La convenzione di Istanbul:prima donne e bambine

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Poco più di una settimana fa la nostra Camera approvava all’unanimità la c.d. Convenzione di Istanbul.

Divisi sempre su tutto, in questa circostanza, i baciapile come i miscredenti, i “neri”  come i “rossi”, i guerrafondai come le “colombe”, i ladri patentati, i collusi, i mafiosi, i condannati, gli xenofobi, gli omofobi, i bigotti, i razzisti, gli antisemiti – sono i nostri “onorevoli” parbleu! di che vi stupite?- hanno votato, tutti uniti come un sol uomo, dimenticando schieramenti divisioni e contrapposizioni, nel nome del superiore interesse … femminile.

La buona notizia è infatti che nessuno, dico nessuno, di questa crème de la crème dell’italica società ha voluto passare per … misogino.

Prima lezione, meglio essere contro ”farisei”, “negri” e “froci”, che contro l’empowerment femminile.
Perché qui “il culo” che si rischia non è quello altrui … ma il proprio.
Battiato docet.

La Convenzione di Istanbul dunque…gli articoli sono tanti, il principio alla base è uno:

“la violenza contro le donne è una manifestazione dei rapporti di forza storicamente diseguali tra i sessi, che hanno portato alla dominazione sulle donne e alla discriminazione nei loro confronti da parte degli uomini e impedito la loro piena emancipazione … la natura strutturale della violenza contro le donne è “basata sul genere” e tale violenza è uno dei meccanismi sociali cruciali per mezzo dei quali le donne sono costrette in una posizione subordinata rispetto agli uomini”

In altre parole, il principio regolatore della normativa di attuazione della CdI è che la violenza di un uomo su una donna non è “soltanto” una violenza privata/singola da liquidare come tale, bensì … uno strumento di prevaricazione di genere, ovvero, il mezzo col quale il genere maschile si avvantaggerebbe (si è storicamente sempre avvantaggiato) su quello femminile.

Eh sì, sono furbe queste serpi….

Vediamole allora (solo) alcune di queste nuove misure che non costituirebbero:

“una manifestazione nei rapporti di forza … diseguali tra i sessi che portano … alla dominazione … e alla discriminazione … la cui natura strutturale … è basata sul genere ed … è uno dei meccanismi sociali cruciali per mezzo dei quali …(un sesso) è in una posizione subordinata rispetto …(all’altro)”

  • La richiesta di modificare la legislazione in modo che uomo e donna non siano uguali dinanzi alla legge.
  • Il dirottamento di ingenti fondi pubblici volti a colpire la figura maschile in ognuna delle sue entità: come singolo, come gruppo/genere, come simbolo.
  • L’incentivazione del sistema delle false accuse allo scopo di allontanare la figura paterna e dare potere e soldi alle donne [che sostengono di essere] vittime di una qualsiasi forma di violenza..
    Il procedimento continuerà anche se la “vittima” dovesse ritrattare  ammettendo di aver mentito (Art. 55).
  • “Assicurare che i pubblici ufficiali, specialmente i funzionari delle Forze dell’ordine ed i professionisti del settore giudiziario, medico, sociale e scolastico sistematico ricevano una sensibilizzazione sistematica e completa su tutte le forme di violenza nei confronti delle donne e delle bambine” (Racc. 27C /2011 CEDAW)
  • L’obbligo degli Stati (aderenti) di astenersi da qualsiasi atto di violenza (qualsiasi) contro le donne (e soltanto contro le donne) e di garantire che le autorità dello Stato, funzionari, agenti, istituzioni e tutti i soggetti pubblici si comportino in conformità con questo obbligo [1].

Se siete donne bene.
Se non siete donne…buona fortuna.
Vi servirà quando ne incontrerete una.

Animus

1 – Parties shall refrain from engaging in any act of violence against women and ensure that State authorities, officials, agents, institutions and other actors acting on behalf of the State act in conformity with this obligation (art. 5)