In rilievo > Padri separati e figli negati - PAS (Sindrome da Alienazione Parentale)

Le azioni positive - dalla tutela alla parità

(1/1)

Cassiodoro:
Le azioni positive
dalla tutela alla parità

Il fondamento normativo:
l’art. 2.4 della Direttiva 76/207/Cee
“La direttiva non pregiudica l’adozione di misure volte a promuovere la parità delle opportunità tra uomini e donne in particolare, ponendo rimedio alle disparità di fatto che pregiudicano le opportunità delle donne in materia di accesso al lavoro, formazione professionale e condizioni di lavoro”

Una “classica” misura di azione positiva
Le normative nazionali che, a parità di qualificazioni, impongano la preferenza dei candidati di sesso femminile a quelli di sesso maschile ai fini dell’accesso al lavoro o della promozione

Legge n.125 del 10 aprile 1991:
Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro
Articolo 1
Finalità
Le disposizioni contenute nella presente legge hanno lo scopo di favorire l'occupazione femminile e di realizzare l'uguaglianza sostanziale tra uomini e donne nel lavoro, anche mediante l'adozione di misure, denominate azioni positive per le donne, al fine di rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità.

DECRETO LEGISLATIVO 23 maggio 2000, n. 196
Art. 7.
Azioni positive
Detti piani,  fra  l'altro, al fine di promuovere l'inserimento delle donne nei   settori  e  nei  livelli  professionali  nei  quali  esse  sono sottorappresentate,  ai  sensi  dell'articolo 1, comma 2, lettera d), della citata legge n. 125 del 1991, favoriscono il riequilibrio della presenza  femminile nelle attivita' e nelle posizioni gerarchiche ove sussiste  un  divario  fra  generi  non inferiore a due terzi. A tale scopo,  in  occasione  tanto  di  assunzioni  quanto di promozioni, a fronte  di  analoga  qualificazione  e preparazione professionale tra candidati di sesso diverso, l'eventuale scelta del candidato di sesso maschile  e'  accompagnata da un'esplicita ed adeguata motivazione.
………………
-   L'art.  1,  comma  2,  lettera  d),  della  legge  n. 125/1991, cosi' recita:

              "2.  Le  azioni  positive  di  cui  al comma 1 hanno in particolare lo scopo di:
                da a) a c) (omissis);
                d) promuovere l'inserimento delle donne nell'attivita', nei settori professionali e nei livelli nei quali esse sono sottorappresentate e in particolare nei settori  tecnologicamente avanzati ed ai livelli di responsabilita'".
………..




Navigazione

[0] Indice dei post

Vai alla versione completa