Autore Topic: La deposizione della "vittima" e' prova!  (Letto 24671 volte)

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Offline Cassiodoro

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La deposizione della "vittima" e' prova!
« il: Novembre 24, 2009, 22:20:50 pm »
La deposizione della "vittima" e' prova!

"In tema di reati sessuali, poiché la testimonianza della persona offesa è spesso unica fonte del convincimento del giudice, è essenziale la valutazione circa l'attendibilità del teste; tale giudizio, essendo di tipo fattuale, ossia di merito, in quanto attiene il modo di essere della persona escussa, può essere effettuato solo attraverso la dialettica dibattimentale, mentre è precluso in sede di legittimità, specialmente quando il giudice del merito abbia fornito una spiegazione plausibile della sua analisi probatoria ai fini della formazione del libero convincimento del giudice, ben può tenersi conto delle dichiarazioni della parte offesa, la cui testimonianza, ove ritenuta intrinsecamente attendibile, costituisce una vera e propria fonte di prova, sulla quale può essere, anche esclusivamente, fondata l'affermazione di colpevolezza dell'imputato, "
http://www.altalex.com/index.php?idu=16154&cmd5=5279f21fd7b8d865396d024c51cdf3d5&idnot=48090
« Ultima modifica: Novembre 25, 2009, 19:10:09 pm da Cassiodoro »
"Sì, sull’orlo del baratro ha capito la cosa più importante" - "Ah sì? E cosa ha capito?" - "Che vola solo chi osa farlo"

Offline Cassiodoro

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Re: La deposizione della "vittima" e' prova!
« Risposta #1 il: Novembre 25, 2009, 19:09:01 pm »
http://www.altalex.com/index.php?idnot=7197
Considerazioni sulla testimonianza resa dalla parte offesa costituitasi parte civile
La pronuncia della Corte Costituzionale.

In data 23 febbraio 2004, la Corte Costituzionale si è pronunciata sulla legittimità costituzionale dell’art.497 comma 2 c.p.p..

Con l’ordinanza n.82/2004, la Corte ha respinto il ricorso sollevato, con riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Venezia, sezione distaccata di Portogruaro, con il quale si denunciava la violazione dei predetti articoli costituzionali in quanto nell’art.497 comma 2 c.p.p., non si prevedeva il divieto di esaminare come testimone la persona offesa dal reato costituita come parte civile, con la conseguenza di sottoporla, nonostante sia interessata all’esito del giudizio, all’obbligo di dire la verità e di prestare “giuramento”, così consentendo “di fatto, che la prova della colpevolezza dell’imputato si basi esclusivamente o quasi esclusivamente sulle sue dichiarazioni”........................
......................................
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Offline Cassiodoro

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Re:La deposizione della "vittima" e' prova!
« Risposta #2 il: Ottobre 23, 2012, 07:19:06 am »
http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_12626.asp

Cassazione: va condannato medico .......... per la prova basta la parola di lei


La Corte di Cassazione, con sentenza n. 40143 dell'11 ottobre 2012, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da un medico avverso la sentenza della Corte d'Appello che, confermando la sentenza del giudice di prime cure, lo aveva dichiarato colpevole del reato di violenza sessuale perché, "in violazione dei doveri connessi alla funzione di medico incaricato di effettuare la visita fiscale ad una lavoratrice presso il suo domicilio, approfittando della sorpresa della vittima e della fiducia riposta in ragione del ruolo, con violenza (consistita nell'appoggiare terminata la visita medica una mano dietro la schiena della vittima chiedendole dove avesse dolore, nel massaggiarle il fondoschiena ed i fianchi fino alla parte bassa del ventre, nonché nello strofinarsi sul corpo della donna, nonostante le proteste della stessa, che a più riprese tentava di baciare) la costringeva a subire atti sessuali".

La Suprema Corte - ricordando che per costante giurisprudenza, è ben possibile che il giudice tragga il proprio convincimento circa la responsabilità dell'imputato anche dalle sole dichiarazioni rese dalla persona offesa, sempre che sia sottoposta a vaglio positivo circa la sua attendibilità e senza la necessità di applicare le regole probatorie di cui all'art. 192, c. 3 e 4 c.p.p., le quali richiedono la presenza di riscontri esterni - afferma che "facendo applicazione del principio sopra richiamato, la sentenza impugnata ha evidenziato come le dichiarazioni rese dalla persona offesa siano risultate chiare e precise nella complessiva dichiarazione dei fatti, nonché logiche e coerenti e prive di elementi di incertezza, valutandone la coerenza interna ed escludendo qualsiasi motivo di rancore nei confronti dell'imputato dal momento che in occasione del controllo fiscale, il medico aveva confermato lo stato di malattia e l'inidoneità della donna a riprendere il lavoro, con una prognosi di sette giorni".
Confermata, dunque, la condanna ad un anno e otto mesi di reclusione per il medico.
(19/10/2012 - L.S.)

