presente capitolo.
 3 Una Parte che riceve delle informazioni conformemente al precedente paragrafo 2 deve
comunicarle alle proprie autorità competenti, in modo che possano essere avviati dei
procedimenti se sono considerati appropriati, o che tale informazione possa essere presa in
considerazione nei procedimenti civili o penali pertinenti.
 Articolo 65 – Protezione dei dati
I dati personali sono conservati e utilizzati conformemente agli obblighi assunti dalle Parti
alla Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato dei
dati a carattere personale (STE n° 108). 23
Capitolo IX – Meccanismo di controllo
Articolo 66 – Gruppo di esperti sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e
la violenza domestica
 1 Il Gruppo di esperti sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza
domestica (di seguito "GREVIO") è incaricato di vigilare sull'attuazione della presente
Convenzione da parte delle Parti contraenti.
 2 Il GREVIO è composto da un minimo di 10 membri a un massimo di 15 membri, nel rispetto
del criterio dell’equilibrio tra i sessi e di un’equa ripartizione geografica e dell’esigenza di
competenze multidisciplinari. I suoi membri sono eletti dal Comitato delle Parti tra i
candidati designati dalle Parti con un mandato di quattro anni, rinnovabile una volta, e sono
scelti tra i cittadini delle Parti.
 3 L’elezione iniziale di 10 membri deve aver luogo entro un anno dalla data dell’entrata in
vigore della presente Convenzione. L'elezione dei cinque membri supplementari si svolge
dopo la venticinquesima ratifica o adesione.
 4 L’elezione dei membri del GREVIO deve essere basata sui seguenti principi:
a. devono essere selezionati mediante una procedura trasparente tra personalità di
elevata moralità, note per la loro competenza in materia di diritti umani,
uguaglianza tra i sessi, contrasto alla violenza sulle donne e alla violenza
domestica o assistenza e protezione alle vittime, o devono essere in possesso di
una riconosciuta esperienza professionale nei settori oggetto della presente
Convenzione;
b. il GREVIO non può comprendere più di un cittadino del medesimo Stato;
c. devono rappresentare i principali sistemi giuridici;
d. devono rappresentare gli organi e i soggetti competenti nel campo della violenza
contro le donne e la violenza domestica;
e. devono partecipare a titolo individuale e devono essere indipendenti e imparziali
nell’esercizio delle loro funzioni, e devono rendersi disponibili ad adempiere ai
loro compiti in maniera efficace.
 5. La procedura per l'elezione dei membri del GREVIO è determinata dal Comitato dei
Ministri del Consiglio d'Europa, previa consultazione e unanime consenso delle Parti entro
sei mesi dall'entrata in vigore della presente Convenzione.
 6 Il GREVIO adotta il proprio regolamento interno.
 7 I membri del GREVIO e gli altri membri delle delegazioni incaricate di compiere le visite nei
paesi, come stabilito all'articolo 68, paragrafi 9 e 14, godono dei privilegi e immunità
previsti nell’allegato alla presente Convenzione.
 Articolo 67 – Comitato delle Parti 24
 1 Il Comitato delle Parti è composto dai rappresentanti delle Parti alla Convenzione.
 2 Il Comitato delle Parti è convocato dal Segretario Generale del Consiglio d'Europa. La sua
prima riunione deve avere luogo entro un anno dall'entrata in vigore della presente
Convenzione, allo scopo di eleggere i membri del GREVIO. Si riunisce successivamente su
richiesta di almeno un terzo delle Parti, del Presidente del Comitato delle Parti o del
Segretario Generale.
 3 Il Comitato delle Parti adotta il proprio regolamento interno.
 Articolo 68 – Procedura
1 Le Parti presentano al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, sulla base di un
questionario preparato dal GREVIO, un rapporto sulle misure legislative e di altro tipo
destinate a dare attuazione alle disposizioni della presente Convenzione, che dovrà essere
esaminato da parte del GREVIO.
2 Il GREVIO esamina il rapporto presentato conformemente al paragrafo 1 con i
rappresentanti della Parte interessata.
3 La procedura di valutazione ulteriore sarà divisa in cicli, la cui durata è determinata dal
GREVIO. All’inizio di ogni ciclo, il GREVIO seleziona le disposizioni specifiche sulle quali
sarà basata la procedura di valutazione e invia all’uopo un questionario.
4 Il GREVIO definisce i mezzi adeguati per procedere a tale valutazione. Può in particolare
adottare un questionario per ciascuno dei cicli, che serve da base per la valutazione
dell’applicazione della Convenzione da parte delle Parti contraenti. Il suddetto questionario
è inviato a tutte le Parti. Le Parti rispondono al suddetto questionario e a qualsiasi altra
eventuale richiesta di informazioni da parte del GREVIO.
5 Il GREVIO può ricevere informazioni riguardanti l'attuazione
Titolo: Re:Convenzione di Istanbul - "Prevenzione e lotta alla violenza sulle donne"
Inserito da: Angelo - Marzo 04, 2015, 17:45:47 pm
Veramente inquietante la parte finale della Convenzione di Istanbul. Gli esperti di "femminismo", "violenza di genere", sono al di sopra della legge... Come cazzo hanno fatto i nostri politici a firmare una cosa del genere?

