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La deposizione della "vittima" e' prova!

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Massimo:
Ancora meglio: filmi e registri i suoi mugolii e i suoi amplessi e poi le fai capire che dare seguito alla
denuncia di molestie non le conviene.

ilmarmocchio:
Abbiamo una magistratura cheritiene di prevedere i terremoti e sa, al contrario di ttutti, che i cellulari causano il cancro.
in ppiù mettiamoci la deriva femminista.
e poi c'è chi difende i magistrati...

Cad.:
Però è la legge che non vieta che possa essere assunta come prova la sola testimonianza di chi accusa senza riscontri esterni, effettivamente i giudici hanno applicato ciò che la legge consente.
E' a livello legislativo che nello specifico caso possono porre modifiche.

-----

Chi querela un innocente (calunnia), quando sarà poi chiamato a testimoniare (e la sua deposizione può essere prova per la condanna), dovrà sì rispondere secondo verità ma se mente non sarà punibile per falsa testimonianza perchè ha il diritto di non autoaccusarsi in quanto se non dovesse reiterare nella falsa accusa, ma dichiarasse il vero, potrebbe essere accusato di calunnia.
E' un po' un paradosso, sotto giuramento deve dire la verità ma se non lo fa non è punibile. Se a un obbligo non ottemperato non succede una specifica sanzione che obbligo è?
Questo dovrebbe, a mio modestissimo avviso, far sorgere un dubbio a se stante sull'attendibilità della testimonianza della stessa persona che ha proposto la querela.

ilmarmocchio:

--- Citazione da: Cad. - Ottobre 24, 2012, 18:16:20 pm ---Però è la legge che non vieta che possa essere assunta come prova la sola testimonianza di chi accusa senza riscontri esterni, effettivamente i giudici hanno applicato ciò che la legge consente.
E' a livello legislativo che nello specifico caso possono porre modifiche.

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Chi querela un innocente (calunnia), quando sarà poi chiamato a testimoniare (e la sua deposizione può essere prova per la condanna), dovrà sì rispondere secondo verità ma se mente non sarà punibile per falsa testimonianza perchè ha il diritto di non autoaccusarsi in quanto se non dovesse reiterare nella falsa accusa, ma dichiarasse il vero, potrebbe essere accusato di calunnia.
E' un po' un paradosso, sotto giuramento deve dire la verità ma se non lo fa non è punibile. Se a un obbligo non ottemperato non succede una specifica sanzione che obbligo è?
Questo dovrebbe, a mio modestissimo avviso, far sorgere un dubbio a se stante sull'attendibilità della testimonianza della stessa persona che ha proposto la querela.

--- Termina citazione ---

post importantissimo.
tu sei laureato in legge ?

ilmarmocchio:
http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_16526.asp


La Corte di Cassazione, con sentenza n.37840 del 16 settembre 2014, ha ricordato che possono bastare le dichiarazioni della vittima per dimostrare che c'è stata violenza sessuale.

Sta di fatto che questo tipo di reato generalmente si consuma senza la presenza di testimoni e tutto deve quindi ruotare sull'attendibilità delle dichiarazioni rese dalla vittima.

Senza dubbio la questione è molto delicata e comporta non pochi problemi.
Il giudice in questi casi deve compiere una analisi attenta del racconto della vittima e delle circostanze indicate, considerando che potrebbero emergere contraddizioni oppure omissioni anche da parte dell'imputato.

Già in precedenza la stessa Cassazione (sentenza del 16/05/2014 n. 30563), aveva enunciato un principio analogo spiegando che quando si tratta di accertare reati di natura sessuale la deposizione della persona offesa anche se non può essere equiparata quella di un testimone, "può essere assunta anche da sola come fonte di prova della colpevolezza, ove venga sottoposta ad un'indagine positiva sulla credibilità soggettiva ed oggettiva di chi l'ha resa, dato che in tale contesto processuale il più delle volte l'accertamento dei fatti dipende necessariamente dalla valutazione del contrasto delle opposte versioni di imputato e parte offesa, soli protagonisti dei fatti, in assenza, non di rado, anche di riscontri oggettivi o di altri elementi atti ad attribuire maggiore credibilità, dall'esterno, all'una o all'altra tesi".

Per quanto riguarda gli eventuali riscontri oggettivi la Cassazione in un precedente del 2009 (sentenza 28 aprile 2009, n. 17831)  aveva considerato rilevante, ad esempio, il fatto che la vittima avesse descritto un tatuaggio dell'autore del reato.
Da ultimo non va trascurata la documentazione medica che il Giudice può prendere in considerazione come ulteriore elemento di valutazione del caso.

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