Dialoghi > Natura maschile e natura femminile

DDL ZAN

(1/3) > >>

COSMOS1:
Sezione I-bis
  Dei delitti contro l'eguaglianzaArt. 604-bis.  Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosaPropaganda di idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, istigazione a delinquere e atti discriminatori e violenti per motivi razziali, etnici, religiosi o fondati
sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere o sulla disabilità

 Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito:
 a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi oppure fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere osulla disabilità;
 b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi oppure fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere o sulla disabilità.
 È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi oppure fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere o sulla disabilità. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.
 Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale. Art. 604-ter  Circostanza aggravante

 Per i reati punibili con pena diversa da quella dell'ergastolo commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, oppure per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere o sulla disabilità, ovvero al fine di agevolare l'attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità la pena è aumentata fino alla metà.
 Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98, concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.

Art. 4.
(Pluralismo delle idee e libertà delle scelte)
1. Ai fini della presente legge, sono fatte salve la libera espressione di convincimenti od opinioni nonché le condotte legittime riconducibili al pluralismo delle idee o alla libertà delle scelte, purché non idonee a determinare il concreto pericolo del compimento di atti discriminatori o violenti.

 

Vicus:
Il cappio si stringe. Ma Bergoglio ha dato la "benedizione" quindi tutto bene

COSMOS1:
scusate ma i finanziamenti all'imprenditoria femminile non sono per caso atti di discriminazione ... fondati sul sesso?

e i centri antiviolenza che non prendono in considerazione la violenza contro l'uomo?
e i parcheggi rosa?
e le tasse abbassate alle studentesse di Bari?
il femminismo non è (per caso) Propaganda di idee fondate ... sul sesso ?

Vicus:
Andiamo con fiducia dal giudice ci darà ragione

COSMOS1:
mah alla fine io sono assolutamente d'accordo con la lettera degli articoli del CP così come modificati dal DDL Zan

possiamo discutere sul fatto che l'art.4 del DDL Zan precisa che Ai fini della presente legge, sono fatte salve la libera espressione di convincimenti od opinioni nonché le condotte legittime riconducibili al pluralismo delle idee o alla libertà delle scelte, purché non idonee a determinare il concreto pericolo del compimento di atti discriminatori o violenti

nel senso che una legge deve essere scritta bene, non interpretabile dal giudice del momento. Se Zan sente l'esigenza di scrivere l'art.4 è perchè si rende conto che l'art.604 del CP come lui lo vorrebbe modificare diventerebbe ambiguo e soggetto ad interpretazioni appunto limitanti la libertà religiosa e d'opinione

ma nella sostanza sono d'accordo, anche se capisco coloro che dicono che le tutele ci sarebbero già e non c'è bisogno di specificare. Vabbè, ma se qualcuno sente il bisogno, dov'è il problema. Basta che non ci siano problemi di interpretazione

Navigazione

[0] Indice dei post

[#] Pagina successiva

Vai alla versione completa