Fonte: Cassazione: va condannato medico che palpeggia la paziente sopo visita medica. E per la prova basta la parola di lei
(StudioCataldi.it)
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Offline Massimo

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Re:La deposizione della "vittima" e' prova!
« Risposta #3 il: Ottobre 23, 2012, 13:30:58 pm »
Tanto tuonò che piovve! A forza di PRETENDERE che la parola di una donna costituisca una prova
i leccavulve della Corte di Cassazione lo hanno concesso. E' una prova ulteriore dell'efficacia della
propaganda femminista. E di quanto sia necessaria e urgente una CONTROPROPAGANDA. E alla svelta!!!

Offline cancellatow

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Re:La deposizione della "vittima" e' prova!
« Risposta #4 il: Ottobre 23, 2012, 13:52:18 pm »
O si cominceranno le azioni al contrario
Vai a casa di una o sali in macchina con una e quando esci la denunci per molestie prima che lo faccia lei :doh:



Offline Massimo

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Re:La deposizione della "vittima" e' prova!
« Risposta #5 il: Ottobre 23, 2012, 14:13:47 pm »
Ancora meglio: filmi e registri i suoi mugolii e i suoi amplessi e poi le fai capire che dare seguito alla
denuncia di molestie non le conviene.

Offline ilmarmocchio

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Re:La deposizione della "vittima" e' prova!
« Risposta #6 il: Ottobre 24, 2012, 10:26:48 am »
Abbiamo una magistratura cheritiene di prevedere i terremoti e sa, al contrario di ttutti, che i cellulari causano il cancro.
in ppiù mettiamoci la deriva femminista.
e poi c'è chi difende i magistrati...

Offline Cad.

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Re:La deposizione della "vittima" e' prova!
« Risposta #7 il: Ottobre 24, 2012, 18:16:20 pm »
Però è la legge che non vieta che possa essere assunta come prova la sola testimonianza di chi accusa senza riscontri esterni, effettivamente i giudici hanno applicato ciò che la legge consente.
E' a livello legislativo che nello specifico caso possono porre modifiche.

-----

Chi querela un innocente (calunnia), quando sarà poi chiamato a testimoniare (e la sua deposizione può essere prova per la condanna), dovrà sì rispondere secondo verità ma se mente non sarà punibile per falsa testimonianza perchè ha il diritto di non autoaccusarsi in quanto se non dovesse reiterare nella falsa accusa, ma dichiarasse il vero, potrebbe essere accusato di calunnia.
E' un po' un paradosso, sotto giuramento deve dire la verità ma se non lo fa non è punibile. Se a un obbligo non ottemperato non succede una specifica sanzione che obbligo è?
Questo dovrebbe, a mio modestissimo avviso, far sorgere un dubbio a se stante sull'attendibilità della testimonianza della stessa persona che ha proposto la querela.

Offline ilmarmocchio

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Re:La deposizione della "vittima" e' prova!
« Risposta #8 il: Ottobre 24, 2012, 20:36:57 pm »
Però è la legge che non vieta che possa essere assunta come prova la sola testimonianza di chi accusa senza riscontri esterni, effettivamente i giudici hanno applicato ciò che la legge consente.
E' a livello legislativo che nello specifico caso possono porre modifiche.

-----

Chi querela un innocente (calunnia), quando sarà poi chiamato a testimoniare (e la sua deposizione può essere prova per la condanna), dovrà sì rispondere secondo verità ma se mente non sarà punibile per falsa testimonianza perchè ha il diritto di non autoaccusarsi in quanto se non dovesse reiterare nella falsa accusa, ma dichiarasse il vero, potrebbe essere accusato di calunnia.
E' un po' un paradosso, sotto giuramento deve dire la verità ma se non lo fa non è punibile. Se a un obbligo non ottemperato non succede una specifica sanzione che obbligo è?
Questo dovrebbe, a mio modestissimo avviso, far sorgere un dubbio a se stante sull'attendibilità della testimonianza della stessa persona che ha proposto la querela.

post importantissimo.
tu sei laureato in legge ?

Offline ilmarmocchio

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basta la denuncia
« Risposta #9 il: Settembre 22, 2014, 17:49:51 pm »
http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_16526.asp


La Corte di Cassazione, con sentenza n.37840 del 16 settembre 2014, ha ricordato che possono bastare le dichiarazioni della vittima per dimostrare che c'è stata violenza sessuale.