Vi prendo qualche citazione. E ricordate, cari lettori occasionali e non, care femministe vendute, cari femministielli da cortile, cari SERVI dei vari padroni, che io non dimentico le vostre esultanze e il vostro appoggio a questi trattati totalmente antidemocratici oltre che discriminatori. Avete esultato per questa nuova forma di fascismo e prima o poi i nodi verranno al pettine e non vi RICICLERETE come "paladini della libertà"...  :shifty:

Capitolo IX – Meccanismo di controllo
Articolo 66 – Gruppo di esperti sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e
la violenza domestica
 1 Il Gruppo di esperti sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza
domestica (di seguito "GREVIO") è incaricato di vigilare sull'attuazione della presente
Convenzione da parte delle Parti contraenti.





Allegato – Privilegi e immunità (Articolo 66)
1 Il presente allegato si applica ai membri del GREVIO citati all’Articolo 66 della
Convenzione, come pure agli altri membri delle delegazioni incaricate di compiere le visite
nei paesi. Ai fini del presente allegato, l’espressione “altri membri delle delegazioni
incaricate di compiere le visite nel paese” comprende gli esperti nazionali indipendenti e gli
specialisti di cui all’Articolo 68, paragrafo 9 della Convenzione, i funzionari del Consiglio
d’Europa e gli interpreti reclutati dal Consiglio d’Europa che accompagnano il GREVIO nel
corso delle sue visite nel paese.
2 I membri del GREVIO e gli altri membri delle delegazioni incaricate di compiere le visite nel
paese, nell’esercizio delle loro funzioni legate alla preparazione e all’esecuzione delle visite e
del seguito che verrà loro dato, nonché dei viaggi collegati a tali funzioni, godranno dei
seguenti privilegi e immunità:
 a immunità dall’arresto o dalla detenzione e dal sequesto del loro bagaglio personale e
immunità da ogni procedimento legale, di qualsiasi tipo, per le parole o gli scritti e gli
atti da loro compiuti in veste ufficiale;
 b esenzione da eventuali restrizioni alla loro libertà di movimento relativa all’uscita e
all’ingresso nel loro paese di residenza e all’ingresso e all’uscita dal paese in cui
esercitano le loro funzioni, e da ogni formalità di registrazione degli stranieri nei paesi
visitati o attraversati nell'esercizio delle loro funzioni.
 3 Nel corso dei viaggi effettuati nell'esercizio delle loro funzioni, saranno accordate ai membri
del GREVIO e agli altri membri delle delegazioni incaricate di compiere le visite nel paese le
stesse agevolazioni in materia di dogana e di controllo dei cambi concesse ai rappresentanti
dei governi stranieri in missione ufficiale temporanea.
 4 I documenti relativi alla valutazione dell'applicazione della Convenzione trasportati dai
membri del GREVIO e dagli altri membri delle delegazioni incaricate di compiere le visite
nel paese sono inviolabili nella misura in cui riguardano l'attività del GREVIO. Nessuna
misura di intercettazione o di censura potrà essere applicata alla corrispondenza ufficiale
del GREVIO o alle comunicazioni ufficiali dei membri del GREVIO e degli altri membri
delle delegazioni incaricate di compiere le visite nel paese.
 5 Al fine di garantire ai membri del GREVIO e agli altri membri delle delegazioni incaricate di
compiere le visite nel paese una completa libertà di parola e una completa indipendenza
nello svolgimento delle loro funzioni, l'immunità da procedimenti legali rispetto alle parole
pronunciate o agli scritti e a tutti gli atti da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni
continuerà ad essere accordata anche allo scadere del loro mandato.
 6 I privilegi e le immunità sono concessi alle persone di cui al paragrafo 1 del presente
allegato non per loro vantaggio personale, bensì per garantire l'esercizio indipendente delle
loro funzioni nell'interesse del GREVIO. La revoca delle immunità concesse alle persone di
cui al paragrafo 1 del presente allegato è pronunciata dal Segretario Generale del Consiglio
d'Europa, in tutti i casi in cui, a suo parere, l'immunità potrebbe ostacolare il corso della
giustizia e tale immunità potrebbe essere sospesa senza arrecare pregiudizio agli interessi
del GREVIO
Titolo: Re:Convenzione di Istanbul - "Prevenzione e lotta alla violenza sulle donne"
Inserito da: Angelo - Marzo 04, 2015, 17:55:18 pm
Adesso, care femministe, PALADINE DEL FASCISMO IN SALSA EUROPOIDE, CAMERIERE E MERCENARIE INTELLETTUALI CHE VI SIETE VENDUTE E AVETE TRADITO I VOSTRI STESSI FAMILIARI PER UN POSTO FISSO, cosa succederà quando sempre più persone sapranno che siete complici dello schifo attuale?
Da chi vi farete aiutare quando la fame aumenterà? Chi vi salverà dalle vostre colpe? Quale padre di famiglia senza lavoro a causa di leggi femministe che leggerà le vostre esultanze di fronte alla firma del servile e ignobile governo italiano vi perdonerà?
E, CARE FEMMINISTE,  IL VOSTRO FIGLIO MASCHIO, APPENA VEDRA' LO SCHIFO DI CONVENZIONE CHE AVETE FIRMATO, VI POTRA' PERDONARE DOPO CHE LO AVETE RESO UN CITTADINO DI SERIE B?

