Caro onorevole, perchè la sua commissione ha smantellato l’affido condiviso?

petizione da firmare, tutti e subito! http://www.change.org/it/petizioni/perch%C3%A9-la-sua-commissione-ha-smantellato-l-affidamento-condiviso?share_id=zIeZaXpRfX

 

Ch.mo Prof. Cesare Massimo Bianca,

sELeJBoTCnjtVCwz-556x313-noPadiamo a scriverLe nella Sua qualità di Presidente della Commissione che si è recentemente occupata, per conto del Governo, di preparare il c.d. Decreto filiazione (D.Lgs. 28 dicembre 2013 n. 154) in attuazione della Legge 10 dicembre 2012 n. 219.

Tale legge delegava al Governo di affrontare una serie, chiaramente elencata, di aspetti (dal riconoscimento del figlio naturale ai contatti tra nonni e nipoti) e aggiungeva l’incarico di uniformare e riordinare le norme di diritto di famiglia con al centro i figli, sia naturali che legittimi, prima sparse per tutto il codice civile, inserendole in un contesto unitario. Si trattava cioè di riunire insieme tutte le norme già presenti. Ma non ci sembra che sia accaduto questo. Anzi.

E proprio nell’interpretazione ampia con cui la Sua Commissione ha inteso la delega risiede la nostra prima perplessità: come già osservato da più parti, ci pare che l’abbiate palesemente ecceduta, mettendo in atto una vera e propria restaurazione che il Vs. mandato non contemplava.

Perché, se la novellata legge n. 219 Vi dava mandato per disciplinare le «modalità di esercizio del diritto all’ascolto del minore che abbia adeguata capacità di discernimento», il Decreto redatto dalla Sua Commissione prevede invece e in più che «Nei procedimenti in cui si omologa o si prende atto di un accordo dei genitori, relativo alle condizioni di affidamento dei figli, il giudice non procede all’ascolto se in contrasto con l’interesse del minore o manifestamente superfluo»? E come farebbe il giudice a valutare superfluo il contributo del minorenne prima ancora di averlo sentito?

Perché, e soprattutto con quale delega, si è previsto, a differenza di oggi, che il genitore non affidatario perda di regola l’esercizio della responsabilità genitoriale? Dal punto di vista del bambino lo ritenete un bene? E in base a quali informazioni scientifiche?

E ancora: con quale ratio, e quale delega, è stato disposto che il giudice debba indicare l’abitazione in cui il minorenne andrà a vivere in modo prevalente, così scardinando l’essenza stessa della riforma promossa dal Legislatore con la Legge 8 febbraio n. 54 dopo ben 12 anni di dibattito parlamentare e confronto scientifico?

Quale è la formazione tecnica in materia, dei Suoi relatori? Conoscono il dibattito in merito alla doppia residenza, all’importanza dell’informazione obbligatoria della mediazione e al mantenimento diretto?

Parte delle risposte a queste domande potrebbero rinvenirsi nella relazione che accompagna il Decreto, in cui le modifiche alla legge del 2006 si giustificano con la necessità di uniformarsi alla Legge 1 dicembre 1970 n. 898 sul divorzio. Cioè, in sostanza, ad una legge di mezzo secolo fa e di impianto monogenitoriale che proprio la riforma del 2006 intendeva rivoluzionare per la parte riguardante i figli!

Non ritiene, egregio Professore, che una così rilevante ristrutturazione delle norme sui figli meritasse un ricco dibattito in Parlamento, comprensivo di ascolto delle associazioni e gruppi della società civile coinvolti, quale sede rappresentativa della volontà popolare?

In attesa di una Sua cordiale e opportuna risposta, le associazioni e i gruppi della società civile che si occupano di infanzia e condiviso, La salutano.