Sta di fatto che questo tipo di reato generalmente si consuma senza la presenza di testimoni e tutto deve quindi ruotare sull'attendibilità delle dichiarazioni rese dalla vittima.

Senza dubbio la questione è molto delicata e comporta non pochi problemi.
Il giudice in questi casi deve compiere una analisi attenta del racconto della vittima e delle circostanze indicate, considerando che potrebbero emergere contraddizioni oppure omissioni anche da parte dell'imputato.

Già in precedenza la stessa Cassazione (sentenza del 16/05/2014 n. 30563), aveva enunciato un principio analogo spiegando che quando si tratta di accertare reati di natura sessuale la deposizione della persona offesa anche se non può essere equiparata quella di un testimone, "può essere assunta anche da sola come fonte di prova della colpevolezza, ove venga sottoposta ad un'indagine positiva sulla credibilità soggettiva ed oggettiva di chi l'ha resa, dato che in tale contesto processuale il più delle volte l'accertamento dei fatti dipende necessariamente dalla valutazione del contrasto delle opposte versioni di imputato e parte offesa, soli protagonisti dei fatti, in assenza, non di rado, anche di riscontri oggettivi o di altri elementi atti ad attribuire maggiore credibilità, dall'esterno, all'una o all'altra tesi".

Per quanto riguarda gli eventuali riscontri oggettivi la Cassazione in un precedente del 2009 (sentenza 28 aprile 2009, n. 17831)  aveva considerato rilevante, ad esempio, il fatto che la vittima avesse descritto un tatuaggio dell'autore del reato.
Da ultimo non va trascurata la documentazione medica che il Giudice può prendere in considerazione come ulteriore elemento di valutazione del caso.

Offline Angelo

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Re:basta la denuncia
« Risposta #10 il: Settembre 22, 2014, 19:11:16 pm »
Abominio giuridico convalidato dai soliti prostituti al governo. Macchine ed ingranaggi del sistema non dotati di spina dorsale e non dotati di dignità. Però la crisi avanza, io giro in strada e vedo sempre più fame...
Fuochi verranno attizzati per testimoniare che due più due fa quattro.

Gilbert Keith Chesterton

Offline Eric Lauder

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Re:basta la denuncia
« Risposta #11 il: Settembre 22, 2014, 19:20:27 pm »
Però, scritta così, sembra che non ci sia una vera inversione dell'onere della prova.
I don't like Misandry because I don't feel myself inferior to females, and I believe in Equality

Value of a MAN isn't the usefulness that women get from HIM

No woman can make a MAN feel ashamed without HIS consent.

The MAN cries, the misandrist piss from her eyes.

Offline ilmarmocchio

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Re:basta la denuncia
« Risposta #12 il: Settembre 22, 2014, 23:15:25 pm »
Però, scritta così, sembra che non ci sia una vera inversione dell'onere della prova.

poco ci manca

Offline Cad.

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Re:basta la denuncia
« Risposta #13 il: Settembre 23, 2014, 12:54:24 pm »
poco ci manca

Secondo me non è questione di "inversione dell'onere della prova" ma di cosa si è deciso che è prova.

Ad oggi, se ritenuta attendibile, è prova la sola testimonianza della vittima del reato; la versione dei fatti dell'accusato non è prova, quindi si troverà nella situazione di dover lui smontare le accuse ossia farle ritenere inattendibili.


Hanno una frase in comune questi articoli, in teoria non dovrebbe esserci....

http://violenza-donne.blogspot.it/2009/06/rovigo-accusato-di-tentata-violenza.html

http://www.unionesarda.it/articoli/articolo/289801

http://www.caleno24ore.it/wordpress/1496/violenza-sessuale-settantacinquenne-viene-assolto-in-primo-grado-perche-il-fatto-non-sussiste.html

http://giornalelucano.com/2014/01/29/accusato-di-maltrattare-e-minacciare-la-sua-ex-assolto-59enne/69657

http://www.padovaoggi.it/cronaca/stalking-sms-tutto-inventato-ex-innocente.html

Offline Rita

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Re:basta la denuncia
« Risposta #14 il: Settembre 23, 2014, 13:23:08 pm »
Secondo me non è questione di "inversione dell'onere della prova" ma di cosa si è deciso che è prova.

Ad oggi, se ritenuta attendibile, è prova la sola testimonianza della vittima del reato;

infatti è così

http://www.101professionisti.it/guida/diritto-penale/sentenze/la-testimonianza-della-persona-offesa-puo-essere-assunta-come-fonte-di-prova-della-colpevolezza-del-667.aspx
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