Titolo: Re:Convenzione di Istanbul - "Prevenzione e lotta alla violenza sulle donne"
Inserito da: Angelo - Marzo 22, 2015, 18:25:26 pm
Pare che al peggio non ci sia fine, guardate qui...

https://www.change.org/p/al-presidente-del-consiglio-matteo-renzi-alla-consigliera-per-le-pari-opportunit%C3%A0-giovanna-martelli-noi-desideriamo-che-il-governo-italiano-presenti-quale-candidatura-italiana-per-il-grevio-l-avvocata-barbara-spinelli?utm_campaign=responsive_friend_inviter_chat&utm_medium=facebook&utm_source=share_petition&recruiter=51581141


Barbara Spinelli (che è una giurista, e non l'omonima giornalista parlamentare europea) rappresenta una garanzia di professionalità e trasparenza per l’Italia e per l’applicazione della Convenzione sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica - meglio nota come "Convenzione di Istanbul".

Barbara Spinelli è una giovane avvocata, attivista peri diritti umani, da dieci anni in prima linea per la difesa dei diritti delle donne. E’ stata la principale promotrice in Italia l’utilizzo del concetto di femminicidio, spiegandone le origini e la valenza politica nel libro “Femminicidio. Dalla denuncia sociale al riconoscimento giuridico internazionale” (Franco Angeli 2008), seguito da numerose altre pubblicazioni in materia. Nel 2006 per i Giuristi Democratici ha tradotto e divulgato le raccomandazioni del Comitato CEDAW all’Italia, sensibilizzando la società civile e le Istituzioni rispetto al necessario rispetto delle obbligazioni internazionali nelle decisioni nazionali, sia sul piano legislativo che politico, in materia di pari opportunità.

Barbara Spinelli infatti è stata la prima a parlare di “responsabilità di Stato” per l’inadeguatezza delle politiche di prevenzione e contrasto al femminicidio, e dal 2006 ad oggi ha avuto un ruolo centrale di impulso sia a livello nazionale che internazionale affinché le Istituzioni prendessero coscienza che la violenza maschile sulle donne è una violazione dei diritti umani e le riforme in materia non possono essere affrontate ideologicamente ma devono costituire l’attuazione delle obbligazioni internazionali assunte in materia.

Sia nel 2007 che nel 2013 ha presentato in audizione davanti alla Commissione Giustizia della Camera le note critiche e le proposte di emendamenti alle riforme legislative in materia di violenza sulle donne. (http://www.giuristidemocratici.it/post/20070627101134/post_html ehttp://www.giuristidemocratici.it/post/20130909092237/post_html).

La sua attività è caratterizzata da un costante elaborazione teorica in cui riporta gli ostacoli e le sfide da affrontare per far vivere i diritti umani delle donne nella pratica. Ed infatti tiene numerose formazioni professionali ad avvocati, forze dell’ordine, assistenti sociali, insegnanti, ma anche letture universitarie ed incontri pubblici in materia di femmicidio, femminicidio, violenza nelle relazioni di intimità, matrimoni forzati, persecuzione basata sul genere, e sulla attuazione in ambito nazionale dei trattati internazionali in materia di diritti delle donne.

Nell’ambito della Piattaforma di ONG “Lavori in corsa: 30 anni di CEDAW” ha curato e coordinato nel 2010 la redazione del Rapporto Ombra sulla implementazione della CEDAW in Italia, e lo ha presentato all’ONU nel corso della 49ma sessione del Comitato CEDAW .Ha anche collaborato alla redazione del Rapporto Ombra HRI sull’implementazione in Italia degli articoli 2 e 12 CEDAW relativamente alla dipendenza femminile dalle droghe e al sistema di giustizia penale.   

 E’  stata stata invitata come esperta europea sul femminicidio dalla Relatrice Speciale ONU contro la violenza sulle donne nel seminario di esperte sugli omicidi di donne basati sul genere a New York all’ONU il 12.10.2011. Lì ha presentato il dossier “Femmicidio e femminicidio in Europa. Gli omicidi di genere quale esito di violenza nelle relazioni di intimità”.

Nel 2012 è stata punto di contatto ufficiale per le ONG nella visita in Italia della Relatrice Speciale dell’ONU contro la violenza sulle donne.

Nel 2013 è stata convocata da UNODC come esperta indipendente nel gruppo di lavoro per l’identificazione di linee guida per l’implementazione della Risoluzione adottata dall’Assemblea Generale ONU n. 65/228,  in materia di risposta del sistema penale alla violenza maschile sulle donne.

 Ha partecipato come relatrice in numerosi eventi di carattere internazionale, sia come esperta indipendente in materia di femminicidio, sia in rappresentanza di IADL (Associazione internazionale avvocati democratici) alla CSW e al Consiglio per i diritti umani.

Per la sua indipendenza, per la sua conoscenza teorica, il suo attivismo e la sua applicazione in concreto dei diritti delle donne, per la sua capacità di dialogo con realtà istituzionali, associative e di movimento, chiediamo che sia lei a rappresentare l'Italia nel GREVIO.
Titolo: Re:Convenzione di Istanbul - "Prevenzione e lotta alla violenza sulle donne"
Inserito da: Angelo - Marzo 22, 2015, 18:30:46 pm
Cioè alcuni italiani sostengono Barbara Spinelli come membro del GREVIO... :doh: :doh: :doh: :doh:

Non c'è limite all'imbecillità maschile ed umana. Pensavo di aver visto nella mia vita masse di deficienti, ma arrivare a chiedere che una come la Spinelli (avvocata femminista e molto attenta alle voci che circolano su internet...  :shifty: ) diventi membro di un comitato di intoccabili (rileggere qualche post sopra i privilegi che hanno i membri del GREVIO) non so come qualificarlo.

Titolo: Re:Convenzione di Istanbul - "Prevenzione e lotta alla violenza sulle donne"
Inserito da: ilmarmocchio - Marzo 23, 2015, 21:15:15 pm
Cioè alcuni italiani sostengono Barbara Spinelli come membro del GREVIO... :doh: :doh: :doh: :doh:

Non c'è limite all'imbecillità maschile ed umana. Pensavo di aver visto nella mia vita masse di deficienti, ma arrivare a chiedere che una come la Spinelli (avvocata femminista e molto attenta alle voci che circolano su internet...  :shifty: ) diventi membro di un comitato di intoccabili (rileggere qualche post sopra i privilegi che hanno i membri del GREVIO) non so come qualificarlo.

e giù soldi
 :doh: